TRUST E ISTITUTI AFFINI: AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con il Decreto MIMIT 29.9.2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9.10.2023, inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 D.M. 55/2022. In particolare, entro il prossimo 11.12.2023, i trust e gli istituti giuridici affini – al pari di quanto previsto per le società di capitali e gli enti dotati di personalità giuridica – dovranno comunicare le generalità dei loro titolari effettivi:
- al nuovo Registro (Registro T.E.), istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
- mediante un’apposita procedura telematica all’uopo dedicata.
Per titolare effettivo si intende, secondo la normativa antiriciclaggio, la persona fisica che possiede oppure controlla un’entità giuridica, ovvero ne risulta beneficiaria.
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EREDITÀ: LA VARIABILE FISCALE NEL CASO DEL VECCHIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Per quanto possa sembrare una banalità, nel caso dei patrimoni rilevanti, ancor più per quelli con carattere di internazionalità, la mancata pianificazione successoria rappresenta un grave errore perché la variabile fiscale è in grado di impattare enormemente sugli eredi. Ecco cosa ci insegna il caso Del Vecchio.
Ancora prima del caso Berlusconi, è salita agli onori della cronaca la vicenda successoria legata all’eredità Del Vecchio, venuto a mancare nel 2022. Come noto, questi ha regolato la sua successione mediante testamento, prevedendo disposizioni anche a titolo di legato nonché a favore di soggetti estranei alla famiglia (ad esempio, l’assegnazione di azioni al manager Milleri come segno di riconoscenza per il lavoro svolto).
È proprio sul riparto delle imposte di successione tra gli eredi che sarebbero sorti notevoli contrasti. Non va dimenticato che gli eredi Del Vecchio hanno optato per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Si tratta di una procedura che limita la responsabilità degli eredi, i quali, operata una mappatura completa del patrimonio ereditario, sono chiamati a rispondere dei debiti del defunto soltanto nei limiti di quanto ricevuto per effetto della successione.
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EREDITÀ: LA VARIABILE FISCALE NEL CASO DEL VECCHIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Per quanto possa sembrare una banalità, nel caso dei patrimoni rilevanti, ancor più per quelli con carattere di internazionalità, la mancata pianificazione successoria rappresenta un grave errore perché la variabile fiscale è in grado di impattare enormemente sugli eredi. Ecco cosa ci insegna il caso Del Vecchio.
Ancora prima del caso Berlusconi, è salita agli onori della cronaca la vicenda successoria legata all’eredità Del Vecchio, venuto a mancare nel 2022. Come noto, questi ha regolato la sua successione mediante testamento, prevedendo disposizioni anche a titolo di legato nonché a favore di soggetti estranei alla famiglia (ad esempio, l’assegnazione di azioni al manager Milleri come segno di riconoscenza per il lavoro svolto).
È proprio sul riparto delle imposte di successione tra gli eredi che sarebbero sorti notevoli contrasti. Non va dimenticato che gli eredi Del Vecchio hanno optato per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Si tratta di una procedura che limita la responsabilità degli eredi, i quali, operata una mappatura completa del patrimonio ereditario, sono chiamati a rispondere dei debiti del defunto soltanto nei limiti di quanto ricevuto per effetto della successione.
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NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.
In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n. 3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie" “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.
In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
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di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.
In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n. 3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie" “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.
In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
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TESTAMENTO: LE PRESSIONI DEI FIGLI POSSONO INTEGRARE IL DOLO?
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’invalidità del testamento può assumere la forma della nullità e quella dell’annullabilità.
Per quanto concerne la prima ipotesi, si rammenta che il testamento è nullo, ad esempio, in caso di:
- motivo illecito determinante;
- patti successori istitutivi o rinunciativi (articolo 458, cod. civ.);
- testamento reciproco (articolo 589, cod. civ.);
- testamento a favore di soggetti incapaci a ricevere (articoli 596–599, cod. civ.);
- disposizione in favore di persona incerta (articolo 628, cod. civ.).
Con riferimento alla seconda fattispecie occorre rilevare, invece, che il testamento è soltanto annullabile nell’ipotesi in cui:
- si abbia un difetto di forma che non rende incerta l’autenticità della disposizione (es. la mancanza della data o l’eventuale incompletezza della disposizione);
- la volontà del testatore è stata oggetto di errore, violenza o dolo.
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NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E CONFINI DEL POTERE GIURISDIZIONALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’evoluzione della giustizia tributaria è stata segnata, a partire dal riconoscimento delle commissioni tributarie (ora Corti di Giustizia tributaria) quali organi giurisdizionali, da due direttrici di fondo: la prima, costituita dal progressivo “adeguamento” del processo tributario al processo civile; la seconda, consistente nel continuo ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria.
Infatti, la natura nonché il contenuto del processo tributario, e quindi anche della relativa azione di impugnazione, sono stati oggetto di un lungo dibattito, in cui si è discusso se il giudice tributario si dovesse limitare a decidere sulle richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e, nel caso, procedere al mero annullamento dell’atto impositivo impugnato, oppure se potesse finanche sostituirsi all’Ente impositore sino ad arrivare alla rettifica della pretesa impositiva.
La Corte di Cassazione, con un orientamento che ormai può ritenersi consolidato, ha più volte affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” ...
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NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E CONFINI DEL POTERE GIURISDIZIONALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’evoluzione della giustizia tributaria è stata segnata, a partire dal riconoscimento delle commissioni tributarie (ora Corti di Giustizia tributaria) quali organi giurisdizionali, da due direttrici di fondo: la prima, costituita dal progressivo “adeguamento” del processo tributario al processo civile; la seconda, consistente nel continuo ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria.
Infatti, la natura nonché il contenuto del processo tributario, e quindi anche della relativa azione di impugnazione, sono stati oggetto di un lungo dibattito, in cui si è discusso se il giudice tributario si dovesse limitare a decidere sulle richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e, nel caso, procedere al mero annullamento dell’atto impositivo impugnato, oppure se potesse finanche sostituirsi all’Ente impositore sino ad arrivare alla rettifica della pretesa impositiva.
La Corte di Cassazione, con un orientamento che ormai può ritenersi consolidato, ha più volte affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” ...
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