LA CORTE COSTITUZIONALE SDOGANA L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza 31 maggio 2018, n. 114, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 57, comma 1, D.P.R. 602/1973, in riferimento agli articoli 24 e 113 Cost., laddove denegherebbe giustizia ai contribuenti ritenendo inammissibili le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c., in caso di pignoramento dell’Agente della riscossione.
Il vaglio demandato alla Consulta muove dalle plurime ordinanze di rimessione emesse dai giudici a quibus dei tribunali di Sulmona e Trieste, nelle quali essi hanno denunciato la lesione del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, in quanto, da un lato, si impedirebbe al contribuente di esercitare ogni possibilità di difesa e, dall’altro lato, si limiterebbe la tutela ad una determinata categoria di atti della Pubblica Amministrazione, impedendo dunque una tutela generalizzata contro gli atti dell’esecuzione.
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LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO NON PRECLUDE L'IMPUGNAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. È questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 8 giugno 2018, n. 14945.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso una cartella di pagamento relativa a contributi dovuti al SSN per intervenuta prescrizione del credito, che veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale adita. La sentenza veniva appellata dall’Agente della riscossione, il quale contestava di essere stato erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite con l’ente impositore, atteso che non gli si poteva attribuire alcuna responsabilità in merito all’avvenuta maturazione del termine prescrizionale.
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NULLO IL PIGNORAMENTO EFFETTUATO FUORI DALL'AMBITO DI COMPETENZA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di riscossione coattiva, l’Agente della Riscossione non può procedere con l’espropriazione forzata fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, ma deve delegarne in via telematica uno competente in detto territorio. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4 maggio 2018, n. 10701.
La vicenda trae origine da un duplice provvedimento di rigetto avverso l’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente della Riscossione nei confronti di un contribuente fuori dal proprio territorio di competenza, in spregio all’articolo 46 D.P.R. 602/1973, e basato su cartelle di pagamento mai notificate.
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LIBERO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ANTIRICICLAGGIO PER IL FISCO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il legislatore, mediante il D.Lgs. 60/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018 ed entrato in vigore il 6 giugno 2018, ha inteso apporre importanti integrazioni e modifiche alla disciplina relativa alle modalità di accesso alle informazioni necessarie per le indagini antiriciclaggio.
Con tale riforma, riguardante nello specifico l’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 29/2014, sono stati perseguiti gli obiettivi di semplificazione e potenziamento delle attribuzioni e dei poteri dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza in tema di controlli antiriciclaggio.
Più precisamente, la ratio sottesa alla novella in analisi muove dalla necessità di rendere più ampio ed efficiente il sistema dei servizi di collegamento, i quali permettono lo scambio di informazioni e la collaborazione amministrativa nel settore fiscale.
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NOTIFICA AGLI IRREPERIBILI: È NECESSARIA L'INDICAZIONE DELLE RICERCHE?
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di notificazione degli atti tributari impositivi, è necessario che, in caso di irreperibilità relativa, il messo notificatore indichi il luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l’irreperibilità del destinatario. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 15 maggio 2018, n. 11777.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento sulle imposte sui redditi effettuato da un messo comunale, seguendo la disciplina dell’articolo 140 c.p.c., applicabile nei casi irreperibilità relativa del destinatario.
Al rigetto dell’impugnazione da parte dei giudici di prime cure seguiva conferma da parte dei giudici del gravame.
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NOTIFICA AGLI IRREPERIBILI: È NECESSARIA L'INDICAZIONE DELLE RICERCHE?
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In tema di notificazione degli atti tributari impositivi, è necessario che, in caso di irreperibilità relativa, il messo notificatore indichi il luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l’irreperibilità del destinatario. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 15 maggio 2018, n. 11777.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento sulle imposte sui redditi effettuato da un messo comunale, seguendo la disciplina dell’articolo 140 c.p.c., applicabile nei casi irreperibilità relativa del destinatario.
Al rigetto dell’impugnazione da parte dei giudici di prime cure seguiva conferma da parte dei giudici del gravame.
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È REDDITO D'IMPRESA QUELLO PRODOTTO DALLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con risoluzione AdE 35/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha posto lumi sulla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ex articolo 4-bis L. 247/2012, statuendo che “l’esercizio della professione forense in forma societaria, in assenza di una specifica disposizione di carattere fiscale, costituisce attività d’impresa.”
Tale intervento è stato sollecitato in considerazione della situazione di incertezza venutasi a creare in seguito alla risoluzione AdE 118/E/2003, secondo cui le società tra avvocati costituite ex articolo 16 D.Lgs. 96/2001 producono reddito di lavoro autonomo, e alla successiva istituzione delle società tra professionisti, disciplinate dall’articolo 10 L. 183/2011.
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È REDDITO D'IMPRESA QUELLO PRODOTTO DALLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI
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Con risoluzione AdE 35/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha posto lumi sulla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ex articolo 4-bis L. 247/2012, statuendo che “l’esercizio della professione forense in forma societaria, in assenza di una specifica disposizione di carattere fiscale, costituisce attività d’impresa.”
Tale intervento è stato sollecitato in considerazione della situazione di incertezza venutasi a creare in seguito alla risoluzione AdE 118/E/2003, secondo cui le società tra avvocati costituite ex articolo 16 D.Lgs. 96/2001 producono reddito di lavoro autonomo, e alla successiva istituzione delle società tra professionisti, disciplinate dall’articolo 10 L. 183/2011.
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NO ALLA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA SU QUESTIONI INTERPRETATIVE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di accertamento, qualora risulti necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, oppure una valutazione giuridica delle norme interessate, non può trovare applicazione la liquidazione automatica, occorrendo invece un atto di accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del percorso logico giuridico adottato dall'Amministrazione finanziaria nella diversa determinazione dell’imponibile, condizione indispensabile per permettergli di difendersi adeguatamente. Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 27 aprile 2018, n. 10204.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate ricorreva alla procedura di liquidazione automatica di cui all'articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, rideterminando al 33% l’aliquota da applicare ai redditi delle società controllate dalla contribuente e residenti in paesi a fiscalità agevolata, ai sensi dell’articolo 77 D.P.R. 917/1986 e non secondo quanto disposto dall'articolo 167 D.P.R. 917/1986, ritenuto dall'Ufficio non applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al suo controllo.
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NO ALLA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA SU QUESTIONI INTERPRETATIVE
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In tema di accertamento, qualora risulti necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, oppure una valutazione giuridica delle norme interessate, non può trovare applicazione la liquidazione automatica, occorrendo invece un atto di accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del percorso logico giuridico adottato dall'Amministrazione finanziaria nella diversa determinazione dell’imponibile, condizione indispensabile per permettergli di difendersi adeguatamente. Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 27 aprile 2018, n. 10204.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate ricorreva alla procedura di liquidazione automatica di cui all'articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, rideterminando al 33% l’aliquota da applicare ai redditi delle società controllate dalla contribuente e residenti in paesi a fiscalità agevolata, ai sensi dell’articolo 77 D.P.R. 917/1986 e non secondo quanto disposto dall'articolo 167 D.P.R. 917/1986, ritenuto dall'Ufficio non applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al suo controllo.
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