LEGGE DI BILANCIO 2021: GLI INCENTIVI PER LE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.

In particolare, l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 ha previsto che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 Tuir alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

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L'INVITO AL CONTRADDITTORIO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NELLE RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L'obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 è previsto nel nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 introdotto dal D.L. 34/2019. Tuttavia, tenuto conto di quanto poi disposto dalla disciplina emergenziale post Covid-19, la citata modifica troverà applicazione pratica soltanto agli avvisi di accertamento che verranno notificati a partire dal 2021.

Ambito applicativo

L’obbligo di invito al contraddittorio previsto dal nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza specificamente motivata o di fondato pericolo per la riscossione, nonché quelli di partecipazione del contribuente già previsti.

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L'INVITO AL CONTRADDITTORIO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NELLE RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L'obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 è previsto nel nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 introdotto dal D.L. 34/2019. Tuttavia, tenuto conto di quanto poi disposto dalla disciplina emergenziale post Covid-19, la citata modifica troverà applicazione pratica soltanto agli avvisi di accertamento che verranno notificati a partire dal 2021.

Ambito applicativo

L’obbligo di invito al contraddittorio previsto dal nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza specificamente motivata o di fondato pericolo per la riscossione, nonché quelli di partecipazione del contribuente già previsti.

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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI AI NASTRI DI PARTENZA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A decorrere dal 1° gennaio 2021 parte definitivamente la cd. lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

L’avvio era inizialmente previsto per il 1° luglio 2020, ma il decreto Rilancio ne ha disposto il differimento dei termini di decorrenza, a causa dell’emergenza da Covid-19.

Infatti, tale evento straordinario ha reso difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria a partire dalla prevista data del 1° luglio.

Spostata quindi al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, la data di esordio della prima estrazione settimanale è fissata al 14 gennaio 2021, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio.

Possono parteciparvi i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

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ACCERTAMENTO INDUTTIVO AD AMPIO RAGGIO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’accertamento induttivo o extracontabile è disciplinato dall’articolo 39, comma 2, D.P.R. 602/1973, il quale consente la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo sulla base di dati o notizie raccolti dall’Amministrazione finanziaria o venuti a sua conoscenza, nonché sulla base di presunzioni semplicissime, ovvero anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Dunque, tale tipologia di accertamento, che consente di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili«rappresenta un sistema eccezionale, che si pone evidentemente all’estremo opposto di quello analitico-contabile ed applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati» dal comma 2 del citato articolo 39, così come sottolineato dalla stessa Guardia di Finanza nella nota circolare n. 1/2018.

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PROCESSO TRIBUTARIO: LE REGOLE TECNICO-OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DA REMOTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, l’articolo 27 D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.

Più precisamente, tale disposizione ha previsto che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, a meno che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

In tal caso, lo svolgimento delle udienze potrà avvenire con modalità telematiche, previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante decreto motivato da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

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PROCESSO TRIBUTARIO: REBUS UDIENZA TELEMATICA E TRATTAZIONE SCRITTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto alcune novità in materia di processo tributario.

Innanzitutto, è d’uopo precisare che tali novità opereranno fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (attualmente fino al 31 gennaio 2021).

L’articolo 27 D.L. 137/2020 dispone che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

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PROCESSO TRIBUTARIO: REBUS UDIENZA TELEMATICA E TRATTAZIONE SCRITTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto alcune novità in materia di processo tributario.

Innanzitutto, è d’uopo precisare che tali novità opereranno fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (attualmente fino al 31 gennaio 2021).

L’articolo 27 D.L. 137/2020 dispone che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

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RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DI CARTELLE E PAGAMENTI SINO AL 31 DICEMBRE 2020

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Vista la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, il legislatore ha emanato il D.L. 129/2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

In particolare, l’articolo 1 D.L. 129/2020 ha apportato modifiche agli articoli 68 D.L. 18/2020 e 152, comma 1, D.L. 34/2020, al fine di prorogare sino a fine anno:

  • termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
  • il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.

Più precisamente, l’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 prevede che, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

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RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DI CARTELLE E PAGAMENTI SINO AL 31 DICEMBRE 2020

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Vista la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, il legislatore ha emanato il D.L. 129/2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

In particolare, l’articolo 1 D.L. 129/2020 ha apportato modifiche agli articoli 68 D.L. 18/2020 e 152, comma 1, D.L. 34/2020, al fine di prorogare sino a fine anno:

  • termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
  • il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.

Più precisamente, l’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 prevede che, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

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