LA VALIDITÀ IN APPELLO DELLA PROCURA RILASCIATA AL DIFENSORE IN PRIMO GRADO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 83 c.p.c. stabilisce che lo ius postulandi, ovvero la facoltà di proporre domande in giudizio, viene conferita al difensore con la procura alle liti, che è un negozio giuridico unilaterale con cui questi viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio.
Più nel dettaglio, la procura alle liti attribuisce al difensore il potere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali, fatta eccezione per quelli di disposizione del diritto in contesa (ad esempio, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso, ecc.), i quali necessitano di specifico conferimento.
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I DATI COMUNICATI DA EBAY LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Un accertamento è qualificabile come induttivo puro o extracontabile quando la rettifica del reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false e/o inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.
Altrimenti detto, il metodo induttivo si sostanzia in una ricostruzione del reddito operata «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza» dell’Ufficio, con facoltà, per quest’ultimo, «di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti», utilizzando anche presunzioni “semplicissime”, ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973.
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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – II PARTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Proseguendo nell’analisi, avviata con il precedente contributo, dei vizi di nullità della sentenza è d’uopo soffermarsi sulla c.d. motivazione per relationem, che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esporre la propria ratio decidendi, rinvii ad un’altra pronuncia.
Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 14814/2008, hanno affermato che la motivazione per relationem è legittima purché il giudice non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica del richiamo operato.
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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – II PARTE
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Proseguendo nell’analisi, avviata con il precedente contributo, dei vizi di nullità della sentenza è d’uopo soffermarsi sulla c.d. motivazione per relationem, che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esporre la propria ratio decidendi, rinvii ad un’altra pronuncia.
Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 14814/2008, hanno affermato che la motivazione per relationem è legittima purché il giudice non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica del richiamo operato.
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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – I PARTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ai sensi dell’articolo 36 D.Lgs. 546/1992 la sentenza del giudice tributario deve contenere l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; la concisa esposizione dello svolgimento del processo; le richieste delle parti; la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; il dispositivo.
In alcuni casi l’inosservanza di tali prescrizioni può comportare la nullità, mentre in altri è possibile rimediare alle omissioni o alle errate indicazioni mediante il procedimento di correzione delle sentenze ai sensi dell’articolo 287 c.p.c.
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L'INIDONEITÀ DELLE QUOTAZIONI OMI A FONDARE GLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Per i trasferimenti immobiliari l’indicazione del corrispettivo o del valore del bene oggetto di alienazione è necessaria ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette gravanti sulla transazione.
A differenza delle imposte dirette (Irpef e Ires) o dell’Iva, che sono imposte di corrispettivo, dacché la base imponibile derivante dal trasferimento di immobili viene determinata sulla base del corrispettivo pagato dal cessionario, le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sono imposte di valore, in quanto la base imponibile è rappresentata dal «valore del bene o del diritto alla data dell’atto», a meno che non si tratti di atti soggetti a condizione ex articolo 43 D.P.R. 131/1986.
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L'INIDONEITÀ DELLE QUOTAZIONI OMI A FONDARE GLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Per i trasferimenti immobiliari l’indicazione del corrispettivo o del valore del bene oggetto di alienazione è necessaria ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette gravanti sulla transazione.
A differenza delle imposte dirette (Irpef e Ires) o dell’Iva, che sono imposte di corrispettivo, dacché la base imponibile derivante dal trasferimento di immobili viene determinata sulla base del corrispettivo pagato dal cessionario, le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sono imposte di valore, in quanto la base imponibile è rappresentata dal «valore del bene o del diritto alla data dell’atto», a meno che non si tratti di atti soggetti a condizione ex articolo 43 D.P.R. 131/1986.
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I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE COMPETENTE AD EMETTERE L'ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’Ufficio territorialmente competente ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Infatti, l’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce testualmente che «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Ciò significa che, al fine di verificare la competenza territoriale di un determinato Ufficio, è necessario individuare il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, facendo riferimento al momento di presentazione o di omissione della dichiarazione dei redditi (Cfr. Cass. sent. n. 10224/2003).
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Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’Ufficio territorialmente competente ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Infatti, l’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce testualmente che «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Ciò significa che, al fine di verificare la competenza territoriale di un determinato Ufficio, è necessario individuare il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, facendo riferimento al momento di presentazione o di omissione della dichiarazione dei redditi (Cfr. Cass. sent. n. 10224/2003).
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I LIMITI DEI POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
A differenza di quanto previsto dal codice di rito per il processo civile, nel contenzioso tributario, che è denominato a “istruzione esaurita”, non è contemplata una vera e propria fase istruttoria, in quanto eventuali ordinanze istruttorie sono emanate nel corso dell’udienza di discussione.
Tra i poteri istruttori del giudice tributario previsti dall’articolo 7 D.Lgs. 546/1992 (rubricato “Poteri delle commissioni tributarie”) vi sono quello di richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il corpo della Guardia di Finanza, nonché quello di disporre consulenza tecnica, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità.
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