L'ESCLUSIONE DELL'AMMINISTRATORE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EFFETTI IN CASO DI AMMINISTRATORE UNICO DI SAS

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2021

Le società di persone sono caratterizzate dalla peculiare e frequente commistione fra il rapporto societario e il rapporto gestorio, il quale conferisce i poteri di amministrazione a un soggetto, spesso dotato anche della qualifica di socio.
Questa “fusione” trova la propria giustificazione causale nell’imperfetta autonomia patrimoniale che caratterizza le società di persone: dato che i soci sono personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, col solo limite del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, è chiaro che essi debbano avere un penetrante potere amministrativo, necessario per controbilanciare l’elevato rischio d’impresa. Pertanto, il principio generale enunciato dall’articolo 2257, cod. civ., derogabile statutariamente o per atto separato, è che l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente.
Questo rapporto di gestione è sussumibile nella categoria giuridica del contratto di mandato ex articolo 1703 e ss., cod. civ., così come esplicitamente previsto nell’articolo 2260, cod. civ..
Tuttavia, il rinvio non opera sic et simpliciter, poiché non tutte le norme dettate per il mandato sono applicabili al rapporto di amministrazione delle società di persone, caratterizzato da proprie specificità.
In sostanza, è d’uopo analizzare la normativa del mandato calandola ed eventualmente adeguandola al contesto delle peculiarità dei poteri gestori degli amministratori.
Questo meccanismo, tuttavia, svela tutti i suoi profili di problematicità nel momento in cui il rapporto fiduciario fra i soci si incrina, richiedendo l’applicazione di rimedi specifici, volti sia all’esclusione del socio, il cui comportamento ha pregiudicato le ragioni societarie, sia a tutelare la continuità aziendale.

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LA DIVISIONE EREDITARIA DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trasferimento mortis causa dell’azienda di famiglia configura una comunione ereditaria, in quanto i partecipanti, indipendentemente dalla propria volontà, diventano titolari di una quota ideale del bene comune caduto in successione.

Nel caso in cui, a seguito della morte del de cuius, cada in successione anche, o solo, l’azienda di famiglia o la cosiddetta ditta individuale, si configura una comunione ereditaria. In questo caso, il diritto di proprietà, così come previsto dall’art. 1100 del codice civile, spetta in comune a più persone, sicché ognuna di esse è titolare di una quota ideale.

Salvo diversa pattuizione, ex art. 1101 del codice civile le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, per cui le facoltà di godimento e disposizione della cosa comune spettanti a ciascun comproprietario vengono inevitabilmente ridotte in ragione del diritto degli altri partecipanti alla comunione.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, d.lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse non sono soggetti all’imposta sulle successioni qualora il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius e i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

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LA DIVISIONE EREDITARIA DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trasferimento mortis causa dell’azienda di famiglia configura una comunione ereditaria, in quanto i partecipanti, indipendentemente dalla propria volontà, diventano titolari di una quota ideale del bene comune caduto in successione.

Nel caso in cui, a seguito della morte del de cuius, cada in successione anche, o solo, l’azienda di famiglia o la cosiddetta ditta individuale, si configura una comunione ereditaria. In questo caso, il diritto di proprietà, così come previsto dall’art. 1100 del codice civile, spetta in comune a più persone, sicché ognuna di esse è titolare di una quota ideale.

Salvo diversa pattuizione, ex art. 1101 del codice civile le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, per cui le facoltà di godimento e disposizione della cosa comune spettanti a ciascun comproprietario vengono inevitabilmente ridotte in ragione del diritto degli altri partecipanti alla comunione.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, d.lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse non sono soggetti all’imposta sulle successioni qualora il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius e i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

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LEGGE DI BILANCIO 2021: GLI INCENTIVI PER LE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.

In particolare, l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 ha previsto che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 Tuir alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

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