LE CONDIZIONI PER LA DEDUZIONE DA PARTE DELLA CASA MADRE DELLE PERDITE SUBITE DALLA BRANCH ALL'ESTERO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 8-9/2019”

Il tema della deduzione da parte della casa madre delle perdite subite dalla branch situata all’estero è stato oggetto di numerose pronunce della Corte di Giustizia. Nell’ultima sentenza causa C-650/16 del 12 giugno 2018, Bevola, i giudici europei, riprendendo il principio “Marks & Spencer exception”, affermano che motivi imperativi di interesse generale possono limitare la deducibilità delle perdite transfrontaliere, ma tali limiti diventano incompatibili con il diritto dell’Unione Europea, in quanto non proporzionali, nel caso in cui, esaurita definitivamente la possibilità di utilizzo delle perdite nel Paese di provenienza, l’ordinamento interno non consenta la deduzione delle stesse.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!


LE CONDIZIONI PER LA DEDUZIONE DA PARTE DELLA CASA MADRE DELLE PERDITE SUBITE DALLA BRANCH ALL'ESTERO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 8-9/2019”

Il tema della deduzione da parte della casa madre delle perdite subite dalla branch situata all’estero è stato oggetto di numerose pronunce della Corte di Giustizia. Nell’ultima sentenza causa C-650/16 del 12 giugno 2018, Bevola, i giudici europei, riprendendo il principio “Marks & Spencer exception”, affermano che motivi imperativi di interesse generale possono limitare la deducibilità delle perdite transfrontaliere, ma tali limiti diventano incompatibili con il diritto dell’Unione Europea, in quanto non proporzionali, nel caso in cui, esaurita definitivamente la possibilità di utilizzo delle perdite nel Paese di provenienza, l’ordinamento interno non consenta la deduzione delle stesse.

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IMPUGNAZIONE AL BUIO: LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA ALL'ENTE IMPOSITORE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di impugnazione al buio, la tardività o l’omessa notificazione della cartella non costituisce un vizio proprio di questa, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta all'ente impositore e non già, in via esclusiva, all'agente della riscossione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20735 del 01.08.2019.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria e delle cinque prodromiche cartelle, dei quali il contribuente deduceva la nullità per omessa notifica di queste ultime.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, rilevava che il ricorso doveva considerarsi tempestivo, giacché il termine a quo dell’impugnazione andava individuato nel giorno in cui l’agente della riscossione aveva prodotto le cartelle non notificate nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e che non vi era prova dell’avvenuta notifica delle cartelle né della comunicazione degli atti prodromici.

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IMPUGNAZIONE AL BUIO: LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA ALL'ENTE IMPOSITORE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di impugnazione al buio, la tardività o l’omessa notificazione della cartella non costituisce un vizio proprio di questa, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta all'ente impositore e non già, in via esclusiva, all'agente della riscossione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20735 del 01.08.2019.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria e delle cinque prodromiche cartelle, dei quali il contribuente deduceva la nullità per omessa notifica di queste ultime.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, rilevava che il ricorso doveva considerarsi tempestivo, giacché il termine a quo dell’impugnazione andava individuato nel giorno in cui l’agente della riscossione aveva prodotto le cartelle non notificate nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e che non vi era prova dell’avvenuta notifica delle cartelle né della comunicazione degli atti prodromici.

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ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SENZA UN GRAVE SCOSTAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento analitico-induttivo allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto – nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva – anche dall'articolo 10, comma 1, L. 146/1998, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio all'articolo 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993. È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23357 del 19.09.2019.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica alla società Alfa S.r.l. di un avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva, relative all'anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, sulla base degli studi di settore, maggiori ricavi determinati inizialmente in euro 112.620,00 e, all'esito del contraddittorio, in euro 61.941,00.

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ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SENZA UN GRAVE SCOSTAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento analitico-induttivo allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto – nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva – anche dall'articolo 10, comma 1, L. 146/1998, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio all'articolo 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993. È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23357 del 19.09.2019.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica alla società Alfa S.r.l. di un avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva, relative all'anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, sulla base degli studi di settore, maggiori ricavi determinati inizialmente in euro 112.620,00 e, all'esito del contraddittorio, in euro 61.941,00.

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NO ALLA NOTIFICA DIRETTA PER L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A differenza degli atti impoesattivi c.d. secondari, per i quali è ammessa la notificazione diretta anche a mezzo del servizio postale, gli avvisi di accertamento esecutivi, in considerazione dell’attitudine ad acquisire efficacia esecutiva, possono essere notificati solo tramite un agente notificatore, che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata. È questo l’innovativo, e sicuramente interessante, principio sancito dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza 11 giugno 2019, n. 757.

La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale conclusasi con la consegna del relativo processo verbale di constatazione alla Società Alfa. Seguiva l’emissione di un avviso di accertamento esecutivo spedito direttamente dall'Agenzia delle Entrate con plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Il destinatario di tale atto proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, eccependo, tra le altre doglianze, la giuridica inesistenza della notifica dell’accertamento esecutivo impugnato, trattandosi di atto recettizio che non si perfeziona se non in quanto notificato.

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EVENTUALI ISTANZE DEL CONTRIBUENTE NON PRECLUDONO L'IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA NON NOTIFICATA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con sentenza n. 19704/2015 le Sezioni Unite hanno affermato che: “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.

Tale pronuncia ha generato una crescita esponenziale del contenzioso fondato sull’asserita omessa notifica della cartella impugnata.

In estrema sintesi, il contribuente chiede all’Agente della riscossione di conoscere la propria situazione debitoria e, sulla base degli estratti di ruolo che gli vengono consegnati, impugna eventuali cartelle non notificate e/o i relativi ruoli, contestandone la nullità per inesistenza giuridica del procedimento di notificazione, per intervenuta prescrizione, ecc.

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SÌ ALLA CEDOLARE SECCA CON CANONE LOCATIZIO VARIABILE IN BASE AL FATTURATO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La previsione contrattuale che fa dipendere la quota variabile del canone di locazione dal fatturato del conduttore non costituisce un’ipotesi di aggiornamento ma una mera modalità di determinazione dello stesso, con la conseguenza che essa non è di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca. È questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 340 del 23 agosto 2019.

Nel caso di specie, la contribuente istante rappresentava di avere intenzione di acquistare un negozio (iscritto in catasto con categoria C/1 e con superficie inferiore a 600 mq), che avrebbe successivamente locato alla società Beta con un contratto di locazione per immobile commerciale della durata di anni 6+6, prevedendo un canone di locazione costituito da due componenti ...

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REATI TRIBUTARI: LIMITATA RESPONSABILITÀ PER IL COMMERCIALISTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, per la configurabilità del concorso del consulente fiscale è necessario un contributo di quest’ultimo che sia concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che il professionista sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36461 del 15 maggio 2019.

La vicenda trae origine dall'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, disposto dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti, tra gli altri, di un soggetto indagato, quale (presunto) consulente fiscale, in concorso con il titolare di alcune società, per i reati di omessa dichiarazione Iva e Ires, nonché per distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili.

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