SULL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE L'ONERE DI CHIAMARE IN CAUSA L'ENTE IMPOSITORE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Nella ipotesi in cui il contribuente proponga ricorso avverso un atto tributario solo nei confronti dell’Agente della riscossione, l’onere di chiamare in causa l’ente creditore grava in capo a quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 3 marzo 2017, n. 5474.

La vicenda trae origine dalla notifica a un contribuente di due cartelle di pagamento avverso le quali lo stesso spiegava opposizione dinanzi al competente Giudice di Pace. A seguito di impugnazione, il Tribunale annullava la decisione del giudice di primo grado, ritenendo non integro il contraddittorio, per non essere stato chiamato in causa l’ente impositore.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


PRESCRIZIONE BREVE PER FRODI IVA NON GRAVI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza C-105/14 c.d. Taricco, ha dichiarato che la normativa italiana in materia di prescrizione del reato è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri nelle ipotesi di frodi “gravi” inerenti all’Iva, in quanto potenzialmente lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Conseguentemente, ex articolo 325 TFUE i giudici nazionali sarebbero tenuti a disapplicare la normativa interna che consente allo Stato membro di non rispettare gli obblighi comunitari, al fine di non tenere conto della prescrizione e non dichiarare estinta la frode “grave” inerente all’Iva.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


PRESCRIZIONE BREVE PER FRODI IVA NON GRAVI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza C-105/14 c.d. Taricco, ha dichiarato che la normativa italiana in materia di prescrizione del reato è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri nelle ipotesi di frodi “gravi” inerenti all’Iva, in quanto potenzialmente lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Conseguentemente, ex articolo 325 TFUE i giudici nazionali sarebbero tenuti a disapplicare la normativa interna che consente allo Stato membro di non rispettare gli obblighi comunitari, al fine di non tenere conto della prescrizione e non dichiarare estinta la frode “grave” inerente all’Iva.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


RACCOMANDATA INFORMATIVA ANCHE PER LA NOTIFICA AL CONIUGE CONVIVENTE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In caso di notifica dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario è obbligatorio l’invio e la ricezione della raccomandata informativa al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2868.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


DIFFERENZE INVENTARIALI MINIME LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di differenze inventariali, le istruzioni contenute nei documenti di prassi operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto, rendendosi di fronte ad esso applicabili solo le norme del D.P.R. 441/1997, che pongono, in favore dell’Erario, presunzioni legali annoverabili fra quelle miste, le quali consentono cioè la dimostrazione contraria da parte del contribuente unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. Tali presunzioni non richiedono una soglia minima delle differenze in oggetto per l’esercizio da parte dell’Amministrazione finanziaria del potere di accertamento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 marzo 2017, n. 6185.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


DIFFERENZE INVENTARIALI MINIME LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di differenze inventariali, le istruzioni contenute nei documenti di prassi operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto, rendendosi di fronte ad esso applicabili solo le norme del D.P.R. 441/1997, che pongono, in favore dell’Erario, presunzioni legali annoverabili fra quelle miste, le quali consentono cioè la dimostrazione contraria da parte del contribuente unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. Tali presunzioni non richiedono una soglia minima delle differenze in oggetto per l’esercizio da parte dell’Amministrazione finanziaria del potere di accertamento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 marzo 2017, n. 6185.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA È REATO DI PERICOLO E DI MERA CONDOTTA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2017, n. 10507, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata

 


LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA È REATO DI PERICOLO E DI MERA CONDOTTA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2017, n. 10507, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata

 


REDDITOMETRO SENZA FORMA SCRITTA PER LE DONAZIONI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Considerata la finalità propria dell’accertamento sintetico del reddito, inteso alla ricostruzione della effettiva capacità contributiva del soggetto accertato sulla base della disponibilità di beni e servizi, non può assumere rilievo limitativo di tale verifica la mancata adozione della forma prescritta per la opponibilità a terzi delle donazioni. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2017, n. 5419.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


SÌ AL "VINOMETRO", MA SOLO CON METODOLOGIA ATTENDIBILE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’Agenzia delle Entrate può validamente utilizzare il criterio del consumo di vino per ricostruire indirettamente, con accertamento analitico-induttivo, i ricavi conseguiti da un ristoratore, purché adotti, a pena di inutilizzabilità dei dati risultanti, una metodologia non confliggente con le possibilità teoriche di consumo di vino e di servizio dell’esercizio commerciale. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 18 gennaio 2017, n. 1103.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata