PROCESSO TRIBUTARIO DIGITALE E PROVA TESTIMONIALE SCRITTA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Dopo un lungo periodo di esclusione, la legge di riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale scritta nel processo tributario.
In particolare, il nuovo comma 4, dell’articolo 7, D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, ha stabilito che le Corti di Giustizia Tributaria possano ammettere la prova testimoniale scritta, nei casi in cui la ritengano necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti.
Quanto alle forme dell’assunzione, occorre sottolineare che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 e dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la procedura da seguire è quella contenuta nell’articolo 257-bis, cod. proc. civ.
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COACERVO SUCCESSORIO: COSA CAMBIA PER I GRANDI PATRIMONI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Dal recente allineamento dell’Agenzia delle entrate al consolidato orientamento di legittimità sull’implicita abrogazione dell’istituto del coacervo successorio derivano tutta una serie di conseguenze pratiche che sono assolutamente rilevanti, soprattutto per i grandi patrimoni.
L’istituto del cosiddetto coacervo successorio del donatum con il relictum comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius a eredi e legatari (donatum) con il valore dell’asse ereditario (relictum).
Più volte la Corte di Cassazione ha affermato che la disciplina del coacervo successorio sarebbe stata implicitamente abrogata dalla legge n. 342/2000, che ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse (cfr., Cassazione sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016; Cassazione ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020).
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STRUMENTI AL SERVIZIO DELLA FILANTROPIA STRATEGICA: FONDAZIONE, TRUST E DAF
All'evento di presentazione alla cittadinanza e alla stampa del primo anno di attività della Fondazione Pugliesi per la Musica ETS, tra gli altri, è intervenuto l'avv. Angelo Ginex con una relazione sul tema degli “Strumenti al servizio della filantropia strategica: fondazione, trust e DAF”, operando uno specifico focus alle dinamiche che interessano famiglie e family office.

SONO SEQUESTRABILI ANCHE LE SOMME DI DENARO ACCREDITATE SUL C/C DOPO IL SEQUESTRO?
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 158/2015 ha formalmente introdotto, nell’alveo della disciplina dei reati tributari, l’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, secondo cui, in ipotesi di condanna (o di patteggiamento) per un illecito penale tributario, è obbligatoria la confisca, anche per equivalente (laddove vi ricorrano i presupposti), dei beni che costituiscono il profitto e/o il prezzo del reato.
Tuttavia, a ben vedere, tale norma aveva solo in parte carattere innovativo, in quanto si limitava ad inserire, nel corpo del D.Lgs. 74/2000, una disposizione il cui contenuto normativo era già contemplato nel comma 143, dell’articolo 1, L. 244/2007, in tema di confisca obbligatoria per delitti tributari, dandole solo una collocazione più adeguata.
Dovendo inquadrare la disciplina in commento nel nostro sistema normativo, si rammenta che la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall’articolo 240 c.p. la quale, ponendo un vincolo di indisponibilità sui beni del reo, si realizza con l’espropriazione a favore dello Stato del prezzo o del profitto del reato.
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SANZIONE APPLICABILE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IVA SUCCESSIVAMENTE VERSATA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra gli istituti deflattivi del contenzioso è possibile annoverare il c.d. ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, il quale consente all’autore di omissioni o irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di una rilevante riduzione delle sanzioni in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.
Nello specifico, ai fini del perfezionamento della procedura di ravvedimento, il contribuente è tenuto al versamento: delle imposte dovute; delle sanzioni previste per la specifica violazione commessa; dei relativi interessi legali. È altresì necessario che il contribuente presenti la dichiarazione (laddove sia stata omessa) o invii un'eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.
In tale contesto, molto spesso, si è discusso delle possibili interazioni tra l’istituto del ravvedimento operoso e l’apparato delle sanzioni amministrative applicabili in relazione alla fattispecie concreta.
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L’IMPUGNAZIONE DI RUOLI E DELLE CARTELLE INVALIDAMENTE NOTIFICATE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La vexata quaestio, concernente l’impugnazione di ruolo e cartella di pagamento invalidamente notificati, ha avuto origine con la nota sentenza n. 19704/2015. In particolare, nel contesto di tale arresto giurisprudenziale, le Sezioni Unite avevano affermato che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.
Ciò, in considerazione del fatto che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato, unitamente all’atto successivo notificato (ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992), non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza: non può, quindi, essere esclusa la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, in quanto l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, a meno che sussista la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
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CALCIATORI: UN PATRIMONIO (SPORTIVO E NON) DA TUTELARE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Alcuni studi con un focus particolare al mondo del calcio evidenziano come, in Europa, una percentuale che va dal 40 al 60 per cento dei calciatori che decide di appendere le scarpette al chiodo, rischi di versare in serie condizioni di difficoltà finanziaria entro 5 anni dal ritiro.
Le cause di ciò possono essere individuate innanzitutto nel dorato mondo che i calciatori si ritrovano a vivere durante la propria carriera agonistica. La vita di ciascun calciatore, per quanto possa apparire semplice, si rivela particolarmente “complessa”.
La notorietà, il tempo libero a disposizione, il guadagno di cifre astronomiche in un arco temporale relativamente breve (dai 20 ai 35 anni circa), sono tutti elementi che finiscono per incidere sullo stile di vita e sulle priorità del singolo calciatore.
Per leggere l’articolo completo clicca qui: BLOG DI FILIPPO GALLI
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CALCIATORI: UN PATRIMONIO (SPORTIVO E NON) DA TUTELARE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Alcuni studi con un focus particolare al mondo del calcio evidenziano come, in Europa, una percentuale che va dal 40 al 60 per cento dei calciatori che decide di appendere le scarpette al chiodo, rischi di versare in serie condizioni di difficoltà finanziaria entro 5 anni dal ritiro.
Le cause di ciò possono essere individuate innanzitutto nel dorato mondo che i calciatori si ritrovano a vivere durante la propria carriera agonistica. La vita di ciascun calciatore, per quanto possa apparire semplice, si rivela particolarmente “complessa”.
La notorietà, il tempo libero a disposizione, il guadagno di cifre astronomiche in un arco temporale relativamente breve (dai 20 ai 35 anni circa), sono tutti elementi che finiscono per incidere sullo stile di vita e sulle priorità del singolo calciatore.
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IMPLICAZIONI PRATICHE CONSEGUENTI ALL’ABROGAZIONE DEL COACERVO SUCCESSORIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.
A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.
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di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.
A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.
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