PIGNORAMENTO SENZA CARTELLA IMPUGNABILE DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte dell’Agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dichiarava la giurisdizione del giudice tributario per l’impugnazione di un pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, in riforma della pronuncia dei giudici di prime cure, che avevano declinato la giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.
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PIGNORAMENTO SENZA CARTELLA IMPUGNABILE DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte dell’Agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dichiarava la giurisdizione del giudice tributario per l’impugnazione di un pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, in riforma della pronuncia dei giudici di prime cure, che avevano declinato la giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.
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DEFINIZIONE LITI PENDENTI ESTESA AI RICORSI NOTIFICATI SINO AL 24 APRILE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’articolo 11 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva) ha introdotto la definizione agevolata delle liti fiscali, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Com'è noto, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:
- attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,
possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.
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AMMISSIBILE L'APPELLO PROPOSTO DA SOGGETTO NON PRESENTE IN PRIMO GRADO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La legittimazione ad impugnare la sentenza spetta, indipendentemente dalla realtà processuale, anche a chi sia qualificabile come parte in base alla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che il soggetto direttamente raggiunto da una sentenza, che si ponga all'esito di un giudizio nel quale non sia stato convenuto, ha diritto di impugnare tale sentenza. È questo il sorprendente principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 30 maggio 2017, n. 13584.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla competente Commissione tributaria regionale, la quale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto di iscrizione ipotecaria ex articolo 77 D.P.R. 602/1973 e la prodromica cartella di pagamento, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla data in cui egli aveva avuto contezza della pretesa tributaria a suo carico, mediante rilascio di estratto di ruolo.
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RICORSO AMMISSIBILE ANCHE SENZA DEPOSITO DELLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione in giudizio entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenza del 29 maggio 2017, n. 13452.
La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento per presunti ricavi non dichiarati ad una società in accomandita semplice e al suo socio accomandante, cui seguiva l’impugnazione dei medesimi dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che li annullava. L’Agenzia delle Entrate proponeva atti di appello, che venivano dichiarati inammissibili per mancato deposito nel termine previsto dall'articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992 delle fotocopie delle ricevute di spedizione delle raccomandate con le quali gli appelli erano stati proposti.
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L'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con la modifica all'articolo 115 c.p.c. ad opera della Legge n. 69/2009, il legislatore ha sancito normativamente nel processo civile il principio di non contestazione, secondo cui è giuridicamente rilevante il comportamento processuale omissivo della parte costituita di prendere posizione sui fatti allegati dalla parte avversa. Ne è derivato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito all'applicabilità dello stesso nel processo tributario, che ha posto in evidenza problematicità e contrasti interpretativi sulla portata applicativa della norma, di cui il presente articolo intende offrire un rapido excursus.
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GLI EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso attraverso cui è possibile definire totalmente o parzialmente la controversia pendente dinanzi al giudice tributario, anche attraverso la fattiva opera di collaborazione e di incentivazione da parte degli organi giudicanti.
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015, gli articoli 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992 prevedono che la definizione concordata tra le parti in causa possa verificarsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e regionale.
In particolare, il novellato articolo 48 D.Lgs. 546/1992, rubricato “Conciliazione fuori udienza”, prevede che, in caso di accordo fuori udienza, le parti possano presentare un’istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia.
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ELEVATA A 50.000 EURO LA SOGLIA PER RECLAMO E MEDIAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Un importante istituto deflattivo del contenzioso tributario è rappresentato dal procedimento di reclamo/mediazione, che è finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare l’instaurazione di un giudizio.
Quindi, tale procedimento consiste in una fase amministrativa diretta a risolvere in via stragiudiziale la controversia insorta tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Esso è disciplinato dall’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D.L. 98/2011 e, successivamente, più volte modificato sino ad arrivare alla riforma operata dal D.Lgs. 156/2015.
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IL RAPPORTO TRA LA REVOCAZIONE E L'APPELLO DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La revocazione è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale, in quanto esperibile dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata per i motivi tassativi previsti nell'articolo 395 c.p.c., in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 64 D.Lgs. 546/1992.
In particolare, le norme succitate distinguono tra:
- revocazione ordinaria, che si fonda su vizi emergenti dalla sentenza stessa o riguardanti elementi conosciuti o conoscibili dalla parte e va proposta entro gli ordinari termini di impugnazione, in caso di errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa (c.d. errore revocatorio) o conflitto teorico tra giudicati;
- revocazione straordinaria, che può essere proposta entro 60 giorni dalla scoperta del vizio revocatorio o anche dopo lo spirare dei termini ordinari di impugnazione, in caso di dolo di una delle parti in danno dell’altra, falsità di documenti, rinvenimento di nuovi documenti e dolo del giudice.
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