IL REGIME FISCALE DEI REDDITI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ DI CAPITALI A PERSONE FISICHE NON IN REGIME DI IMPRESA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Rivista delle operazioni straordinarie n. 2/2020”
I dividendi rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (azioni o quote) in uno dei soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73, comma 1, Tuir, e cioè in società di capitali, enti non commerciali residenti e società ed enti non residenti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, Tuir, rientrano nella categoria dei dividendi anche gli utili distribuiti nell’ambito del recesso e dell’esclusione del socio, della riduzione del capitale esuberante e della liquidazione, anche concorsuale, delle società e degli enti sopra indicati.
Tradizionalmente, la distribuzione dei dividendi ai soci, così come il realizzo di una plusvalenza derivante dalla cessione dei suddetti titoli, comporta una tassazione in capo agli stessi a seconda delle caratteristiche del soggetto percipiente e della qualificazione della partecipazione.
La Legge di Bilancio 2018, modificando gli articoli 47 e 68, Tuir, 27 D.P.R. 600/1973, 5 e 6, D.Lgs. 461/1997, ha riformato la disciplina della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi percepiti da soci persone fisiche “privati”, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, stabilendone un identico trattamento fiscale a prescindere dal possesso di partecipazioni qualificate e non.
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AZIONE DI RIDUZIONE: IL CREDITORE DEL LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSO PUÒ AGIRE IN SURROGATORIA?
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 25/2020”
Con il testamento il de cuius, ancorché vanti il diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio dopo la sua morte, non può diseredare alcuni dei parenti più stretti.
Infatti, è previsto che tale diritto non possa spingersi fino a ledere le posizioni di questi soggetti (c.d. legittimari), ai quali spetta in ogni caso una quota dell’eredità, o una parte dei beni ereditari, anche se il de cuius abbia stabilito diversamente con testamento.
In difetto di ciò, l’azione di riduzione è il rimedio concesso al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto. Con questa azione, quindi, il legittimario (leso o totalmente pretermesso) mira a ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima.
Una problematica interessante si pone nel caso in cui il legittimario totalmente pretermesso, che è debitore nei confronti di un qualche soggetto, rimanga inerte (ovvero, senza manifestare alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti), così impedendo, di fatto, al suo creditore di soddisfarsi su quanto egli avrebbe diritto a ricevere.
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RISCOSSIONE DEI TRIBUTI: LE POSSIBILI DIFESE DEL CONTRIBUENTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 59/2020”
Come noto, le somme che risultano dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria, in caso di mancato pagamento nei termini di legge, vengono iscritte a ruolo, ossia un elenco, formato dall'ente impositore, dei debitori e delle somme da essi dovute.
Nello specifico, l’agente della riscossione provvede alla predisposizione e notifica delle cartelle, alla riscossione delle somme e al riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori, nonché all'avvio dell’esecuzione forzata.
Obiettivo del presente contributo è proprio quello di analizzare le possibili difese del contribuente nella fase della riscossione, avendo particolare riguardo al provvedimento di sospensione e ai mezzi di tutela allo stesso offerti in caso di adozione di misure cautelari (fermo e ipoteca) o di riscossione, anche coattiva, dei tributi (cartella di pagamento, pignoramento).
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LA LEGGE DI BILANCIO 2020 REINTRODUCE LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio per il 2020) ha riproposto, seppur con piccole variazioni, alcune delle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
In via generale, è possibile affermare che, rispetto al passato, le principali novità sono rappresentate dalla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento per quelli non ammortizzabili.
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LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 IN MATERIA DI C.D DIGITAL TAX
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi sono le modifiche apportate all’imposta sui servizi digitali, la c.d. digital tax.
Le disposizioni sulla digital tax sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020, non essendo più prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che rechi le disposizioni attuative.
In particolare, l’imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell’anno solare.
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LEGGE DI BILANCIO 2020: LA DISCIPLINA IN MATERIA DI C.D. SUGAR TAX
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi è l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, meglio conosciuta come “sugar tax”.
L’attuazione della disciplina in esame è demandata alla pubblicazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro il mese di febbraio 2020.
Inoltre, le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto attuativo.
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LEGGE DI BILANCIO 2020: LA DISCIPLINA IN MATERIA DI C.D. PLASTIC TAX
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020) vi è sicuramente la c.d. plastic tax, inserita nell'ambito delle misure a sostegno dell’ambiente, che entrerà in vigore a partire da luglio 2020.
Con la plastic tax l’Italia non fa altro che adeguarsi alla normativa comunitaria e, segnatamente, alla Direttiva 2019/904/UE, che si inserisce nell'ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l’ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d’Europa.
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