SCISSIONE SOCIETARIA: QUANDO LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO NON È ELUSIVA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Molto spesso imprese e professionisti si ritrovano ad analizzare operazioni di separazione del patrimonio aziendale mediante scissione, soprattutto sotto il profilo dei rischi di elusione fiscale, quando oggetto di attribuzione alla o alle società beneficiarie è il ramo immobiliare.

Come noto, la scissione societaria (totale o parziale) è quella operazione in virtù della quale il patrimonio di una società (cd. società scissa) viene scomposto, in tutto o in parte, per essere attribuito ad altre società (cd. società beneficiarie), siano esse preesistenti o di nuova costituzione.

Contestualmente all’attribuzione del patrimonio della società scissa alla o alle società beneficiarie, vi è l’assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima, che può essere effettuata: mantenendo nelle società beneficiarie gli stessi rapporti di partecipazione esistenti tra i soci in capo alla scissa (cd. scissione proporzionale); oppure senza rispettare tale parametro di riferimento (cd. scissione non proporzionale o asimmetrica).

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RISCRITTE LE REGOLE SULLA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il cd. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), così come modificato dalla legge di conversione (L. 91/2022) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15.07.2022, è intervenuto in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, apportando alcune rilevanti novità.

In particolare, l’articolo 15-bis L. 91/2022, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di liquidità”, ha la finalità di agevolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo a favore delle imprese, dei professionisti e degli altri contribuenti in difficoltà nel fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee.

A tal fine, è stato modificato l’articolo 19 D.P.R. 602/1973 prevedendo un ammontare più elevato rispetto al precedente, sino al quale è possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.

Più precisamente, è stata innalzata da sessantamila euro a centoventimila euro la soglia oltre la quale il contribuente, al fine di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, dovrà documentare la situazione di difficoltà economica.

Ciò significa che sino all’importo di centoventimila euro e non più di sessantamila euro, sarà possibile ottenere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo con modalità semplificata.

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NON COSTITUISCE PIÙ REATO L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE NEL MODELLO 770

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 depositata ieri 14 luglio, ha affermato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 (che ha operato la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario in attuazione della delega ex articolo 8, comma 1, L. 23/2014), nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», sia dello stesso articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (cd. Modello 770).

La vicenda in esame trae origine da un procedimento penale in cui il legale rappresentante di una S.r.l. risultava imputato del reato di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, in quanto non aveva versato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta per l’anno di imposta 2015, ritenute risultanti dalla dichiarazione annuale Modello 770 per un ammontare complessivo pari a circa 675.000,00 euro.

Con ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il Tribunale di Monza sollevava le questioni di legittimità sopra specificate, rilevando come nella fattispecie tipizzata nel citato articolo 10-bis, sulla scorta della copiosa giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega dallo stesso richiamata ...

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ILLEGITTIMA LA NOTIFICA AL “VECCHIO” DOMICILIO FISCALE NELLE MANI DEL PORTIERE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21953 depositata ieri 12 luglio 2022, si è occupata della questione concernente la validità della notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso il precedente domicilio fiscale di una società, a seguito di trasferimento della sede correttamente comunicato all’agenzia delle entrate, quando il portiere dello stabile abbia ritirato il piego, spendendo autorizzazione a farlo.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una società a responsabilità limitata di una cartella di pagamento, che veniva impugnata per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. Risultata soccombente all’esito del giudizio di primo grado, la citata S.r.l. proponeva ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale accoglieva il gravame in ragione dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

In particolare, il giudice di appello rilevava che, a fronte del trasferimento di sede della società prima della notificazione dell’avviso di accertamento, notificazione effettuata per posta al vecchio indirizzo, dove il portiere dello stabile ritirava comunque il piego, dichiarandosi autorizzato a farloera l’amministrazione tenuta a dimostrare che la ridetta società esercitava l’attività d’impresa ancora in quel luogo, con conseguente inoperatività in tutto o in parte del trasferimento di sede.

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LIMITE DEL QUINTO DI STIPENDIO O PENSIONE ANCHE PER SEQUESTRO E CONFISCA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le Sezioni Unite penali, con sentenza n. 26252 depositata ieri 7 luglio, hanno risolto un contrasto interpretativo concernente l’applicabilità dell’articolo 545 c.p.c. in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto stipendi o pensioni.

La vicenda in esame trae origine dalla presentazione di un’istanza di restituzione della somma di denaro pari ad euro 35.983,64, che era stata oggetto di sequestro preventivo per il reato di dichiarazione fraudolenta ex articolo 2 D.lgs. 74/2000, in danno di due co-amministratori di una S.r.l., i quali, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, avevano utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare, gli istanti lamentavano che, in sede di esecuzione del sequestro, erano state vincolate le giacenze sui conti correnti loro intestati, sui quali venivano accreditati gli emolumenti per l’attività di amministratori della S.r.l., le retribuzioni per l’attività di agenti di un’agenzia di assicurazioni esercitata nella forma di S.r.l. in qualità di soci unitamente a terzi estranei e, infine, gli utili distribuiti da tali società.

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DICHIARAZIONE INFEDELE PER CHI OMETTE DI INDICARE LA “PENALE”

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, l’omessa indicazione in dichiarazione della penale trattenuta dal promittente venditore per la mancata stipula del definitivo, integra il reato di dichiarazione infedele ex articolo 4 D.Lgs. 74/2000 in quanto la suddetta clausola risarcisce la parte venditrice di un mancato guadagno che avrebbe generato redditi tassabili. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23837 depositata ieri 21 giugno.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla condanna inflitta dal competente Tribunale ad un contribuente per il reato di dichiarazione infedele, stante l’omessa indicazione in dichiarazione di una somma di denaro pari ad euro 800.000. Tale somma era stata trattenuta dal promittente venditore a titolo di penale in conseguenza dell’inadempimento del contratto preliminare da parte del promissario acquirente.

Più precisamente, il Tribunale riteneva che tale somma costituisse reddito imponibile ai fini Irpef e, come tale, avrebbe dovuto essere indicata in dichiarazione, concludendo per l’affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, con confisca dei beni nella sua disponibilità per un valore pari al profitto del reato.

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LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO INTERROMPE LA PRESCRIZIONE E PROVA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19401 depositata ieri 16 giugno, è tornata ad affrontare il caso in cui il contribuente abbia presentato un’istanza di rateizzazione degli importi iscritti a ruolo e, successivamente alla notifica di un avviso propedeutico alle procedure cautelari, lamenti l’omessa notifica delle cartelle di pagamento o intenda far valere l’intervenuta prescrizione.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito della mancata impugnazione di alcune cartelle di pagamento e della conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria con esse avanzata.

Il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che tuttavia rigettava il ricorso. Seguiva la presentazione di un ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ma, ancora una volta, il gravame veniva rigettato.

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NON RILEVA LA QUALIFICA DI “COMMERCIALISTA” PER LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO AGGRAVATO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23095 depositata ieri 14 giugno, è tornata ad occuparsi delle circostanze del reato e, in particolare, della circostanza aggravante prevista dall’articolo 13-bis, comma 3, D.Lgs. 74/2000 relativa all’ipotesi in cui il delitto di dichiarazione fraudolenta sia «commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario».

La vicenda in esame trae origine dalla frode fiscale operata da un gruppo societario, da cui è poi scaturita la contestazione, a carico dell’indagato, di essere il “commercialista” delle società operative del gruppo e, quindi, di aver preso parte, in tale qualità, al meccanismo fraudolento posto in essere dai rappresentanti legali delle varie società coinvolte, con l’aggravante di cui al citato articolo 13-bis, comma 3.

Il riesame proposto dal prevenuto avverso l’ordinanza del GIP veniva rigettato con ordinanza del Tribunale di Milano. Questi, pertanto, proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui lamentava la nullità dell’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 125, 321 e 324 cod. proc. pen., nonché articoli 2 e 13-bis D.lgs. 74/2000.

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APPLICAZIONE RETROATTIVA PER LA RENDITA CATASTALE RIDETERMINATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di IMU, la misura della rendita catastale determinata con sentenza passata in giudicato, trova applicazione fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata e non soltanto da quello dell’annotazione della stessa negli atti catastali, in quanto gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18637 depositata ieri 9 giugno.

Nel caso di specie era accaduto che, a fronte di un accertamento giudiziale della misura della rendita catastale relativamente ad un impianto di produzione di energia elettrica, l’Agenzia del territorio, nella individuazione della base imponibile IMU, riteneva di far decorrere l’efficacia di tale provvedimento soltanto dal momento dell’annotazione della nuova rendita negli atti catastali; pertanto, essa riteneva di poter applicare per la prima parte dell’annualità la maggiore imposta, come originariamente rettificata, prescindendo quindi dalla pronuncia che invece ne riduceva la misura.

Il relativo atto impositivo veniva impugnato dalla società contribuente, che tuttavia risultava soccombente all’esito di entrambi i gradi di merito.

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ACCERTAMENTO BANCARIO: È VALIDA PROVA CONTRARIA LA “VINCITA” AL CASINÒ E NON IL MERO INGRESSO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento bancario, al fine di superare la presunzione legale prevista in favore dell’amministrazione finanziaria dagli articoli 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, costituisce valida prova contraria la dimostrazione delle “vincite” alle case da gioco, e non del mero accesso alle stesse.

È questo il principio di diritto desumibile dalle motivazioni espresse dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18245 depositata ieri 7 giugno, nella quale è tornata ad occuparsi del tema della prova contraria in caso di accertamento bancario.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento da indagini finanziarie ex articoli 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’amministrazione finanziaria contestava ad un dipendente pubblico un maggior reddito sulla base dei versamenti in contanti da questi effettuati sul proprio conto bancario.

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