SENTENZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE CON PRENOTAZIONE A DEBITO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta di registro, l’amministrazione finanziaria procede alla registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da un sinistro stradale e, in applicazione dell’articolo 60 D.P.R. 131/1986, al recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il principio di solidarietà di cui all’articolo 57 D.P.R. 131/1986. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9618, depositata ieri 13 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da una sentenza del Tribunale civile di Matera, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni promossa dai genitori di un minore rimasto invalido al 90% in seguito ad un sinistro stradale. L’Agenzia delle entrate provvedeva alla registrazione della suddetta sentenza ed a notificare gli avvisi di liquidazione ai due genitori, chiedendo il pagamento in via solidale dell’imposta di registro.

Essi, pertanto, proponevano ricorso avverso tale atto alla Commissione tributaria provinciale di Matera sostenendo che la sentenza civile dovesse essere registrata con prenotazione a debito ai sensi dell’articolo 59 D.P.R. 131/1986. Tale ricorso veniva accolto dai giudici di prime cure, i quali affermavano che la norma citata prevedesse la registrazione a debito di sentenze di condanna al risarcimento dei danni prodotti da fatti che costituiscono reato anche solo astrattamente e che, nel caso di specie, ricorreva tale circostanza in quanto la violazione di norme del codice della strada integrasse un fatto penalmente rilevante.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE DIMOSTRARE LA PRETESA SU CUI SI FONDA L'INGIUNZIONE OPPOSTA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di opposizione ad ingiunzione, l’onere di provare la fondatezza della pretesa, che è posto a carico dell’amministrazione in quanto assume la posizione sostanziale di attrice, non può essere offerta mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi contabili, né può essere elusa rievocando la presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9381, depositata ieri 8 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un’ingiunzione emessa nei confronti degli eredi di un soggetto per la restituzione, in favore della Provincia di Palermo, delle somme corrisposte al de cuius a titolo di indennità per le funzioni di amministratore riferite all’area metropolitana.

I due eredi proponevano opposizione al fine di far accertare l’illegittimità della pretesa che l’amministrazione faceva valere con l’ingiunzione. Essi deducevano, in particolare, l’inesistenza del credito restitutorio. Il Tribunale revocava il provvedimento sostenendo che l’ente locale non avesse provato il credito nella sua esatta determinazione, giudicando insufficiente la documentazione prodotta.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


LEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO AL PRINCIPALE REFERENTE DELL'ORGANICO SOCIETARIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati fiscali a carico del soggetto che risulti essere il principale referente dell’organico societario, poiché questi, occupandosi della gestione dei conti, della predisposizione dei bilanci e affrontando le problematiche dei dipendenti, può essere considerato l’amministratore di fatto della società. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12956, depositata ieri 6 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. di Rimini, con il quale era stato predisposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari di cui agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000. Il Tribunale del riesame riconosceva e confermava il fumus commissi delicti in relazione alle ipotesi delittuose addebitate all’indagato nella qualità di amministratore di fatto di una S.r.l.

Il prevenuto, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo di difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NIENTE IRAP IN CASO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di Irap, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’organizzazione costituita da una società, di cui il professionista è socio e amministratore, non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9071 depositata ieri 1° aprile, che enuncia alcune importanti precisazioni con specifico riferimento alla professione di medico radiologo.

La vicenda in esame trae origine dal tacito diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’Irap, che era stata presentata, per l’appunto, da un medico radiologo, sul presupposto che egli non si avvalesse, nell’esercizio della professione, di un’autonoma organizzazione e che pertanto non fosse tenuto a corrispondere detta imposta.

Al contrario, l’Amministrazione finanziaria riteneva che il suddetto presupposto impositivo risultasse, dal momento che il medico radiologo era socio di maggioranza e amministratore della società Alfa e che si avvaleva, nell’esercizio della propria attività di radiologo, delle apparecchiature di cui questa era dotata.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


TRUST: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nella ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l’arricchimento del beneficiario.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione del trust A e B.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


TRUST: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nella ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l’arricchimento del beneficiario.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione del trust A e B.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


SEZIONI UNITE: SÌ ALLA RETTIFICA DEGLI ELEMENTI PLURIENNALI SULL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento degli elementi reddituali pluriennali, l’amministrazione finanziaria è legittimata alla rettifica del componente di reddito ad efficacia pluriennale, per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, sull’esercizio successivo a quello in cui detto elemento è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio. È questo l’importante principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8500 depositata ieri 25 marzo.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria disconosceva la componente negativa di reddito data dalla svalutazione in bilancio del credito maturato da una stabile organizzazione in Italia per finanziamenti erogati ad una s.p.a. posta in amministrazione straordinaria.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato dalla società contribuente, aveva affermato che l’Agenzia delle entrate era decaduta dalla potestà di ripresa fiscale, perché non aveva rettificato, nei termini di legge, i redditi della stabile organizzazione per il periodo di imposta 2003 (nel quale era stata per la prima volta effettuata la svalutazione del credito).

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SE LO SCOSTAMENTO È INFERIORE AL 10%

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento basato sugli studi di settore, il presupposto della grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore risulta soddisfatto, ai fini della legittimità dell’accertamento, soltanto nell’ipotesi in cui lo scostamento sia superiore al 10%, essendo questa la percentuale che rende inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8028 depositata ieri 23 marzo, la quale si pone in continuità con l’orientamento di legittimità che rende illegittimo l’accertamento redatto in applicazione degli studi di settore, laddove non si riscontri un grave scostamento rispetto ai ricavi dichiarati (cfr., Cass., ord. n. 2637/2019Cass., sent. n. 17486/2017Cass., sent. n. 22946/2015Cass., sent. n. 20414/2014).

La fattispecie in esame prende le mosse da una verifica effettuata con applicazione degli studi di settore e dal relativo contraddittorio preliminare. Seguiva l’emissione di un avviso di accertamento afferente ad Iva, Irpef e Irap in relazione al periodo di imposta 2004.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


RICAVI IN NERO SE IL TITOLARE “SOPPORTA” LE SPESE MA LA CASSA È IN ROSSO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento analitico-induttivo, l’effettuazione di pagamenti con la liquidità del titolare, in presenza di un saldo negativo di cassa della ditta individuale, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7634, depositata ieri 18 marzo, la quale consolida il filone giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., Cass. sent. 31.05.2011, n. 11988Cass. sent. 25.10.2017, n. 25289).

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate riconosceva in capo ad una ditta individuale un maggior reddito di impresa relativamente all’anno di imposta 2006 e procedeva, dunque, a recuperare a tassazione gli importi fiscali sui ricavi omessi.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


OCCULTAMENTO DI DOCUMENTI CONTABILI ANCHE IN CASO DI SUCCESSIVA CONSEGNA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, ai fini della consumazione del reato di occultamento di documenti contabili, è sufficiente anche la temporanea indisponibilità delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, per cui tale reato si configura anche in caso di successiva consegna della documentazione precedentemente non esibita senza giustificato motivo.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10106, depositata ieri 16 marzo, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza 28.03.2018, n. 46049.

La fattispecie in esame prende le mosse da un’ispezione fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, alla quale non veniva fornita, per indisponibilità, la documentazione contabile da parte dell’amministratore unico della società verificata, poi consegnata all’Agenzia delle entrate per la definizione dell’accertamento tributario.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata