LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI NEGLI USA

La FDA (Food and Drug Administration), agenzia statunitense che stabilisce ed attua norme di sicurezza, mira a salvaguardare la salute dei cittadini americani dai prodotti in libero commercio. Quindi, l’impresa italiana, che desidera vendere i propri prodotti negli Stati Uniti, deve preventivamente verificare e adeguarsi alle regole stabilite dalla FDA e, una volta importato il bene, prevedere ulteriori controlli da parte degli agenti preposti presenti con propri uffici in tutte le dogane statunitensi.

La normativa è in costante evoluzione e, recentemente, sono stati emanati due nuovi regolamenti per i controlli preventivi che le aziende dovranno osservare per prodotti “human and animal food”. La ratio è aggiornare gli standard FDA che riguardano i sistemi di prevenzione per garantirne pratiche più moderne e sicure, soprattutto alla luce degli scandali e delle ondate di epidemie letali degli ultimi dieci anni.

Le nuove regole, che entreranno in vigore il prossimo 16 novembre, integrano disposizioni già presenti nel “Modernization Act per la sicurezza alimentare” (FSMA), prevedendo nuove autorità di controllo per contribuire a realizzare più alti tassi di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzione, affinché si evitino a monte difformità e rischiosità tali da far ricadere l’imprenditore in una sequela di denunce e responsabilità civili e penali.

Destinatari delle nuove procedure sono tutte le aziende medie e grandi, statunitensi e straniere, che operano nella filiera agroalimentare e che entro un anno dovranno predisporre per iscritto un piano relativo alla sicurezza degli alimenti integrato ed un’analisi dei rischi e dei controlli preventivi. Il resto delle aziende alimentari dovranno invece adeguarsi alle nuove norme entro il 2018.
I termini per il rispetto delle nuove regole sono spalmati nell'arco di diversi anni, ma le imprese più piccole avranno più tempo per rispettare le nuove procedure, per la cui implementazione verranno supportate dai tecnici FDA, attraverso la predisposizione di una piccola guida per aiutarle nel loro processo di adeguamento ai nuovi canoni.

A supportare le imprese in questa evoluzione normativa, ci sarà anche Grocery Manufactures Association (GMA), la più importante istituzione rappresentante di molte delle società interessate dalla nuova normativa, che assumerà il ruolo di leadership per “educare” i produttori di alimenti e bevande al rispetto della legge.
Sono sette le procedure fondamentali che compongono la legge, finalizzate a modernizzare i processi produttivi alimentari: piano di sicurezza alimentare, analisi dei rischi, controlli preventivi, monitoraggio, azioni correttive e verifica, programma di filiera, piano di richiamo e report associati.

Per quanto concerne le novità, occorre subito evidenziare che i due regolamenti modificheranno i precedenti requisiti, prevedendo nuovi obblighi per le imprese registrate alla FDA (in particolare, bisognerà prevedere un piano di sicurezza alimentare con l’analisi di rischi e pericoli), modernizzeranno la FDA attraverso la previsione di buone prassi di fabbricazione, lavorazione e imballaggio degli alimenti ed incideranno su disciplina e campo di applicazione delle nuove norme, prevedendo un’esenzione per le “fattorie”, imprese di piccola dimensione a conduzione familiare.

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CODICE DOGANALE AGGIORNATO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

In data 1 novembre 2013, è stato aggiornato il nuovo Codice Doganale Comunitario, al fine di agevolare il commercio internazionale e di assicurare maggiori controlli e sicurezza.
Il Codice Doganale individua la legislazione di riferimento per le importazioni e le esportazioni di merci tra la Comunità e i paesi terzi ed assicura un procedimento più snello nei controlli, informatizzando una serie di servizi.
Tra le principali novità introdotte, vi è anche l'individuazione di quattro regimi doganali speciali, ovvero:
1. transito, (esterno e interno);
2. deposito, (doganale e zone franche);
3. uso particolare, (ammissione temporanea e uso finale);
4. perfezionamento, (attivo e passivo).
Altra importante novità è l’informatizzazione delle procedure, che favorisce una più agevole e tempestiva comunicazione tra le diverse autorità doganali.
Ovviamente queste sono solo alcune delle novità.
Per un'analisi più approfondita scarica in formato pdf il CodiceDoganaleAggiornato

 


ANALISI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2015

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2015, il decreto 24 aprile 2015  che mette a disposizione 120 milioni di euro a valere sul POI “Energie rinnovabili ed efficienza energetica” FESR 2007/2013, destinati alle imprese di qualsiasi dimensione con unità produttive localizzate nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che vogliono realizzare investimenti nel settore dell’efficienza energetica.

Scarica in formato pdf l'analisi del bando EfficienzaEnergetica2015

 


INCOTERMS: VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA CLAUSOLA "EX WORKS"

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Gli INCOTERMS (International Commercial Terms) sono la serie di termini codificati nel 1936 dalla ICC (International Chamber of Commerce), appartenenti al diritto pattizio ed utilizzati per definire in maniera univoca in tutto il mondo le responsabilità a carico dei vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione all'altra e la suddivisione, tra gli stessi soggetti, dei costi di trasporto doganali ed assicurativi.
L’insieme dei termini che iniziano con la lettera “E” o “F” indicano costi e rischi a carico del compratore, quelli che iniziano con la lettera “C” indicano costi del trasporto a carico del venditore e rischio a carico del compratore, mentre quelli che iniziano per “D” indicano costi e rischi del trasporto a carico del venditore.

Nell'ambito del presente contributo, analizzeremo la clausola “franco fabbrica” o “Ex Works” (EXW).
La definizione di “Ex Works” secondo il testo ufficiale di ICC è:“Ex Works” means that the seller delivers when it places the goods at the disposal of the buyer at the seller’s premises or at another named place (i.e.,works, factory, warehouse, etc.). The seller does not need to load the goods on any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where such clearance is applicable.”
“Ex Works”  sembrerebbe il termine meno impegnativo e meno costoso per il venditore, in quanto tutti i costi e i rischi in termini di trasporto ed assicurazione doganale sono a carico del compratore. Il venditore non è infatti tenuto ad occuparsi del carico delle merci nel vettore scelto dal compratore e non è tenuto nemmeno a sostenere i costi per lo sdoganamento all'esportazione. Il rischio di perimento della merce incombe totalmente sul compratore fin dalla presa in carico.
Il venditore adempie alle sue obbligazioni semplicemente mettendo la merce, imballata e facilmente riconoscibile, a disposizione del compratore nel luogo indicato (generalmente la propria fabbrica e/o magazzino).
In termini teorici per il venditore tale clausola rappresenterebbe il massimo della convenienza, ma proviamo ad analizzare le fasi logiche del processo di trasporto e consegna merci, al fine di immaginare cosa potrebbe accadere nella realtà di tutti i giorni:

Chi carica la merce sul vettore scelto da compratore?
Secondo la clausola EXW dovrebbe essere il compratore, ma nella realtà spesso accade che sia lo stesso venditore!
La merce é pronta, imballata e in attesa di essere presa in carico. Secondo la clausola EXW è il compratore a dover caricare fisicamente la merce sul mezzo di trasporto designato. Nel caso di scambi internazionali è evidente che ciò non sempre sia possibile. Immaginiamo una merce voluminosa: quando il vettore non è nelle condizioni di poter caricare la merce sul proprio mezzo di trasporto, interviene, spesso per gentilezza e cooperazione, il venditore con i propri mezzi. Ma immaginiamo il caso in cui, sfortunatamente, proprio mentre si compie tale operazione di carico la merce venga danneggiata: cosa succede? chi é il soggetto più tutelato? Certamente l’assicurazione coprirà il danno subito dal compratore e paradossalmente non quello del venditore! Eliminare il rischio a carico di quest’ultimo è impossibile in caso di EXW, ma una soluzione percorribile potrebbe essere quella in cui si aggiunga la parola “loaded” o “caricato” a tutela del venditore contro l’accusa di aver commesso un grave errore agendo contrariamente a quanto contrattualizzato.

Chi é il mittente della spedizione?
Secondo il termine EXW è il compratore, ma nella prassi accade spesso che chi compila il CRM (Lettera di Vettura Internazionale) sia il venditore!
Può accadere che il vettore consegni al venditore la Lettera di Vettura Internazionale (CRM) chiedendo allo stesso di compilarla. Tale lettera contiene tutte le informazioni e condizioni di trasporto (dati del mittente, del destinatario, del vettore, dati quali-quantitativi sulla merce, nonché luogo della spedizione, etc) e in caso di EXW dovrebbe essere il compratore ad adempiere alla formalità compilativa. Per ovvi motivi non può essere così, quindi è consigliabile per il venditore, qualora si trovasse nelle condizioni di dover redigere tale lettera, di specificare nella stessa che è “mittente per conto del compratore” così da prendere le distanze da qualsiasi rischio derivante dal trasporto.

Chi si occupa dell’operazione doganale di esportazione?
Secondo la clausola EXW è il compratore che, nella generalità dei casi dà istruzioni al vettore, ma quando questo non accade chi se ne occupa è il venditore!
Le operazioni doganali di esportazione sono a carico del compratore. Ma un soggetto estero può effettuare in modo semplice la dichiarazione di esportazione definitiva di un bene? È evidente che le operazioni doganali, quando non affidate dal compratore al vettore, possono essere espletate dal soggetto residente, ossia il venditore, ed in questo specifico caso, è bene che si richieda di aggiungere al termine EXW le parole “cleared for export” ovvero “sdoganamento della merce all'esportazione a cura del venditore” così da essere tutelato anche in questa operazione.

In conclusione, abbiamo riscontrato come il termine “Ex Works” - per quanto molto attraente per un venditore - nasconda non poche insidie. Dunque, per tutelare il venditore nelle operazioni che per prassi a volte si trova a dover adempiere, è consigliabile oltre a fare molta attenzione alla compilazione del CMR, specificare in fase contrattuale che si parla di “franco fabbrica caricato e sdoganato”, in inglese “EXW loaded and cleared for export”.

A cosa corrisponde un “EXW loaded and cleared for export”?
Ad un FCA, un “franco vettore” o “free carrier”: si tratta di un INCOTERMS già esistente, codificato ed utilizzato più di frequente nella maggior parte dei Paesi esteri.

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LE PROCEDURE VIGENTI IN AMBITO DOGANALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Conoscere le procedure vigenti in ambito doganale significa comprendere il modo in cui è possibile internazionalizzare il proprio business ed entrare in un mercato estero attrattivo.
Innanzitutto. occorre chiarire cosa si intende per regime doganale economico. Il Regolamento Comunitario (CDC – Codice Doganale Comunitario) contempla le seguenti definizioni, al fine di facilitare le attività economiche dell’immagazzinamento delle merci:

1. Immissione in libera pratica: la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria. In dogana verranno effettuate una serie di attività, quali, ad esempio, verifiche di licenze, controlli sanitari e fitosanitari e di regolare applicazione dei dazi.
2. Transito: è un regime doganale sospensivo per cui le merci circolano tra due punti del territorio doganale comunitario.
3. Deposito doganale: anche in questo caso si tratta di un regime economico sospensivo. Esso indica una struttura che custodisce la merce in attesa della destinazione finale. Si distinguono diversi tipi di deposito: Quello classico è di tipo C, privato, nel Lazio ad esempio ve se sono 64. Il deposito di tipo F, invece, quello pubblico, é gestito direttamente dall'autorità doganale, ma presenta un’attività più ridotta. Per aprire un deposito doganale occorrono dei requisiti soggettivi (essere esenti da condanne penali e/o situazioni di illecito) e oggettivi (avere dei contratti in essere a livello internazionale che ne giustifichino l’autorizzazione).
4. Perfezionamento attivo: ha lo scopo di incoraggiare le esportazioni comunitarie consentendo di importare merci per essere perfezionate nella Comunità.
5. Perfezionamento passivo: permette alle imprese europee di effettuare lavorazioni presso imprese extracomunitarie.
6. Trasformazione sotto controllo doganale: permette l’importazione di merci extracomunitarie per la loro lavorazione senza subire dazi.
7. Ammissione temporanea: permette l’importazione temporanea di merci extracomunitarie senza subire dazi, ma deve essere riesportata senza subire modifiche.
8. Esportazione: rientrano in questo caso tutte le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità e ovviamente vengono contemplate tutta una serie di procedure.
Evidentemente, abbiamo sintetizzato i vari regimi doganali al fine di fornire delle linee guida sulle diverse ipotesi che sono a disposizione delle imprese.

Una precisazione va fatta sulle cosiddette zone franche, ovvero quei luoghi in cui le merci mantengono lo stato estero e vengono messe a regime solo quando escono dalla zona. La convenienza non risiede esclusivamente nell'evitare costi fiscali, ma soprattutto nella possibilità di lavorare la merce prima di passarla in dogana. La zona franca si definisce chiusa se è autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre si definisce aperta, se autorizzata dall'Autorità doganale.

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NOVITA' IMPORTANTE PER IL PORTO DI TARANTO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

La zona portuale di Taranto ha ricevuto il riconoscimento ufficiale di Zona Franca Doganale (ZFD) non interclusa. Un’area di un milione e quarantacinque mila metri quadrati, fra i primi porti in Italia per traffico di merci e in posizione strategica rispetto alle rotte tra Oriente e Occidente.

In particolare il provvedimento delle Dogane istituisce una Zona Franca aperta non interclusa gestita dall'Autorità del Porto di Taranto. La richiesta era stata presentata nel giugno dello scorso anno al fine di identificare lo scalo pugliese sempre più come una piattaforma logistica cruciale degli scambi. Ma cosa prevede la Zona Franca?

Nel provvedimento si legge: “La gestione della Zona franca aperta non interclusa è attribuita all'Autorità portuale di Taranto secondo le modalità del regime del deposito doganale privato e le operazioni di introduzione della merce destinata alla zona franca saranno eseguite con la presentazione della dichiarazione di vincolo delle merci al regime del deposito doganale privato di tipo C”.

Ciò significa che le merci non comunitarie sono considerate come situate nell'area doganale e le merci comunitarie godono di benefici per l’esportazioni. In altre parole, vi è l’esenzione delle imposte doganali e dell'iva per le merci extracomunitarie che risultano all'interno della ZFD. Ma la vera novità arriva per le imprese manifatturiere.

Se decidessero di insediarsi nella Zona Franca godranno di: esenzione dall'imposta dei redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e da altri oneri contributivi. L’obiettivo della Zona Franca infatti è aumentare il traffico merci dell’area da e verso l’Unione Europea, ma soprattutto permettere l’insediamento di nuove attività produttive e con esse un maggior incremento occupazionale e una crescita economica.

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ACQUA DI QUALITA' PER GLI EAU

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Dal 1° aprile 2014 negli Emirati Arabi Uniti è entrato in vigore il Regolamento n. 26/2013 che tutela la qualità dell’acqua potabile venduta in bottiglia e dei prodotti che utilizzano ghiaccio.
In particolare, il Regolamento indicato prevede che l’acqua in bottiglia e i prodotti contenenti ghiaccio dovranno obbligatoriamente possedere il marchio EQM – Marchio di Qualità Emirates, rilasciato dall’ente certificatore Esma – Emirates Authority For Standardization & Metrology.
Ovviamente, l'Ente indicato dovrà certificare non solo il prodotto, ma tutto il processo, dalla fonte al confezionamento, passando per il trattamento, dovrà essere conforme alle norme sulla sicurezza, sulla salute e sull'ambiente. Il certificato prodotto ha validità di un anno e potrà essere rinnovato.
La nuova regolamentazione mira a raggiungere obiettivi sia di natura ambientale, come l’assicurarsi che tutte le plastiche utilizzate siano biodegradabili, che relativi alla sicurezza e alla salute, ossia garantire la potabilità e la qualità dell’acqua stessa.
In tal modo tutti gli Emirati potranno godere di una normativa armonizzata e applicare delle procedure standard.

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