ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SENZA UN GRAVE SCOSTAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento analitico-induttivo allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto – nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva – anche dall'articolo 10, comma 1, L. 146/1998, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio all'articolo 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993. È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23357 del 19.09.2019.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica alla società Alfa S.r.l. di un avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva, relative all'anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, sulla base degli studi di settore, maggiori ricavi determinati inizialmente in euro 112.620,00 e, all'esito del contraddittorio, in euro 61.941,00.

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ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SENZA UN GRAVE SCOSTAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento analitico-induttivo allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto – nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva – anche dall'articolo 10, comma 1, L. 146/1998, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio all'articolo 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993. È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23357 del 19.09.2019.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica alla società Alfa S.r.l. di un avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva, relative all'anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, sulla base degli studi di settore, maggiori ricavi determinati inizialmente in euro 112.620,00 e, all'esito del contraddittorio, in euro 61.941,00.

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NO ALLA NOTIFICA DIRETTA PER L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A differenza degli atti impoesattivi c.d. secondari, per i quali è ammessa la notificazione diretta anche a mezzo del servizio postale, gli avvisi di accertamento esecutivi, in considerazione dell’attitudine ad acquisire efficacia esecutiva, possono essere notificati solo tramite un agente notificatore, che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata. È questo l’innovativo, e sicuramente interessante, principio sancito dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza 11 giugno 2019, n. 757.

La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale conclusasi con la consegna del relativo processo verbale di constatazione alla Società Alfa. Seguiva l’emissione di un avviso di accertamento esecutivo spedito direttamente dall'Agenzia delle Entrate con plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Il destinatario di tale atto proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, eccependo, tra le altre doglianze, la giuridica inesistenza della notifica dell’accertamento esecutivo impugnato, trattandosi di atto recettizio che non si perfeziona se non in quanto notificato.

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EVENTUALI ISTANZE DEL CONTRIBUENTE NON PRECLUDONO L'IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA NON NOTIFICATA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con sentenza n. 19704/2015 le Sezioni Unite hanno affermato che: “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.

Tale pronuncia ha generato una crescita esponenziale del contenzioso fondato sull’asserita omessa notifica della cartella impugnata.

In estrema sintesi, il contribuente chiede all’Agente della riscossione di conoscere la propria situazione debitoria e, sulla base degli estratti di ruolo che gli vengono consegnati, impugna eventuali cartelle non notificate e/o i relativi ruoli, contestandone la nullità per inesistenza giuridica del procedimento di notificazione, per intervenuta prescrizione, ecc.

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SÌ ALLA CEDOLARE SECCA CON CANONE LOCATIZIO VARIABILE IN BASE AL FATTURATO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La previsione contrattuale che fa dipendere la quota variabile del canone di locazione dal fatturato del conduttore non costituisce un’ipotesi di aggiornamento ma una mera modalità di determinazione dello stesso, con la conseguenza che essa non è di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca. È questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 340 del 23 agosto 2019.

Nel caso di specie, la contribuente istante rappresentava di avere intenzione di acquistare un negozio (iscritto in catasto con categoria C/1 e con superficie inferiore a 600 mq), che avrebbe successivamente locato alla società Beta con un contratto di locazione per immobile commerciale della durata di anni 6+6, prevedendo un canone di locazione costituito da due componenti ...

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REATI TRIBUTARI: LIMITATA RESPONSABILITÀ PER IL COMMERCIALISTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, per la configurabilità del concorso del consulente fiscale è necessario un contributo di quest’ultimo che sia concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che il professionista sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36461 del 15 maggio 2019.

La vicenda trae origine dall'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, disposto dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti, tra gli altri, di un soggetto indagato, quale (presunto) consulente fiscale, in concorso con il titolare di alcune società, per i reati di omessa dichiarazione Iva e Ires, nonché per distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili.

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REATI TRIBUTARI: LIMITATA RESPONSABILITÀ PER IL COMMERCIALISTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, per la configurabilità del concorso del consulente fiscale è necessario un contributo di quest’ultimo che sia concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che il professionista sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36461 del 15 maggio 2019.

La vicenda trae origine dall'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, disposto dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti, tra gli altri, di un soggetto indagato, quale (presunto) consulente fiscale, in concorso con il titolare di alcune società, per i reati di omessa dichiarazione Iva e Ires, nonché per distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili.

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PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER I TRIBUTI LOCALI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta dal contribuente e relativa a tributi locali è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non determina un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'articolo 2953 cod. civ., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20956 del 06.08.2019.

La fattispecie in esame prende le mosse dall'impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma di un’intimazione di pagamento per ICI, notificata il 28.03.2014, relativa agli anni d’imposta dal 2000 al 2003 e la cartella di pagamento presupposta, assumendo, tra gli altri motivi, il difetto di notifica e la prescrizione del credito.

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ANCHE ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE SPETTA L'ECOBONUS

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di agevolazioni fiscali, la detrazione dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 344, L. 296/2006 e al D.M. 19.02.2007 spetta anche alle società che hanno sostenuto le spese per l’esecuzione di interventi di risparmio energetico su immobili-patrimonio concessi in locazione a terzi.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19815 del 23.07.2019.

La vicenda muove dall'impugnazione di una cartella di pagamento con la quale si procedeva a recuperare a tassazione maggiore Ires, a causa del disconoscimento della detrazione del 55% prevista dall'articolo 1, comma 344, L. 296/2006 per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici svolti da una società di locazione immobiliare.

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DECRETO CRESCITA: LIMITATA ROTTAMAZIONE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, estende, seppur con limiti, alle ingiunzioni di pagamento quanto previsto dall'articolo 3 D.L. 119/2018, al fine di equiparare il trattamento riservato a coloro che sono soggetti a riscossione mediante ruolo e a coloro che sono soggetti al metodo dell’ingiunzione, nonché di prorogare quanto inizialmente previsto dall'articolo 6-ter D.L. 193/2016.

In particolare, l’articolo 15 D.L. 34/2019 stabilisce che: «Con riferimento alle entrateanche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910), notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni […], l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale».

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