IL COMPUTO DEI 30 GIORNI PER LA DEFINIZIONE DELL'AVVISO BONARIO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 2 D.Lgs. 462/1997, recante la disciplina delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972,  al secondo comma precisa che «L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo».

Peraltro, il citato articolo 36-bis, comma 3 sancisce che, quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello della dichiarazione, l’esito è comunicato al contribuente, stabilendo altresì che ...

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DEFINIZIONE LITI PENDENTI: SOSPENSIONE DEL PROCESSO ANCHE DOPO I TERMINI?

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di definizione agevolata delle liti pendenti, l’articolo 6. D.L. 119/2018 aveva stabilito che il contribuente potesse ottenere la sospensione del processo a seguito del deposito di apposita istanza, corredata di copia della domanda di definizione e del versamentoentro il 10 giugno 2019.

Più precisamente, la disposizione normativa citata disponeva che: «Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».

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IL CONTRADDITORIO PREVENTIVO IN CASO DI ACCERTAMENTO DA ABUSO DEL DIRITTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il diritto al contradditorio, che trova il suo fondamento tanto nelle fonti internazionali quanto in quelle interne, costituisce un «principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso» (Cfr. C. Cost. n. 132/2015).

Con particolare riguardo all’ambito tributario, mette conto rilevare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nella storica sentenza Sopropè, ha sancito che il contraddittorio preventivo costituisce un principio di civiltà giuridica, generale ed ineludibile ...

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I LIMITI PROBATORI DEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE A SEGUITO DI RINVIO DELLA CASSAZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In via generale, il giudizio di rinvio costituisce una fase autonoma del processo tributario, che viene introdotta mediante la riassunzione dinanzi alla Commissione tributaria di pari grado rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.

Detto giudizio, quindi, non rappresenta la continuazione della precedente fase di merito e la riassunzione si configura semplicemente «come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata» (Cfr. Cass. 4018/2006).

Tale giudizio è disciplinato dall’articolo 63 D.Lgs. 546/1992, a mente del quale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con la precisazione che, in sede di rinvio, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla Commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato.

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LA VALIDITÀ IN APPELLO DELLA PROCURA RILASCIATA AL DIFENSORE IN PRIMO GRADO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 83 c.p.c. stabilisce che lo ius postulandi, ovvero la facoltà di proporre domande in giudizio, viene conferita al difensore con la procura alle liti, che è un negozio giuridico unilaterale con cui questi viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio.

Più nel dettaglio, la procura alle liti attribuisce al difensore il potere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali, fatta eccezione per quelli di disposizione del diritto in contesa (ad esempio, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso, ecc.), i quali necessitano di specifico conferimento.

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I DATI COMUNICATI DA EBAY LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Un accertamento è qualificabile come induttivo puro o extracontabile quando la rettifica del reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false e/o inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.

Altrimenti detto, il metodo induttivo si sostanzia in una ricostruzione del reddito operata «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza» dell’Ufficio, con facoltà, per quest’ultimo, «di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti», utilizzando anche presunzioni “semplicissime”, ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973.

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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – II PARTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Proseguendo nell’analisi, avviata con il precedente contributo, dei vizi di nullità della sentenza è d’uopo soffermarsi sulla c.d. motivazione per relationem, che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esporre la propria ratio decidendi, rinvii ad un’altra pronuncia.

Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 14814/2008, hanno affermato che la motivazione per relationem è legittima purché il giudice non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica del richiamo operato.

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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – II PARTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Proseguendo nell’analisi, avviata con il precedente contributo, dei vizi di nullità della sentenza è d’uopo soffermarsi sulla c.d. motivazione per relationem, che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esporre la propria ratio decidendi, rinvii ad un’altra pronuncia.

Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 14814/2008, hanno affermato che la motivazione per relationem è legittima purché il giudice non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica del richiamo operato.

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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – I PARTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Ai sensi dell’articolo 36 D.Lgs. 546/1992 la sentenza del giudice tributario deve contenere l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; la concisa esposizione dello svolgimento del processo; le richieste delle parti; la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; il dispositivo.

In alcuni casi l’inosservanza di tali prescrizioni può comportare la nullità, mentre in altri è possibile rimediare alle omissioni o alle errate indicazioni mediante il procedimento di correzione delle sentenze ai sensi dell’articolo 287 c.p.c.

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L'INIDONEITÀ DELLE QUOTAZIONI OMI A FONDARE GLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Per i trasferimenti immobiliari l’indicazione del corrispettivo o del valore del bene oggetto di alienazione è necessaria ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette gravanti sulla transazione.

A differenza delle imposte dirette (Irpef e Ires) o dell’Iva, che sono imposte di corrispettivo, dacché la base imponibile derivante dal trasferimento di immobili viene determinata sulla base del corrispettivo pagato dal cessionario, le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sono imposte di valore, in quanto la base imponibile è rappresentata dal «valore del bene o del diritto alla data dell’atto», a meno che non si tratti di atti soggetti a condizione ex articolo 43 D.P.R. 131/1986.

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