HOLDING DI FAMIGLIA: GLI ADEMPIMENTI INIZIALI DI ACCREDITAMENTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La holding di famiglia rappresenta un importante strumento di pianificazione e protezione del patrimonio familiare, consentendo la detenzione di partecipazioni di controllo e/o collegamento in altre società, che, a loro volta, possono detenere ulteriori partecipazioni in altre società.
In via generale è possibile distinguere tra holding “pure”, che esercitano esclusivamente attività di gestione delle partecipazioni detenute, e holding “industriali”, le quali invece, oltre all’attività di gestione, esercitano direttamente anche un’attività produttiva di beni e/o servizi.
A loro volta le holding “pure” possono essere ulteriormente suddivise in statiche, dinamiche e miste.
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PROCESSO TRIBUTARIO: LA MOTIVAZIONE DELL’ATTO NON SOPPERISCE ALLA CARENZA DI PROVE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la L. 130/2022 ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, che nel delineare il nuovo assetto della giustizia tributaria, almeno in via generale, pone l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
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PROCESSO TRIBUTARIO: LA MOTIVAZIONE DELL’ATTO NON SOPPERISCE ALLA CARENZA DI PROVE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la L. 130/2022 ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, che nel delineare il nuovo assetto della giustizia tributaria, almeno in via generale, pone l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
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CONDIZIONI PER L’ESTENSIONE DEL REGIME SPECIALE DEI LAVORATORI IMPATRIATI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il regime speciale dei lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015) è un regime di tassazione agevolata di carattere temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 Tuir.
Esso trova applicazione qualora ricorrano le seguenti due condizioni: a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Qualora i contribuenti soddisfino le suindicate condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, i redditi di lavoro dipendente (o i redditi ad esso assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotto in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo ...
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AL CONTRIBUENTE VITTORIOSO SPETTANO ANCHE GLI INTERESSI SUGLI AGGI DA RISCOSSIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di processo tributario, un aspetto particolarmente interessante concerne le somme che devono essere restituite al contribuente nella ipotesi in cui questo risulti vittorioso all’esito del giudizio, ma nelle more della impugnazione proposta abbia provveduto al pagamento di quanto contestato.
La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 68 D.Lgs. 546/1992, la quale regola, oltre al pagamento del tributo, da parte del contribuente, in pendenza di giudizio (c.d. riscossione frazionata), anche il rimborso delle somme da questi corrisposte nelle more del processo.
Letteralmente la disposizione citata, al comma 2, stabilisce che, se il ricorso proposto dal contribuente viene accolto, il tributo da questi corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti ...
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RAVVEDIMENTO SPECIALE ANCHE PER I REDDITI DI FONTE ESTERA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 174–178, L. 197/2022) ha introdotto il c.d. ravvedimento operoso speciale delle violazioni tributarie.
Tale disposizione ha previsto la possibilità di procedere alla regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, riguardanti le dichiarazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
La regolarizzazione in esame comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 (quest’ultimo termine è stato modificato dall’articolo 19, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 34/2023).
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il cittadino italiano che vive e lavora all’estero deve prestare attenzione alla dichiarazione dei redditi in quanto potrebbe essere tenuto a dichiarare in Italia i redditi conseguiti nel Paese estero.
Un elemento fondamentale da prendere in considerazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2 Tuir, è quello della “residenza fiscale”.
Infatti, la disposizione citata stabilisce che una persona fisica si considera fiscalmente residente in Italia in presenza di tre condizioni alternative: se è iscritta nella anagrafe della popolazione residente per almeno 183 giorni all’anno oppure ha il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato. Dunque, è sufficiente la sussistenza di uno solo dei requisiti sopra indicati affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia (cfr., Corte di Cassazione, sentenza n. 19484 del 30.09.2016).
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