CESSIONE DI PARTECIPAZIONI: I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2020”

In materia di reddito di impresa, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle azioni o quote possedute in società di capitali e di persone commerciali è disciplinata dall’articolo 86, comma 2, D.P.R. 917/1986, secondo cui le plusvalenze patrimoniali sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il “costo fiscale” delle partecipazioni oggetto di cessione.
Al successivo comma 5-bis dell’articolo 86 citato è previsto che, nelle ipotesi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, D.P.R. 917/1986, costituiscono plusvalenze tassabili le somme o il valore normale di quanto ricevuto pro quota dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni. Anche tale disposizione, che attrae nella disciplina delle plusvalenze di impresa i redditi derivanti dalle fattispecie di cui al citato articolo 47, commi 5 e 7 (ordinariamente considerati redditi di capitale per assimilazione agli utili da partecipazione), fa quindi riferimento al valore fiscalmente riconosciuto.
Al fine di stabilire cosa debba intendersi per “costo fiscale” o “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni, è possibile richiamare le norme generali sulle valutazioni di cui all’articolo 110, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 917/1986, il quale, da un lato, chiarisce che in detto costo vanno ricompresi gli oneri accessori di diretta imputazione, ad eccezione degli interessi passivi e delle spese generali, e, dall’altro, esclude le plusvalenze e minusvalenze solo iscritte e non realizzate.

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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI: I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2020”

In materia di reddito di impresa, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle azioni o quote possedute in società di capitali e di persone commerciali è disciplinata dall’articolo 86, comma 2, D.P.R. 917/1986, secondo cui le plusvalenze patrimoniali sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il “costo fiscale” delle partecipazioni oggetto di cessione.
Al successivo comma 5-bis dell’articolo 86 citato è previsto che, nelle ipotesi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, D.P.R. 917/1986, costituiscono plusvalenze tassabili le somme o il valore normale di quanto ricevuto pro quota dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni. Anche tale disposizione, che attrae nella disciplina delle plusvalenze di impresa i redditi derivanti dalle fattispecie di cui al citato articolo 47, commi 5 e 7 (ordinariamente considerati redditi di capitale per assimilazione agli utili da partecipazione), fa quindi riferimento al valore fiscalmente riconosciuto.
Al fine di stabilire cosa debba intendersi per “costo fiscale” o “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni, è possibile richiamare le norme generali sulle valutazioni di cui all’articolo 110, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 917/1986, il quale, da un lato, chiarisce che in detto costo vanno ricompresi gli oneri accessori di diretta imputazione, ad eccezione degli interessi passivi e delle spese generali, e, dall’altro, esclude le plusvalenze e minusvalenze solo iscritte e non realizzate.

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REGIME PREMIALE ISA: È POSSIBILE BENEFICIARNE ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE TARDIVA?

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 62/2020”

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) sono stati introdotti dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017 con l’intento di sostituire dopo più di vent’anni di operatività gli studi di settore.
Tali indici segnano il passaggio da uno strumento di accertamento standardizzato ad uno diretto a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, mediante un giudizio di sintesi sul contribuente in termini di affidabilità fiscale in una scala di valori da 1 a 10 (dove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
Da tale giudizio, infatti, potrebbe conseguire il riconoscimento di determinati benefici fiscali, laddove il contribuente fosse ritenuto fiscalmente “affidabile”, oppure la possibile inclusione dello stesso nell’ambito di particolari liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione.
Diventa quindi fondamentale il giudizio di affidabilità fiscale, espresso sulla base di una serie di informazioni (in parte fornite dallo stesso contribuente), cui potrebbe seguire il riconoscimento di determinati benefici fiscali a seconda dei diversi livelli raggiunti.
Sotto tale profilo, ci si è chiesto se la possibilità di fruire dei benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 debba essere riconosciuta anche nel caso in cui i dati utili a consentire l’accesso al regime premiale siano indicati in una dichiarazione tardiva, cioè presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi.
Per rispondere all’interrogativo si è deciso di partire da una breve disamina della disciplina normativa prevista dalla disposizione citata, onde evidenziarne le più importanti novità, per poi passare ad analizzare tale specifica problematica, anche alla luce dei principali chiarimenti di prassi.

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DECRETO LIQUIDITÀ: I CHIARIMENTI SULLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Al fine di permettere ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione di fronteggiare la crisi di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 18 D.L. 23/2020 prevede la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che vi sia una contrazione del fatturato o dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

Con circolare 9/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti, anche sotto forma di risposta ai quesiti, circa l’ambito applicativo di tale regime di sospensione.

Innanzitutto, è stato precisato che per la sospensione dei versamenti, tenendo conto del tenore letterale della norma, non è necessaria una contrazione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).

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CORSO E-LEARNING "I REATI TRIBUTARI"

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

I reati tributari sono stati spesso al centro dell'interesse del legislatore. Recentemente, con il Decreto fiscale 2019 (D.L. 124/2019) la disciplina è stata nuovamente modificata, al fine di introdurre nuove e più penalizzanti disposizioni.

Il corso e-learning, progettato dall'Avv. Angelo Ginex in collaborazione con Euroconference, si propone quindi di analizzare, con un approccio pratico, le norme penali-tributarie, studiando nel dettaglio le principali fattispecie di reato, senza dimenticare di esaminare i principi generali del diritto penale tributario e i rapporti tra processo tributario e processo penale.

Per maggiori informazioni clicca sul link


OECD SECRETARIAT ANALYSIS OF TAX TREATIES AND THE IMPACT OF THE COVID-19 CRISIS

Le restrizioni alla libertà di circolazione, imposte dall'emergenza epidemiologica in atto, costringono amministratori, dirigenti e dipendenti a lavorare per periodi prolungati "da remoto", anche in Stati diversi da quello dell'impresa per cui prestano la propria attività.

Quali sono i possibili impatti sulla determinazione della residenza fiscale?

Sul punto ha fatto chiarezza l'OCSE con il documento "OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis", ove vengono fornite raccomandazioni agli Stati in materia di interpretazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

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PROCESSO TRIBUTARIO: TERMINI SOSPESI PER TUTTI SINO ALL'11 MAGGIO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, dal combinato disposto degli articoli 67 e 83 D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), con specifico riferimento al processo tributario, emergeva la previsione di un c.d. doppio binario, atteso che i termini venivano sospesi, per il contribuente, sino al 15 aprile e, per gli enti impositori, fino al 31 maggio.

Con il D.L. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità), invece, il legislatore ha proceduto ad un riallineamento della posizione processuale dei contribuenti e degli enti impositori, prevedendo che per entrambi operi la medesima sospensione dei termini processuali fino al prossimo 11 maggio.

Infatti, per quanto concerne i contribuenti, l’articolo 36 D.L. 23/2020 proroga il periodo di sospensione dei termini, che originariamente era stato fissato dal 9 marzo al 15 aprile ex articolo 83 D.L. 18/2020, stabilendo che questo è esteso fino al prossimo 11 maggio.

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PROCESSO TRIBUTARIO: TERMINI SOSPESI PER TUTTI SINO ALL'11 MAGGIO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, dal combinato disposto degli articoli 67 e 83 D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), con specifico riferimento al processo tributario, emergeva la previsione di un c.d. doppio binario, atteso che i termini venivano sospesi, per il contribuente, sino al 15 aprile e, per gli enti impositori, fino al 31 maggio.

Con il D.L. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità), invece, il legislatore ha proceduto ad un riallineamento della posizione processuale dei contribuenti e degli enti impositori, prevedendo che per entrambi operi la medesima sospensione dei termini processuali fino al prossimo 11 maggio.

Infatti, per quanto concerne i contribuenti, l’articolo 36 D.L. 23/2020 proroga il periodo di sospensione dei termini, che originariamente era stato fissato dal 9 marzo al 15 aprile ex articolo 83 D.L. 18/2020, stabilendo che questo è esteso fino al prossimo 11 maggio.

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COVID-19 E IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE: COSA FARE?

La pandemia da Covid-19 e/o le conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo Italiano hanno posto numerose imprese nella condizione di non poter correttamente adempiere gli obblighi contrattuali assunti con le proprie controparti.

Nella guida elaborata da ICC Italia con il contributo di Confindustria vengono fornite alcune indicazioni pratiche a quelle imprese che si trovino attualmente impossibilitate ad adempiere a causa dell’emergenza Covid-19 e che abbiano in essere contratti contenenti una clausola di forza maggiore. Si noti però che molte delle raccomandazioni esposte potrebbero risultare opportune anche nel caso in cui il contratto non contenga la clausola di forza maggiore, fermo restando che dovranno comunque necessariamente essere integrate alla luce del diritto applicabile al contratto e delle circostanze concrete.

Dette raccomandazioni, in ogni caso, hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono né devono essere intese alla stregua di un parere legale. Specifici fatti e circostanze differiscono per ciascuna impresa ed impongono un esame specifico. Pertanto, si suggerisce comunque di consultare, preventivamente, un proprio legale di fiducia.

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