PATTO DI FAMIGLIA: LE COMPENSAZIONI OPERATE DALL'ASSEGNATARIO AI FINI DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2019”
Il trattamento fiscale da riservare, ai fini dell’imposizione indiretta, alla somma compensativa a titolo di liquidazione pro quota erogata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore del legittimario non assegnatario ha da sempre posto non pochi dubbi. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32823/2018, le cui conclusioni non appaiono affatto condivisibili, ha risolto tale vexata quaestio sposando la tesi dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui tale somma sconta l’imposta di donazione con le aliquote e franchigie previste per il rapporto intercorrente tra assegnatario e legittimario non assegnatario.
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POLIZZE VITA: LA PRESENZA DI UN "RISCHIO DEMOGRAFICO" ANCHE MINIMALE NON VALE LA NATURA ASSICURATIVA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 23/2019”
Le polizze sulla vita rappresentano un valido strumento di pianificazione e protezione patrimoniale, in quanto godono di un regime fiscale di vantaggio, oltre che della non pignorabilità e sequestrabilità delle somme dovute all’assicurato.
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I DATI COMUNICATI DA EBAY LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Un accertamento è qualificabile come induttivo puro o extracontabile quando la rettifica del reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false e/o inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.
Altrimenti detto, il metodo induttivo si sostanzia in una ricostruzione del reddito operata «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza» dell’Ufficio, con facoltà, per quest’ultimo, «di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti», utilizzando anche presunzioni “semplicissime”, ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973.
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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – II PARTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Proseguendo nell’analisi, avviata con il precedente contributo, dei vizi di nullità della sentenza è d’uopo soffermarsi sulla c.d. motivazione per relationem, che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esporre la propria ratio decidendi, rinvii ad un’altra pronuncia.
Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 14814/2008, hanno affermato che la motivazione per relationem è legittima purché il giudice non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica del richiamo operato.
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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – II PARTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Proseguendo nell’analisi, avviata con il precedente contributo, dei vizi di nullità della sentenza è d’uopo soffermarsi sulla c.d. motivazione per relationem, che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esporre la propria ratio decidendi, rinvii ad un’altra pronuncia.
Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 14814/2008, hanno affermato che la motivazione per relationem è legittima purché il giudice non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica del richiamo operato.
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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – I PARTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ai sensi dell’articolo 36 D.Lgs. 546/1992 la sentenza del giudice tributario deve contenere l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; la concisa esposizione dello svolgimento del processo; le richieste delle parti; la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; il dispositivo.
In alcuni casi l’inosservanza di tali prescrizioni può comportare la nullità, mentre in altri è possibile rimediare alle omissioni o alle errate indicazioni mediante il procedimento di correzione delle sentenze ai sensi dell’articolo 287 c.p.c.
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L'INIDONEITÀ DELLE QUOTAZIONI OMI A FONDARE GLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Per i trasferimenti immobiliari l’indicazione del corrispettivo o del valore del bene oggetto di alienazione è necessaria ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette gravanti sulla transazione.
A differenza delle imposte dirette (Irpef e Ires) o dell’Iva, che sono imposte di corrispettivo, dacché la base imponibile derivante dal trasferimento di immobili viene determinata sulla base del corrispettivo pagato dal cessionario, le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sono imposte di valore, in quanto la base imponibile è rappresentata dal «valore del bene o del diritto alla data dell’atto», a meno che non si tratti di atti soggetti a condizione ex articolo 43 D.P.R. 131/1986.
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L'INIDONEITÀ DELLE QUOTAZIONI OMI A FONDARE GLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Per i trasferimenti immobiliari l’indicazione del corrispettivo o del valore del bene oggetto di alienazione è necessaria ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette gravanti sulla transazione.
A differenza delle imposte dirette (Irpef e Ires) o dell’Iva, che sono imposte di corrispettivo, dacché la base imponibile derivante dal trasferimento di immobili viene determinata sulla base del corrispettivo pagato dal cessionario, le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sono imposte di valore, in quanto la base imponibile è rappresentata dal «valore del bene o del diritto alla data dell’atto», a meno che non si tratti di atti soggetti a condizione ex articolo 43 D.P.R. 131/1986.
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I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE COMPETENTE AD EMETTERE L'ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’Ufficio territorialmente competente ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Infatti, l’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce testualmente che «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Ciò significa che, al fine di verificare la competenza territoriale di un determinato Ufficio, è necessario individuare il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, facendo riferimento al momento di presentazione o di omissione della dichiarazione dei redditi (Cfr. Cass. sent. n. 10224/2003).
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Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’Ufficio territorialmente competente ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Infatti, l’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce testualmente che «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Ciò significa che, al fine di verificare la competenza territoriale di un determinato Ufficio, è necessario individuare il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, facendo riferimento al momento di presentazione o di omissione della dichiarazione dei redditi (Cfr. Cass. sent. n. 10224/2003).
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