HOLDING DI FAMIGLIA: SI COMPLICA IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Qualora si abbia un doppio livello di detenzione delle partecipazioni nell'azienda di famiglia, potrebbe essere escluso il beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni previsto per l'ipotesi del passaggio generazionale mediante patto di famiglia.

La holding di famiglia rappresenta un interessante strumento di pianificazione e protezione del patrimonio familiare. Esso consente infatti di realizzare alcuni importanti obiettivi, quali il soddisfacimento di esigenze produttive e commerciali, la tutela del patrimonio aziendale, l'ottimizzazione fiscale e la pianificazione del passaggio generazionale.

Può verificarsi l'ipotesi in cui una società operativa sia detenuta da una super-holding, la quale, a sua volta, sia detenuta da due holding di famiglia, facenti capo agli imprenditori di due distinti rami familiari e che uno di questi, al fine di pianificare il passaggio generazionale, intenda trasferirne le partecipazioni ai tre figli mediante il patto di famiglia, beneficiando dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


IVA DETRAIBILE SOLO SE IL SALE AND RENT-BACK È CESSIONE DI BENI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In un contratto di sale and rent-back, il giudice tributario, nel rispetto delle disposizioni codicistiche relative all’interpretazione del contratto, è tenuto innanzitutto a qualificare correttamente il rapporto contrattuale; da ciò, poi, deriveranno le conseguenze fiscali a seconda che il trasferimento dei beni sia identificato come una cessione di beni rilevante ai fini IVA o come mera operazione di finanziamento esente da IVA.

Sono queste le conclusioni emergenti dalla lettura dell’ordinanza n. 40930 depositata ieri 21 dicembre dalla Corte di Cassazione.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine da una riorganizzazione societaria in seguito alla quale due società stipulavano un contratto per l’acquisto di cespiti con successiva retro-locazione. Più precisamente, una delle due vendeva all’altra i beni oggetto di contratti di locazione in essere con locatari nazionali e successivamente alla cessione, detti beni venivano locati all’altra società. Tale operazione veniva considerata dalla società contribuente operazione imponibile ex articolo 2 D.P.R. 633/1972 e dunque da sottoporre ad Iva con esposizione del tributo nella fattura allo scopo emessa. Una volta pagata dalla cessionaria dei beni, l’IVA veniva chiesta a rimborso dalla società cedente dopo che era stata regolarmente versata all’erario.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


INVALIDA LA NOTIFICA SE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO NON RELAZIONA SULLE RICERCHE COMPIUTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con l’ordinanza n. 40467 depositata ieri 16 dicembre, la Corte di Cassazione ha rammentato che la mera indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto” da parte dell’ufficiale giudiziario sulla relata di notifica evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche compiute, rilevante come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in mancanza del quale non può dirsi valida la notifica effettuata ex articolo 143 cod. proc. civ.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica di un atto presso la residenza anagrafica del destinatario a mezzo del servizio postale che, tuttavia, aveva esito negativo per lo stato di “irreperibilità del destinatario” e pertanto si procedeva mediante l’ausilio dell’ufficiale giudiziario. Questi, confermando la situazione verificata dall’ufficiale postale, rilevava che all’indirizzo indicato vi fosse uno stabile sprovvisto di portineria, e soprattutto che né sul citofono né sulla cassetta postale figurasse il nome del debitore. Essendo state quindi vane le ricerche esperite sul posto, non era stata possibile la notifica ex articolo 140 cod. proc. civ.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


ILLEGITTIMI IL RUOLO E LA CARTELLA SUCCESSIVI ALLA SOSPENSIONE GIUDIZIALE DELL'ACCERTAMENTO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nella ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’articolo 47 D.Lgs. 546/1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione finanziaria la formazione del ruolo e la successiva iscrizione “provvisoria”, rispettivamente ex articoli 12 e 15 D.P.R. 602/1973; pertanto, sussiste l’interesse ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche alla impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della efficacia dell’avviso di accertamento, sia per non incorrere nella esclusione dalle gare pubbliche, sia per il pagamento di interessi ex articolo 30 D.P.R. 602/1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all’articolo 20 D.P.R. 602/1973.

È questo il nuovo orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40047, depositata ieri 14 dicembre (in senso contrario, ex multis cfr. Cass. Ord. 28/09/2020, n. 20361).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.p.A. di un avviso di accertamento, nei confronti del quale veniva richiesta ed ottenuta la sospensione dell’esecuzione. Ciononostante, l’Amministrazione finanziaria dichiarava esecutivo il relativo ruolo, consegnandolo all’Agente della riscossione, che poi notificava la successiva cartella di pagamento. Avverso tale ultimo atto, veniva proposto ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva l’impugnazione.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DA SALDO NEGATIVO DI CASSA CON PROVA DELL’ERRORE CONTABILE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, la presunzione sull’esistenza di ricavi non contabilizzati in presenza di un saldo negativo di cassa, può essere superata dal contribuente producendo la documentazione comprovante l’erronea contabilizzazione di detto saldo, pur nella inesattezza del metodo di registrazione contabile.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 39053, depositata ieri 9 dicembre.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica al titolare di una impresa individuale di un avviso di accertamento per Irpef, Irap ed IVA.

L’atto veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, tuttavia, ribaltava l’esito del giudizio di primo grado, statuendo che il contribuente avesse provato un’erronea contabilizzazione dei saldi di cassa, peraltro verificatasi soltanto in due mensilità dell’anno oggetto di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’articolo 2697 cod. civ., dell’articolo 32, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 85 Tuir, per avere, i giudici di appello, ritenuto erroneamente che il contribuente avesse provato l’inesistenza di un saldo negativo, pur nell’inesattezza del metodo di registrazione contabile.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


IMPOSTA IPOTECARIA DOVUTA DA CHI CHIEDE L'ANNOTAZIONE DEL RECLAMO A MARGINE DELLA TRASCRIZIONE CON RISERVA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta ipotecarial’annotazione del reclamo previsto dall’articolo 113-ter disp. att. cod.civ. a margine della trascrizione con riserva ex articolo 2674-bis cod.civ., consentendo di poter beneficiare, nonostante il rifiuto del conservatore, in via provvisoria, della pubblicità immobiliare della domanda giudiziale e, quindi, delle tutele che dalla stessa conseguono, soddisfa un interesse privato, per cui obbligato al pagamento della relativa imposta ipotecaria è il soggetto stesso che richiede detta annotazione.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 37969 depositata ieri 2 dicembre, che, in mancanza di precedenti sul punto, chiarisce quale sia il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta ipotecaria in caso di annotazione del reclamo di cui all’articolo 113-ter disp. att. cod.civ. a margine della trascrizione con riserva.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria relativa alla domanda di annotazione dell’avvenuta proposizione del reclamo previsto dall’articolo 113-ter disp. att. cod.civ., avverso una nota di trascrizione con riserva, richiesta ai sensi dell’articolo 2674-bis cod.civ., in riferimento ad un atto di citazione.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NIENTE PRESUNZIONE SUI PRELIEVI BANCARI PER IL SOCIO AMMINISTRATORE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento da indagini finanziarie, la presunzione sui prelevamenti di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R 600/1973, a seguito della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, che ne ha limitato l’uso ai soli imprenditori, non trova applicazione nei confronti di colui che rivesta la posizione di lavoratore dipendente o comunque di socio e amministratorenon essendovi equivalenza tra la qualifica di amministratore e quella di imprenditore, dacché il rapporto che lega l’amministratore alla società è di “immedesimazione organica” e deve essere ascritto all’area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario “tout court”.

Sono queste le interessanti conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 37368, depositata ieri 30 novembre.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica a due soci e amministratori di una s.r.l. degli avvisi di accertamento da indagini finanziarie, che avevano evidenziato movimentazioni bancarie in contrasto con i redditi dichiarati.

Nei gradi di merito, i contribuenti risultavano soccombenti. In particolare, la Commissione regionale del Lazio, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che ...

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata