È INESISTENTE LA NOTIFICA DEL RICORSO A MEZZO POSTA PRIVATA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La notifica del ricorso a mezzo posta privata è inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, potendo essa validamente avvenire soltanto quando gli operatori privati otterranno le nuove licenze sulla base delle regole che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilirà in attuazione della Legge 124/2017. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23887 dell’11 ottobre 2017.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che, confermando la statuizione contenuta nella pronuncia di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per tributi erariali relativi al periodo di imposta 2006 per inesistenza della notifica avvenuta a mezzo posta privata.

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QUANDO PUÒ RITENERSI CONFIGURATA LA CONDOTTA DI AUTORICICLAGGIO?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il reato di autoriciclaggio è disciplinato dall'articolo 648-ter.1 c.p., secondo cui la fattispecie incriminatrice si realizza in caso di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative di denaro, beni o altre utilità che ostacoli concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Al fine di individuare quale sia la condotta rilevante, occorre chiarire che:

  1. per sostituzione, quale ipotesi classica di “lavaggio di denaro sporco”, si intende lo scambio del provento illecito con un bene diverso;
  2. per trasferimento si intende lo spostamento del bene nel patrimonio altrui, sia fisico che giuridico;
  3. per impiego, termine avente una chiara funzione residuale, si intendono tutte quelle modalità comportamentali non rientranti né nella sostituzione né nel trasferimento.

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QUANDO PUÒ RITENERSI CONFIGURATA LA CONDOTTA DI AUTORICICLAGGIO?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il reato di autoriciclaggio è disciplinato dall'articolo 648-ter.1 c.p., secondo cui la fattispecie incriminatrice si realizza in caso di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative di denaro, beni o altre utilità che ostacoli concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Al fine di individuare quale sia la condotta rilevante, occorre chiarire che:

  1. per sostituzione, quale ipotesi classica di “lavaggio di denaro sporco”, si intende lo scambio del provento illecito con un bene diverso;
  2. per trasferimento si intende lo spostamento del bene nel patrimonio altrui, sia fisico che giuridico;
  3. per impiego, termine avente una chiara funzione residuale, si intendono tutte quelle modalità comportamentali non rientranti né nella sostituzione né nel trasferimento.

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LA PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI OPERA ANCHE PER IL LAVORATORE IN NERO?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 383940 e 41 D.P.R. 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

Alle stesse condizioni tali dati possono essere altresì posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti di cui sopra, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.

Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 limitatamente alle parole “o compensi”, stabilendo che “è lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva, la presunzione che consente di desumere l’esistenza di compensi non dichiarati sulla base dei prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi sui loro conti correnti”.

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LA PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI OPERA ANCHE PER IL LAVORATORE IN NERO?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 383940 e 41 D.P.R. 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

Alle stesse condizioni tali dati possono essere altresì posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti di cui sopra, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.

Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 limitatamente alle parole “o compensi”, stabilendo che “è lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva, la presunzione che consente di desumere l’esistenza di compensi non dichiarati sulla base dei prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi sui loro conti correnti”.

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LA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ "INESISTENTE"

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21376 del 15 settembre 2017.

La vicenda trae origine dall’accoglimento della opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., da parte di una S.r.l. in liquidazione, avverso l’atto di pignoramento notificato dall’Agente della riscossione per nullitàderivante dalla mancata preventiva notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, in quanto eseguita, a seguito del vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c., direttamente nei confronti della suddetta società ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..

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LA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ "INESISTENTE"

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21376 del 15 settembre 2017.

La vicenda trae origine dall’accoglimento della opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., da parte di una S.r.l. in liquidazione, avverso l’atto di pignoramento notificato dall’Agente della riscossione per nullitàderivante dalla mancata preventiva notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, in quanto eseguita, a seguito del vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c., direttamente nei confronti della suddetta società ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..

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ANCHE PER LA DONAZIONE DI VALORI MOBILIARI SERVE L'ATTO PUBBLICO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, con la conseguenza che per tale operazione è necessaria la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017.

La vicenda trae origine da un trasferimento di strumenti finanziari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito a titolo di liberalità in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione. Apertasi la successione ab intestato dell’ordinante, la figlia del de cuius agiva in giudizio nei confronti del beneficiario del trasferimento, al fine di far valere la nullità del negozio attributivo e ottenere la restituzione del valore degli strumenti finanziari donati in ragione della quota di un terzo ad essa spettante sul patrimonio ereditario.

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I NUOVI ELEMENTI EXTRACONTABILI LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e di IVA, il presupposto per l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento precedentemente emesso, mediante la notificazione di un nuovo avviso, è costituito, ai sensi degli artt. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 e 57, comma 3, D.P.R. 633/1972, dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, i quali possono avere anche carattere non strettamente contabile, ma tale da indurre ad una rivalutazione dei documenti contabili già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sempreché per detti elementi ricorra il requisito della novità e sia stata fornita la chiara indicazione della fonte dalla quale sono stati acquisiti.

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LA PROCEDURA ANALITICO-INDUTTIVA BASATA SULLE PERCENTUALI DI RICARICO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale, operato attraverso l’applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, si effettua applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato, sommando l’importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato ed, infine, detraendo dall'importo così ottenuto i ricavi dichiarati dall'impresa, o comunque accertati sulla base della sua contabilità. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19213 del 2 agosto 2017.

Innanzitutto, si rammenta che, in materia di imposte dirette, l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è disciplinato dall'articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, secondo cui “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”. Tale tipologia di accertamento può fondarsi anche sulle percentuali di ricarico, oltre che sul redditometro, sulle indagini finanziarie, sul tovagliometro, sui parametri contabili e sugli studi di settore.

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