IPOTECA ILLEGITTIMA: GLI STRUMENTI DI TUTELA PER IL CONTRIBUENTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Secondo quanto previsto dall’articolo 77 D.P.R. 602/1973, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, l’Agente della Riscossione può procedere all’iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati, per un importo pari al doppio della somma complessiva per la quale si procede.
A tal fine, è però necessario che l’Agente della Riscossione notifichi al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in difetto del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca esattoriale.
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I PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel processo tributario, il giudizio di appello è regolato dalle norme contenute negli articoli 323 e ss. c.p.c., fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992.
Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la competenza del giudice di appello si radica in base a quella del giudice di primo grado, nel senso che essa spetta alla Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.
Venendo ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, occorre fare precipuo riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 52 D.Lgs. 546/1992.
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LE NOTIFICHE AD ADER VANNO EFFETTUATE PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE A ROMA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come è noto, il ricorso per Cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere proposto entro termini perentori.
In particolare, ai sensi dell’articolo 325, comma 2, c.p.c., l’impugnazione deve essere notificata alla controparte entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale.
Inoltre, la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire esclusivamente nelle forme prescritte dal c.p.c. ed è esclusa la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta (Cass. n. 25395/2014).
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LE NOTIFICHE AD ADER VANNO EFFETTUATE PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE A ROMA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come è noto, il ricorso per Cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere proposto entro termini perentori.
In particolare, ai sensi dell’articolo 325, comma 2, c.p.c., l’impugnazione deve essere notificata alla controparte entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale.
Inoltre, la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire esclusivamente nelle forme prescritte dal c.p.c. ed è esclusa la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta (Cass. n. 25395/2014).
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LA LEGGE DI BILANCIO 2020 REINTRODUCE LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio per il 2020) ha riproposto, seppur con piccole variazioni, alcune delle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
In via generale, è possibile affermare che, rispetto al passato, le principali novità sono rappresentate dalla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento per quelli non ammortizzabili.
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LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 IN MATERIA DI C.D DIGITAL TAX
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi sono le modifiche apportate all’imposta sui servizi digitali, la c.d. digital tax.
Le disposizioni sulla digital tax sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020, non essendo più prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che rechi le disposizioni attuative.
In particolare, l’imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell’anno solare.
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LEGGE DI BILANCIO 2020: LA DISCIPLINA IN MATERIA DI C.D. SUGAR TAX
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi è l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, meglio conosciuta come “sugar tax”.
L’attuazione della disciplina in esame è demandata alla pubblicazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro il mese di febbraio 2020.
Inoltre, le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto attuativo.
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LEGGE DI BILANCIO 2020: LA DISCIPLINA IN MATERIA DI C.D. PLASTIC TAX
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020) vi è sicuramente la c.d. plastic tax, inserita nell'ambito delle misure a sostegno dell’ambiente, che entrerà in vigore a partire da luglio 2020.
Con la plastic tax l’Italia non fa altro che adeguarsi alla normativa comunitaria e, segnatamente, alla Direttiva 2019/904/UE, che si inserisce nell'ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l’ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d’Europa.
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SOCIETÀ NON RESPONSABILE SOLO PER ATTI NON RICONDUCIBILI ALL'OGGETTO SOCIALE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la questione relativa alla natura del rapporto intercorrente tra società di capitali e amministratori ha da sempre animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dando vita a due teorie contrapposte.
Da un lato, vi è la c.d. “teoria contrattualistica”, che ha qualificato tale rapporto come meramente negoziale, evidenziando al riguardo che i reciproci diritti e obblighi delle parti sorgono per effetto di un accordo tra le stesse, sicché l’amministratore e la società costituiscono autonomi centri di interesse.
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NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come è noto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, la L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), che ha introdotto importanti novità fiscali, tra cui quelle in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
In particolare, è stato interamente riscritto il comma 3.1 dell’articolo 14 D.L. 63/2013, il quale attualmente prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura sarà fruibile unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al D.M. 26.06.2015) e con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
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