POLIZZE VITA ED EREDI LEGITTIMI: IL TRASFERIMENTO DELLA RICCHEZZA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella pratica degli affari, molto spesso accade che nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, lo stipulante individui genericamente i beneficiari del diritto ai vantaggi della prestazione negli “eredi legittimi e/o testamentari”.
La generica individuazione dei beneficiari della polizza vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” ha suscitato negli anni un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, incentrato sulle modalità di individuazione dei beneficiari dell'assicurazione e della misura dell'indennizzo da liquidare in loro favore.
Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, a composizione del contrasto sorto, con sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 hanno chiarito che la designazione consente la fuoriuscita della somma assicurata dal patrimonio dello stipulante con acquisto iure proprio, in capo al beneficiario, del diritto ai vantaggi dell'assicurazione.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
POLIZZE VITA ED EREDI LEGITTIMI: IL TRASFERIMENTO DELLA RICCHEZZA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella pratica degli affari, molto spesso accade che nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, lo stipulante individui genericamente i beneficiari del diritto ai vantaggi della prestazione negli “eredi legittimi e/o testamentari”.
La generica individuazione dei beneficiari della polizza vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” ha suscitato negli anni un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, incentrato sulle modalità di individuazione dei beneficiari dell'assicurazione e della misura dell'indennizzo da liquidare in loro favore.
Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, a composizione del contrasto sorto, con sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 hanno chiarito che la designazione consente la fuoriuscita della somma assicurata dal patrimonio dello stipulante con acquisto iure proprio, in capo al beneficiario, del diritto ai vantaggi dell'assicurazione.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
NO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA SULL'ACCONTO RELATIVO AD UN PRELIMINARE SIMULATO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Iva, non sussiste il diritto alla detrazione dell’Iva di rivalsa assolta sull’acconto relativo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, che non sia stato seguito dal definitivo per mancato avveramento della condizione sospensiva in esso prevista, laddove se ne accerti la natura simulata sulla base della sussistenza di plurime operazioni sottoposte ad analoga condizione sospensiva, mai verificatasi, nonché dell’elevato e anomalo, in relazione alla prassi corrente, importo versato a titolo di acconto, in relazione al corrispettivo pattuito.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22092, depositata ieri 3 agosto.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria contestava l’indebita detrazione dell’Iva di rivalsa assolta sull’acconto relativo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare per mancato avveramento della condizione sospensiva avente ad oggetto la garanzia del rendimento minimo locativo, in ragione dell’inesistenza di tale operazione.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata