EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI ANCHE IN ASSENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, non è necessario riscontrare in capo all’ente emittente il conseguimento di un vantaggio economico. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16353, depositata ieri 29 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con cui veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei titolari di una s.r.l. per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente false attestanti la vendita di gasolio agevolato a soggetti diversi dai reali destinatari.
Il gip disponeva altresì il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli e azioni e altri strumenti simili di investimento, nonché di 13 automezzi.
Dopo due mesi, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare per entrambi gli indagati e modificava in melius quella personale per uno di essi. Così, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza, i due imprenditori proponevano ricorso in Cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen.
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© Riproduzione riservata
EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI ANCHE IN ASSENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, non è necessario riscontrare in capo all’ente emittente il conseguimento di un vantaggio economico. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16353, depositata ieri 29 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con cui veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei titolari di una s.r.l. per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente false attestanti la vendita di gasolio agevolato a soggetti diversi dai reali destinatari.
Il gip disponeva altresì il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli e azioni e altri strumenti simili di investimento, nonché di 13 automezzi.
Dopo due mesi, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare per entrambi gli indagati e modificava in melius quella personale per uno di essi. Così, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza, i due imprenditori proponevano ricorso in Cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen.
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GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2021”
Un primo, interessante incentivo, introdotto dalla L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), è quello afferente i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.
In particolare, l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 ha disposto che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (Dta) riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir alla medesima data;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
In tal modo, le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di Ace maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria potranno essere trasformate in crediti (anche se non iscritte in bilancio).
Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!
GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2021”
Un primo, interessante incentivo, introdotto dalla L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), è quello afferente i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.
In particolare, l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 ha disposto che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (Dta) riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir alla medesima data;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
In tal modo, le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di Ace maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria potranno essere trasformate in crediti (anche se non iscritte in bilancio).
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IMPACT ECONOMY: UN NUOVO MODO DI FARE IMPRESA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In ambito internazionale è sempre più centrale il tema della cosiddetta impact economy, la quale si propone di realizzare, mediante la trasformazione del capitalismo, delle imprese e dei modelli finanziari classici, un nuovo modo di fare impresa.
L’esigenza di procedere a tale cambiamento è stata fortemente acuita dalla crisi pandemica da covid-19, la quale – così come osservato anche dal segretario generale delle Nazioni Unite – ha posto in primo piano la necessità di una ricostruzione globale fondata su un modello economico e sociale maggiormente egualitario, inclusivo e sostenibile.
In tale contesto, i principali modelli ibridi di organizzazione societaria, in quanto posizionati a metà strada tra lo scopo puramente filantropico e quello essenzialmente commerciale, sono rappresentati dalle imprese sociali, dalle imprese innovative a vocazione sociale e dalle società benefit.
Ai sensi dell’art. 1 D.lgs. 112/2017, possono acquisire la qualifica di imprese sociali tutti quegli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
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IMPACT ECONOMY: UN NUOVO MODO DI FARE IMPRESA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In ambito internazionale è sempre più centrale il tema della cosiddetta impact economy, la quale si propone di realizzare, mediante la trasformazione del capitalismo, delle imprese e dei modelli finanziari classici, un nuovo modo di fare impresa.
L’esigenza di procedere a tale cambiamento è stata fortemente acuita dalla crisi pandemica da covid-19, la quale – così come osservato anche dal segretario generale delle Nazioni Unite – ha posto in primo piano la necessità di una ricostruzione globale fondata su un modello economico e sociale maggiormente egualitario, inclusivo e sostenibile.
In tale contesto, i principali modelli ibridi di organizzazione societaria, in quanto posizionati a metà strada tra lo scopo puramente filantropico e quello essenzialmente commerciale, sono rappresentati dalle imprese sociali, dalle imprese innovative a vocazione sociale e dalle società benefit.
Ai sensi dell’art. 1 D.lgs. 112/2017, possono acquisire la qualifica di imprese sociali tutti quegli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
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AVVOCATO: INDEDUCIBILE IL CANONE DI LOCAZIONE TROPPO ALTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’avvocato non può dedurre il costo sostenuto per il canone di locazione dello studio professionale qualora sia antieconomico e quindi eccessivamente alto, mentre è soggetto all’Irap laddove, pur non avendo dipendenti, presti la propria attività professionale in due studi diversi. Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11086, depositata ieri 27 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un avviso di accertamento ai fini Irap, Irpef ed Iva per l’anno 2005 emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un avvocato. Dalla documentazione emergeva che le prestazioni del professionista risultavano fatturate per euro 320.000,00 ad uno studio legale associato di Milano e per euro 5.942,02 a terzi.
Inoltre, emergevano costi pari ad euro 243.000,00 oltre Iva per l’utilizzo di un immobile adibito a studio fatturati dallo studio legale associato e ad ulteriori euro 50.000,00 oltre Iva relativi al periodo dal 10 novembre al 31 dicembre 2005 fatturati da una S.r.l. locatrice.
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NO ALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN CASO DI RINUNCIA ABDICATIVA ALLA QUOTA DI COMPROPRIETÀ DELL'IMMOBILE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L'atto di rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà dell'immobile non consente di beneficiare delle agevolazioni prima casa: in tal è rinvenibile un doppio trasferimento in quanto i contitolari, dapprima, hanno accettato l'eredità testamentaria, divenendo comproprietari dell'immobile, e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinandosi così l'effetto traslativo del loro diritto parziario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10666, depositata ieri 22 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale venivano liquidate a cinque coeredi le imposte di registro, ipotecarie e catastali, negando le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa. L’acquisto del diritto di proprietà si era verificato in capo ad uno dei coeredi in seguito alla rinuncia abdicativa effettuata con atto notarile da parte degli altri comproprietari dell’immobile.
La Commissione tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, su appello dell’Amministrazione finanziaria, ribaltava l’esito del giudizio di primo grado e, pertanto, i contribuenti impugnavano tale sentenza in Cassazione.
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NO ALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN CASO DI RINUNCIA ABDICATIVA ALLA QUOTA DI COMPROPRIETÀ DELL'IMMOBILE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L'atto di rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà dell'immobile non consente di beneficiare delle agevolazioni prima casa: in tal è rinvenibile un doppio trasferimento in quanto i contitolari, dapprima, hanno accettato l'eredità testamentaria, divenendo comproprietari dell'immobile, e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinandosi così l'effetto traslativo del loro diritto parziario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10666, depositata ieri 22 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale venivano liquidate a cinque coeredi le imposte di registro, ipotecarie e catastali, negando le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa. L’acquisto del diritto di proprietà si era verificato in capo ad uno dei coeredi in seguito alla rinuncia abdicativa effettuata con atto notarile da parte degli altri comproprietari dell’immobile.
La Commissione tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, su appello dell’Amministrazione finanziaria, ribaltava l’esito del giudizio di primo grado e, pertanto, i contribuenti impugnavano tale sentenza in Cassazione.
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NOTIFICA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE AL CONTRIBUENTE E NON AL NOTAIO INADEMPIENTE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, il notaio rogante è responsabile d’imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali va legittimamente notificato, in caso di inadempimento, l’avviso di liquidazione per le imposte (supplementari) di registro, ipotecaria e catastali.
È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10329 depositata ieri 20 aprile, la quale si inserisce in un panorama giurisprudenziale che tende a consolidarsi.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione per l’omesso pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’ammontare complessivo di euro 58.918,00, in relazione ad un rogito notarile di compravendita immobiliare nei confronti di una società di gestione del risparmio.
Nei gradi di merito, la contribuente risultava parte vittoriosa. In particolare, la Commissione regionale del Lazio, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che il notaio rogante, in qualità di “sostituto d’imposta”, fosse l’unico obbligato alla registrazione (con il versamento delle relative imposte per i contribuenti) della compravendita immobiliare.
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