LA PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI OPERA ANCHE PER IL LAVORATORE IN NERO?
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Alle stesse condizioni tali dati possono essere altresì posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti di cui sopra, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.
Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 limitatamente alle parole “o compensi”, stabilendo che “è lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva, la presunzione che consente di desumere l’esistenza di compensi non dichiarati sulla base dei prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi sui loro conti correnti”.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
LA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ "INESISTENTE"
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21376 del 15 settembre 2017.
La vicenda trae origine dall’accoglimento della opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., da parte di una S.r.l. in liquidazione, avverso l’atto di pignoramento notificato dall’Agente della riscossione per nullitàderivante dalla mancata preventiva notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, in quanto eseguita, a seguito del vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c., direttamente nei confronti della suddetta società ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
LA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ "INESISTENTE"
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21376 del 15 settembre 2017.
La vicenda trae origine dall’accoglimento della opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., da parte di una S.r.l. in liquidazione, avverso l’atto di pignoramento notificato dall’Agente della riscossione per nullitàderivante dalla mancata preventiva notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, in quanto eseguita, a seguito del vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c., direttamente nei confronti della suddetta società ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
ANCHE PER LA DONAZIONE DI VALORI MOBILIARI SERVE L'ATTO PUBBLICO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, con la conseguenza che per tale operazione è necessaria la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017.
La vicenda trae origine da un trasferimento di strumenti finanziari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito a titolo di liberalità in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione. Apertasi la successione ab intestato dell’ordinante, la figlia del de cuius agiva in giudizio nei confronti del beneficiario del trasferimento, al fine di far valere la nullità del negozio attributivo e ottenere la restituzione del valore degli strumenti finanziari donati in ragione della quota di un terzo ad essa spettante sul patrimonio ereditario.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
LA PROCEDURA ANALITICO-INDUTTIVA BASATA SULLE PERCENTUALI DI RICARICO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale, operato attraverso l’applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, si effettua applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato, sommando l’importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato ed, infine, detraendo dall'importo così ottenuto i ricavi dichiarati dall'impresa, o comunque accertati sulla base della sua contabilità. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19213 del 2 agosto 2017.
Innanzitutto, si rammenta che, in materia di imposte dirette, l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è disciplinato dall'articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, secondo cui “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”. Tale tipologia di accertamento può fondarsi anche sulle percentuali di ricarico, oltre che sul redditometro, sulle indagini finanziarie, sul tovagliometro, sui parametri contabili e sugli studi di settore.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
LA PROCEDURA ANALITICO-INDUTTIVA BASATA SULLE PERCENTUALI DI RICARICO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale, operato attraverso l’applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, si effettua applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato, sommando l’importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato ed, infine, detraendo dall'importo così ottenuto i ricavi dichiarati dall'impresa, o comunque accertati sulla base della sua contabilità. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19213 del 2 agosto 2017.
Innanzitutto, si rammenta che, in materia di imposte dirette, l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è disciplinato dall'articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, secondo cui “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”. Tale tipologia di accertamento può fondarsi anche sulle percentuali di ricarico, oltre che sul redditometro, sulle indagini finanziarie, sul tovagliometro, sui parametri contabili e sugli studi di settore.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
DOMANDA DI RIMBORSO E SGRAVIO DEI DAZI ANCHE PER IL RAPPRESENTANTE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota n. 84923 del 7 agosto 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di domanda e concessione di rimborso e di sgravio dei dazi doganali, al fine di uniformare le procedure in materia.
Preliminarmente, è opportuno rammentare la differenza concettuale tra la nozione di rimborso e quella di sgravio. In virtù delle definizioni contenute nell’articolo 5 del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013):
- il rimborso rappresenta la restituzione dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione che sia stato pagato;
- lo sgravio costituisce l’esonero dall’obbligo di pagare un importo a titolo di dazio all’importazione o all’esportazione non ancora pagato.
Ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, del Codice Doganale dell’Unione, è possibile procedere al rimborso o allo sgravio degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione quando sussiste uno dei seguenti motivi:
- importo del dazio applicato in eccesso, ovvero non legalmente dovuto;
- merci difettose o non conformi alla clausole del contratto;
- errore delle Autorità competenti;
- equità;
- invalidamento della dichiarazione in dogana ex articolo 174 del Codice Doganale dell’Unione.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
SOGGETTI A REVOCATORIA IL FONDO PATRIMONIALE E IL TRUST GRATUITI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È legittima la dichiarazione di inefficacia degli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di istituzione del trust per esigenze familiari, laddove i medesimi siano costituiti dal debitore con atti aventi natura gratuita successivamente all'insorgenza di un debito per consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017.
La vicenda trae origine dalla impugnazione di una sentenza con cui la Corte d’appello territorialmente competente aveva rigettato il gravame proposto dal debitore nei confronti dei creditori avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, che aveva accolto l’azione revocatoria ex articolo 2901 cod.civ. avente ad oggetto un fondo patrimoniale ed un trust per esigenze familiari, costituiti sugli stessi beni immobili.
Nel ricorso per cassazione, preliminarmente il debitore eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del fondo patrimoniale e del trust, individuati nelle figlie del debitore, secondo cui queste ultime avrebbero avuto titolo a contraddire in giudizio.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
CONTENUTO E PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nell'ambito del contenzioso tributario, l’istituto del reclamo/mediazione rappresenta uno strumento deflattivo finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi di ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua innanzi al giudice.
In particolare, l’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, prevede che il ricorso proposto da chi riceve un atto di contestazione da parte dell’ente impositore (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.) produca anche gli effetti di un reclamo e possa contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
In altri termini, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ovvero, per i ricorsi introduttivi presentati a decorrere da tale termine), la presentazione del ricorso dà avvio automaticamente ad un procedimento di riesame dell’atto da parte dell’ente impositore (reclamo), con facoltà per il contribuente di inserirvi anche una proposta di accordo con rideterminazione dell’ammontare della pretesa (mediazione).
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
I CHIARIMENTI SULLE MODIFICHE IN MATERIA DI ORIGINE DELLA MERCE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 89161 del 1° agosto 2017, ha esaminato le principali modifiche apportate dal Regolamento UE n. 989/2017 al Regolamento n. 2447/2015, il quale chiarisce le modalità applicative di alcune norme del Codice doganale dell’Unione, in materia di origine delle merci e di garanzie per le obbligazioni.
In primo luogo, si rileva che il Regolamento n. 989/2017 ha modificato l’articolo 62 Regolamento n. 2447/2015, prevedendo che la dichiarazione a lungo termine del fornitore possa essere utilizzata quando lo stesso invia regolarmente merci a un esportatore o ad un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci sia sempre lo stesso.
Prima di tale intervento, tali dichiarazioni potevano coprire, in alternativa, sino ad un massimo di 12 mesi prima o sino ad un massimo di 24 mesi successivi rispetto alla data della compilazione, con la conseguenza che il fornitore poteva essere tenuto ad emettere nel corso dell’anno due distinte dichiarazioni relative a periodi di validità diversi.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
