IL SINDACO DELLA SOCIETÀ DI CALCIO CONCORRE NEL REATO DI INDEBITA COMPENSAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel caso in cui il sindaco di una società esprima parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, oppure di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, e successivamente tale credito venga utilizzato ai fini di compensazione, questi pone in essere una condotta causalmente rilevante a titolo di concorso ex articolo 110 cod. pen., quantomeno in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000.

È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40324, depositata ieri 9 novembre.

Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari applicava le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno nei confronti del presidente del collegio sindacale di una società di calcio professionistica.

Era emerso, infatti, che egli avesse espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto del ramo di azienda di una s.r.l. del quale faceva parte un credito IVA inesistente e che, in seguito all’approvazione di tale delibera, tale credito fosse stato utilizzato ai fini di compensazione Irpef e Irpeg.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


VALIDA LA SOTTOSCRIZIONE DEL PVC DA PARTE DEL PROFESSIONISTA AL DI FUORI DEI LOCALI AZIENDALI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente o da chi lo rappresenta ai fini dell’articolo 52, comma 6, D.P.R. 633/1972, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l’Ente verificatore. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31620, depositata ieri 4 novembre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA, emesso all’esito di un’operazione di verifica presso la sede legale di una s.n.c. In particolare, il relativo processo verbale di constatazione, con cui si rilevava l'omesso versamento e l’infedele presentazione della dichiarazione IVA, veniva sottoscritto dal tenutario delle scritture contabili al di fuori dei locali aziendali.

L’atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso; in secondo grado, invece, l’atto veniva integralmente annullato sulla base della considerazione per la quale l’accesso e il pvc (cui l’atto impositivo faceva riferimento in motivazione) non fossero stati ritualmente eseguiti nei confronti di detta società.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NOTIFICA NULLA SE L'AVVISO DI RICEVIMENTO NON MOTIVA LA TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notifica di un atto processuale (come il ricorso in appello) tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30997, depositata ieri 2 novembre.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, con il quale si accertavano, con metodo sintetico ex articolo 38 D.P.R. 600/1973, maggiori redditi relativi all’anno 2007.

L’atto veniva impugnato presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado, invece, su appello dell’Amministrazione finanziaria, sostenevano che non fosse stata fornita la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito, e cioè che la somma utilizzata per l’acquisto di un’autovettura fosse derivata da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o da redditi esenti o, comunque, esclusi dalla formazione della base imponibile.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NOTIFICA NULLA SE L'AVVISO DI RICEVIMENTO NON MOTIVA LA TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notifica di un atto processuale (come il ricorso in appello) tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30997, depositata ieri 2 novembre.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, con il quale si accertavano, con metodo sintetico ex articolo 38 D.P.R. 600/1973, maggiori redditi relativi all’anno 2007.

L’atto veniva impugnato presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado, invece, su appello dell’Amministrazione finanziaria, sostenevano che non fosse stata fornita la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito, e cioè che la somma utilizzata per l’acquisto di un’autovettura fosse derivata da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o da redditi esenti o, comunque, esclusi dalla formazione della base imponibile.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


LA PERIZIA TECNICA INFICIA LA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RICLASSAMENTO PRIVO DI MOTIVAZIONE “CONCRETA”

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il provvedimento di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in quanto non può ritenersi sufficiente il mero richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento, né tantomeno il riferimento alla microzona e alle sue caratteristiche come indistintamente individuate: tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto con riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30060, depositata ieri 26 ottobre 2021.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un contribuente di un avviso di accertamento emesso all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, con cui veniva rideterminata la classe di merito e della rendita catastale.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


L’INESPERIENZA DEI FIGLI SUBENTRANTI AL PADRE GIUSTIFICA LO SCOSTAMENTO DEI RICAVI AZIENDALI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Al fine di superare le presunzioni poste dall’Amministrazione finanziaria alla base dell’accertamento basato sugli studi di settore, rappresentano circostanze rilevanti, di cui il giudice di merito deve tener conto in presenza di idonea documentazione, quelle dirette a dimostrare che lo scostamento rispetto ai ricavi dichiarati è dipeso dalla inesperienza dei figli, nuovi titolari, subentrati al defunto padre, fondatore dell’azienda, essendo indubbio che tale evento determina una fase critica nel prosieguo dell’attività, dipendente dalla necessità sia di ricreare rapporti di rinnovata fiducia con interlocutori abituati ad intrattenere rapporti esclusivamente con il predecessore, sia di adottare decisioni su impegni di spesa, i cui tempi di recupero e sostenibilità potrebbero essere erroneamente valutati.

Sono queste le conclusioni che emergono dall’ordinanza n. 29470, depositata ieri 21 ottobre dalla Corte di Cassazione.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di un avviso di accertamento per IVA ed IRAP, scaturito dalla verifica mediante studi di settore, con conseguente rettifica dei ricavi dichiarati. Tale atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso e procedeva alla riduzione degli importi su cui si basava la pretesa fiscale.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA: CESSIONE DEL CREDITO IVA SENZA NOTIFICA AL FISCO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge, salvo patto contrario, la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario; sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 69 R.D. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’articolo 2559 cod.civ.

È questo l’interessante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28787 depositata ieri 19 ottobre.

La vicenda in esame trae origine da un controllo automatizzato ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 della dichiarazione presentata da Alfa s.r.l., all’esito del quale veniva notificata alla società una cartella di pagamento per carenti versamenti IVA.

La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che, in accoglimento dello stesso, procedeva all’annullamento dell’atto impugnato. A seguito di appello dell’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, evidenziando l’infondatezza della pretesa fiscale.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


IRRILEVANTE L’ERRORE SCUSABILE NELLA ROTTAMAZIONE-TER

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di rottamazione-ter, è legittimo il diniego all’istanza di definizione agevolata della lite fondato sull’errata indicazione dell’importo dovuto, in quanto il principio dell’errore scusabile, seppur previsto dalla similare disciplina del condono fiscale di cui all’articolo 16, comma 9, L. 289/2002, non è passibile di interpretazione analogica con riferimento al D.L. 119/2018. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27952 depositata ieri 14 ottobre 2021.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di una s.r.l. con il quale l’Amministrazione finanziaria richiedeva il versamento di maggiori imposte per Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi. Avverso tale atto impositivo, la società proponeva impugnazione dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento impugnato.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, su appello dell’Agenzia delle entrate, accoglieva il gravame relativamente al recupero dell’Iva detratta, secondo i giudici, illegittimamente dalla società.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NON VERSA L’IVA CHI EMETTE FATTURE FALSE SE PROVA LA MANCANZA DI UN DANNO PER L’ERARIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un’anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell’ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell’emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l’emittente, la cui buona fede va senz’altro esclusa, è tenuto al versamento dell’IVA relativa ai sensi del settimo comma della citata disposizione, salva la prova dell’eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l’Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile.

È questo l’interessante principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27637 depositata ieri 12 ottobre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di avvisi di accertamento con cui veniva contestato il mancato versamento dell’IVA con riferimento a tre fatture relative ad operazioni inesistenti.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


COMPENSO DELL’AVVOCATO DEL COMUNE AL NETTO DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI E DELL’IRAP

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

compensi professionali, dovuti ai sensi dell’articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello del primo settembre 1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell’articolo 2115 cod. civ., nei casi non regolati ratione temporis dall’articolo 1, comma 208, L. 266/2005al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell’assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27315, depositata ieri 7 ottobre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla richiesta di un avvocato (in servizio presso l’Avvocatura civica di un Comune) della rideterminazione dell’esatto ammontare dei compensi professionali a lui spettanti, al netto di IRAP, CPDEL ed INAIL a carico del Comune e la condanna di quest’ultimo alla ricostruzione della propria posizione retributiva, contributiva e previdenziale conseguente alla rideterminazione dei compensi.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata