IL TERMINE DI DECADENZA DELL’ACCERTAMENTO SULL’INDEBITA COMPENSAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sovente accade che il contribuente chieda il rimborso dell’Iva esposta nella dichiarazione di un determinato anno di imposta e che l’amministrazione finanziaria richieda la documentazione contabile relativa all’anno in questione, onde verificare la legittimità del rimborso.

È noto, infatti, come, da un lato, i soggetti passivi Iva possano chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972, e, dall’altro, l’Agenzia fiscale emetta provvedimento di diniego, ogni qualvolta non vi sia prova dell'esistenza del credito chiesto a rimborso.

In caso di contenzioso a seguito di impugnazione del diniego di rimborso, una delle questioni maggiormente affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, è quella ...

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IL TERMINE DI DECADENZA DELL’ACCERTAMENTO SULL’INDEBITA COMPENSAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sovente accade che il contribuente chieda il rimborso dell’Iva esposta nella dichiarazione di un determinato anno di imposta e che l’amministrazione finanziaria richieda la documentazione contabile relativa all’anno in questione, onde verificare la legittimità del rimborso.

È noto, infatti, come, da un lato, i soggetti passivi Iva possano chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972, e, dall’altro, l’Agenzia fiscale emetta provvedimento di diniego, ogni qualvolta non vi sia prova dell'esistenza del credito chiesto a rimborso.

In caso di contenzioso a seguito di impugnazione del diniego di rimborso, una delle questioni maggiormente affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, è quella ...

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NUOVO REGIME DI INVALIDITÀ DEGLI ATTI, DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLE NOTIFICHE DELL’A.F.

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 219/2023, attuativo della legge delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, ha introdotto rilevanti modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000).

Nello specifico, l’articolo 1, lettera g), D.Lgs. 219/2023, ha inserito nel corpo normativo dello Statuto del contribuente gli articoli 7-bis7-ter7-quater7-quinquies e 7-sexies, i quali, a partire dallo scorso 18.1.2024, sulla falsariga degli articoli 21-septies e 21-octies, L. 241/1990, costituiranno la disciplina delle invalidità tributarie.

Con tali disposizioni il legislatore delegato ha inteso delineare un “sistema duale” delle invalidità tributarie, articolato nei regimi generali della “nullità” (articolo 7-ter, L. 212/2000) e della “annullabilità” (articolo 7-bis, L. 212/2000).

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PROBLEMATICHE IN TEMA DI PRODUZIONE E DEPOSITO DEI DOCUMENTI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel decreto legislativo che regola il processo tributario si rinvengono molteplici disposizioni normative in tema di produzione e deposito dei documenti. Così come numerose e diverse sono le questioni giuridiche che nel tempo, in relazione alle stesse, sono state sollevate e risolte dalla Cassazione.

Innanzitutto, l’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992, ai fini della produzione in giudizio, stabilisce che i documenti devono essere “elencati” negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale e in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

Sul punto, è stato precisato che i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione del citato articolo 24, D.Lgs. 546/1992, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che ...

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IL PROCESSO TRIBUTARIO VA VERSO LA COMPLETA DIGITALIZZAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il D.Lgs. 220/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, si rendono definitive le modifiche in materia di processo tributario, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 19, L. 111/2023(Legge delega fiscale).

La novella appare chiaramente diretta a favorire la completa digitalizzazione del processo tributario. Viene, infatti, introdotto, all’interno del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 546/1992, il nuovo articolo 17-ter, rubricato “Degli atti in generale”. Tale disposizione contiene le regole attinenti alle modalità di redazione degli atti del processo tributario e alle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche.

Nello specifico, è previsto che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico.

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CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E MOTIVAZIONE RAFFORZATA A PENA DI ANNULLABILITÀ

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il D.Lgs. 219/2023, pubblicato in G.U. n. 2 del 3.1.2024, si rendono definitive le importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega fiscale (L. 111/2023).

Innanzitutto, l’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, introduce nel corpo normativo delineato dallo Statuto del contribuente l’articolo 6-bis, L. 212/2000, rubricato “Principio del contraddittorio”.

Tale disposizione, al comma 1, si preoccupa di rendere “effettivo e informato” il contraddittorio preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuente, mediante la sua previsione a pena di annullabilità di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

Quindi è possibile osservare come la previsione indicata contempli un contraddittorio endoprocedimentale che, in via generale, è applicabile a tutti gli atti autonomamente impugnabili.

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RIFORMA FISCALE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AD AMPIO RAGGIO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sta proseguendo, a ritmo serrato, l’approvazione, ancorché in via preliminare, dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale contenuta nella L. 111/2023. Infatti, dopo la riforma dell’Irpef, della fiscalità internazionale, degli adempimenti, nonché dello Statuto del contribuente, è ora la volta dell’accertamento tributario.

A tal fine, le nuove regole sono contenute in uno schema di Decreto Legislativo – alla cui approvazione ha provveduto, in via preliminare, il Consiglio dei ministri del 3.11.2023 – nel quale non si tracciano unicamente le nuove linee in un’ottica di revisione dell’accertamento, ma sono state anche rese note le norme in materia di concordato preventivo biennale.

Si deve premettere che quello del concordato è uno dei “cavalli di battaglia” della riforma, perché, almeno nelle intenzioni del Legislatore, dovrà rappresentare lo strumento principe per instaurare un clima di reciproca collaborazione, nonché di trasparenza, nell'intricato rapporto tra Fisco e contribuente.

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RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO: DIVIETO DI PRODURRE NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 111/2023 per la riforma fiscale prevede, tra le altre novità, un’articolata serie di interventi in tema di processo tributario. In particolare, l’articolo 19, nella numerazione risultante dai lavori del Senato, ha introdotto nel testo originario dell’articolo 17del Disegno di Legge inizialmente approvato dalla Camera, molteplici previsioni normative che ne hanno significativamente ampliato l’impianto iniziale.

L’obiettivo che il Legislatore intende perseguire con la disposizione citata, così come del resto con l’intera legge delega, è quello di ridisegnare, anche in sede processuale, i rapporti tra Fisco e contribuente in nome di una maggiore trasparenza e, soprattutto, di un rinnovato equilibrio tra le parti.

Con riserva di soffermarsi soltanto sul profilo che interessa il presente contributo, si porta l’attenzione sul criterio di cui alla lettera d) del citato articolo 19, ovverosia sul “rafforzamento” del divieto di produrre nuova documentazione nei gradi di giudizio successivi al primo.

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CONSEGNA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO A FAMILIARE DEL CONTRIBUENTE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è regolata dall’articolo 60, D.P.R. 600/1973.

La disposizione citata stabilisce che la notifica degli atti è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti c.p.c, ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’articolo 149 c.p.c.per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Ciò significa che il messo notificatore (ovvero, il messo comunale o messo autorizzato dall’ufficio finanziario, figura pienamente equiparata all’ufficiale giudiziario; Cassazione, ordinanza n. 17368/2021), ai sensi dell’articolo 138 c.p.c., esegue la notificazione, di regola, nelle mani proprie del destinatario mediante la consegna dell’atto al contribuente presso la sua casa di abitazione o, se ciò non è possibile, in qualsiasi altro luogo della circoscrizione a cui è addetto il messo.

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CONSEGUENZE DELLA VENDITA DI IMMOBILE “DI PREGIO” CON I BENEFICI PRIMA CASA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di immobilil’acquisto della “prima casa” beneficia di importanti agevolazioni fiscali relativamente all’imposta di registro e all’imposta sul valore aggiunto, in deroga a quanto previsto dal regime ordinario nel D.P.R. 131/1986 e nel D.P.R. 633/1972.

Nello specifico, se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2 % (anziché del 9 %); imposta ipotecaria fissa di 50 euro e imposta catastale fissa di 50 euro. In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale non può essere di importo inferiore a 1.000 euro.

Diversamente, se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare sono: Iva ridotta al 4 %; imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

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