PROCESSO TRIBUTARIO: SÌ ALLA PROVA TESTIMONIALE. MA A QUALI CONDIZIONI?

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario.

Invero il nuovo comma 4 dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, recita che: «Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale».

Appare evidente come la novella, sostituendo l’originaria formulazione della norma, da un lato conservi il divieto di giuramento e dall’altro introduca la prova testimonialeMa a quali condizioni?

Preliminarmente si rammenta che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla portata applicativa del previgente disposto normativo che – come noto – vietava l’assunzione della prova testimoniale, ha sempre ... 

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PROCESSO TRIBUTARIO: ONERE DELLA PROVA SEMPRE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA? 

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione circa l’onere della prova in giudizio a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Invero il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 6, comma 1, L. 130/2022, entrato in vigore lo scorso 16 settembre, recita che: «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

Innanzitutto si osserva che la novella codifica un principio che avrebbe già dovuto essere considerato la regola generale in materia di processo tributario, laddove prevede che l’Amministrazione finanziaria sia gravata dell’onere di provare le violazioni contestate.

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LE NOVITÀ SULLA IMPUGNAZIONE DI RUOLI E CARTELLE INVALIDAMENTE NOTIFICATI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La questione della impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che il contribuente assume invalidamente notificati risale a diversi anni fa.

Come noto, tale filone giurisprudenziale ha trovato scaturigine con la sentenza n. 19704 del 02.10.2015 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella quale i giudici di vertice hanno affermato che: «Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione».

Di fatto, tale pronuncia ha spianato la strada ai cd. ricorsi al buio, con i quali i contribuenti impugnavano ruoli e cartelle di pagamento contestandone la invalida notifica ed eventuali altri vizi.

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SCISSIONE SOCIETARIA: QUANDO LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO NON È ELUSIVA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Molto spesso imprese e professionisti si ritrovano ad analizzare operazioni di separazione del patrimonio aziendale mediante scissione, soprattutto sotto il profilo dei rischi di elusione fiscale, quando oggetto di attribuzione alla o alle società beneficiarie è il ramo immobiliare.

Come noto, la scissione societaria (totale o parziale) è quella operazione in virtù della quale il patrimonio di una società (cd. società scissa) viene scomposto, in tutto o in parte, per essere attribuito ad altre società (cd. società beneficiarie), siano esse preesistenti o di nuova costituzione.

Contestualmente all’attribuzione del patrimonio della società scissa alla o alle società beneficiarie, vi è l’assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima, che può essere effettuata: mantenendo nelle società beneficiarie gli stessi rapporti di partecipazione esistenti tra i soci in capo alla scissa (cd. scissione proporzionale); oppure senza rispettare tale parametro di riferimento (cd. scissione non proporzionale o asimmetrica).

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SCISSIONE SOCIETARIA: QUANDO LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO NON È ELUSIVA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Molto spesso imprese e professionisti si ritrovano ad analizzare operazioni di separazione del patrimonio aziendale mediante scissione, soprattutto sotto il profilo dei rischi di elusione fiscale, quando oggetto di attribuzione alla o alle società beneficiarie è il ramo immobiliare.

Come noto, la scissione societaria (totale o parziale) è quella operazione in virtù della quale il patrimonio di una società (cd. società scissa) viene scomposto, in tutto o in parte, per essere attribuito ad altre società (cd. società beneficiarie), siano esse preesistenti o di nuova costituzione.

Contestualmente all’attribuzione del patrimonio della società scissa alla o alle società beneficiarie, vi è l’assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima, che può essere effettuata: mantenendo nelle società beneficiarie gli stessi rapporti di partecipazione esistenti tra i soci in capo alla scissa (cd. scissione proporzionale); oppure senza rispettare tale parametro di riferimento (cd. scissione non proporzionale o asimmetrica).

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RISCRITTE LE REGOLE SULLA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il cd. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), così come modificato dalla legge di conversione (L. 91/2022) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15.07.2022, è intervenuto in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, apportando alcune rilevanti novità.

In particolare, l’articolo 15-bis L. 91/2022, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di liquidità”, ha la finalità di agevolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo a favore delle imprese, dei professionisti e degli altri contribuenti in difficoltà nel fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee.

A tal fine, è stato modificato l’articolo 19 D.P.R. 602/1973 prevedendo un ammontare più elevato rispetto al precedente, sino al quale è possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.

Più precisamente, è stata innalzata da sessantamila euro a centoventimila euro la soglia oltre la quale il contribuente, al fine di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, dovrà documentare la situazione di difficoltà economica.

Ciò significa che sino all’importo di centoventimila euro e non più di sessantamila euro, sarà possibile ottenere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo con modalità semplificata.

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NON COSTITUISCE PIÙ REATO L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE NEL MODELLO 770

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 depositata ieri 14 luglio, ha affermato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 (che ha operato la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario in attuazione della delega ex articolo 8, comma 1, L. 23/2014), nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», sia dello stesso articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (cd. Modello 770).

La vicenda in esame trae origine da un procedimento penale in cui il legale rappresentante di una S.r.l. risultava imputato del reato di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, in quanto non aveva versato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta per l’anno di imposta 2015, ritenute risultanti dalla dichiarazione annuale Modello 770 per un ammontare complessivo pari a circa 675.000,00 euro.

Con ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il Tribunale di Monza sollevava le questioni di legittimità sopra specificate, rilevando come nella fattispecie tipizzata nel citato articolo 10-bis, sulla scorta della copiosa giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega dallo stesso richiamata ...

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ILLEGITTIMA LA NOTIFICA AL “VECCHIO” DOMICILIO FISCALE NELLE MANI DEL PORTIERE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21953 depositata ieri 12 luglio 2022, si è occupata della questione concernente la validità della notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso il precedente domicilio fiscale di una società, a seguito di trasferimento della sede correttamente comunicato all’agenzia delle entrate, quando il portiere dello stabile abbia ritirato il piego, spendendo autorizzazione a farlo.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una società a responsabilità limitata di una cartella di pagamento, che veniva impugnata per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. Risultata soccombente all’esito del giudizio di primo grado, la citata S.r.l. proponeva ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale accoglieva il gravame in ragione dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

In particolare, il giudice di appello rilevava che, a fronte del trasferimento di sede della società prima della notificazione dell’avviso di accertamento, notificazione effettuata per posta al vecchio indirizzo, dove il portiere dello stabile ritirava comunque il piego, dichiarandosi autorizzato a farloera l’amministrazione tenuta a dimostrare che la ridetta società esercitava l’attività d’impresa ancora in quel luogo, con conseguente inoperatività in tutto o in parte del trasferimento di sede.

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LIMITE DEL QUINTO DI STIPENDIO O PENSIONE ANCHE PER SEQUESTRO E CONFISCA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le Sezioni Unite penali, con sentenza n. 26252 depositata ieri 7 luglio, hanno risolto un contrasto interpretativo concernente l’applicabilità dell’articolo 545 c.p.c. in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto stipendi o pensioni.

La vicenda in esame trae origine dalla presentazione di un’istanza di restituzione della somma di denaro pari ad euro 35.983,64, che era stata oggetto di sequestro preventivo per il reato di dichiarazione fraudolenta ex articolo 2 D.lgs. 74/2000, in danno di due co-amministratori di una S.r.l., i quali, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, avevano utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare, gli istanti lamentavano che, in sede di esecuzione del sequestro, erano state vincolate le giacenze sui conti correnti loro intestati, sui quali venivano accreditati gli emolumenti per l’attività di amministratori della S.r.l., le retribuzioni per l’attività di agenti di un’agenzia di assicurazioni esercitata nella forma di S.r.l. in qualità di soci unitamente a terzi estranei e, infine, gli utili distribuiti da tali società.

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DICHIARAZIONE INFEDELE PER CHI OMETTE DI INDICARE LA “PENALE”

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, l’omessa indicazione in dichiarazione della penale trattenuta dal promittente venditore per la mancata stipula del definitivo, integra il reato di dichiarazione infedele ex articolo 4 D.Lgs. 74/2000 in quanto la suddetta clausola risarcisce la parte venditrice di un mancato guadagno che avrebbe generato redditi tassabili. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23837 depositata ieri 21 giugno.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla condanna inflitta dal competente Tribunale ad un contribuente per il reato di dichiarazione infedele, stante l’omessa indicazione in dichiarazione di una somma di denaro pari ad euro 800.000. Tale somma era stata trattenuta dal promittente venditore a titolo di penale in conseguenza dell’inadempimento del contratto preliminare da parte del promissario acquirente.

Più precisamente, il Tribunale riteneva che tale somma costituisse reddito imponibile ai fini Irpef e, come tale, avrebbe dovuto essere indicata in dichiarazione, concludendo per l’affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, con confisca dei beni nella sua disponibilità per un valore pari al profitto del reato.

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