LA PROVA DEI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FISCALE AGEVOLATO ASD
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche non dipende dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio spetta al contribuente, non potendo ritenersi soddisfatto dal dato della mera affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 9 novembre 2017, n. 28175.
La vicenda prende le mosse dalla contestazione ad un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) della decadenza dal regime fiscale agevolato, cui tali tipi di enti associativi possono accedere ai sensi degli articoli 148 D.P.R. 917/1986 e 1 Legge 398/1991, per mancata conformazione dello statuto alle clausole elencate nel comma 8 dell’articolo 148 citato, e richieste ai fini dell’accesso ai benefici ricompresi nel comma 3 dell’articolo medesimo.
I giudici del gravame statuivano che, essendo l’associazione affiliata al CONI ed alla FIGC, nonché avendo regolarmente partecipato alle competizioni da tali Enti organizzate ed essendo perciò anche iscritta al Registro nazionale delle ASD, alla medesima dovesse essere senz'altro riconosciuto il regime fiscale agevolato previsto dalle correlate disposizioni legislative, con conseguente infondatezza delle pretese fiscali portate dall'atto impositivo impugnato.
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POTENZIATI I DEPOSITI TELEMATICI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2017 il D.M. 28 novembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo al potenziamento del deposito con modalità telematiche di atti e documenti nel processo tributario.
Tale decreto ha sostituito interamente il comma 3 dell’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015, prevedendo che a partire dallo scorso 12 dicembre l’invio telematico dei file dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 10 MB per la dimensione massima del singolo file. Qualora il documento abbia dimensioni maggiori, è necessario dividerlo in più file;
b) massimo 50 file allegati a ciascun deposito;
c) 50 MB per la dimensione massima di ogni deposito telematico.
Si ricorda che il processo tributario telematico, dal 15 luglio 2017, è attivo su tutto il territorio nazionale, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale iniziata il 1° dicembre 2015.
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REVIREMENT DELLA CASSAZIONE SULLA PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI IN APPELLO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 9 novembre 2017, n. 26522, ha mutato il proprio consolidato orientamento circa l’ammissibilità della produzione di documenti nuovi nel giudizio di appello (introdotto a seguito di impugnazione della sentenza che decide sulla opposizione a cartella di pagamento relativa a crediti di natura non tributaria), nell'ipotesi in cui tali documenti risultino indispensabili per dissipare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia giudiziale oggetto di gravame.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite, enunciata nella sentenza del 4 maggio 2017, n. 10790, era chiara nell'ammettere un temperamento alla preclusione nella produzione di documenti nuovi nel giudizio di secondo grado, qualora il giudice li avesse reputati necessari per chiarire lo stato di incertezza sui fatti controversi.
La sentenza in rassegna, invece, si discosta da quanto precedentemente statuito, adducendo tre argomentazioni di carattere diverso.
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ISTITUZIONE ED ESERCIZIO DEI DEPOSITI FISCALI DI PRODOTTI ENERGETICI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con la circolare n. 14/D del 4 dicembre 2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito interessanti chiarimenti in ordine al regime dei depositi fiscali di prodotti energetici di cui all'articolo 23 D.Lgs. 504/1995 (c.d. Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi).
In primo luogo, la citata circolare, al fine di individuare i casi in cui è consentito il regime del deposito fiscale, ha chiarito che:
1) gli stabilimenti di produzione di prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti soltanto al previo rilascio di una specifica licenza da parte dell’Ufficio delle dogane e non alla richiesta di autorizzazione, essendo ad essi applicabile il procedimento semplificato in virtù del quale il riconoscimento quali depositi fiscali discende dell’effettuazione di operazioni di fabbricazione, trasformazione e lavorazione di prodotti sottoposti ad accisa;
2) i depositi commerciali di prodotti energetici sopra soglia possono essere gestiti in regime di deposito fiscale previo rilascio della licenza e di una espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio delle dogane. Nel caso di depositi commerciali di GPL di capacità non inferiore a 400 metri cubi e di depositi commerciali di altri prodotti energetici con capacità non inferiore a 10.000 metri cubi, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento ...
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ADESIONE ALLO SCUDO FISCALE NULLA SE IL RIMPATRIO È FITTIZIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È nulla l’adesione allo scudo fiscale prestata dal contribuente che simuli di aver convertito il proprio patrimonio detenuto all'estero in azioni di un fondo d’investimento e di aver inviato i relativi certificati ad un intermediario abilitato tramite cui operare il rimpatrio di detto patrimonio, facendo confluire le disponibilità liquide da scudare in società estere conferite in trust la cui titolarità è riconducibile al contribuente stesso. È questo il principio sancito dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza del 25 settembre 2017, n. 2623.
La vicenda trae origine dalla notificazione di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria disconosceva l’operazione di adesione al c.d. scudo fiscale due di cui al D.L. 12/2002, ritenendo che il contribuente avesse simulato il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero. A seguito del parziale accoglimento dell’impugnazione di tale avviso, il contribuente proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, eccependo, tra gli altri motivi, l’illegittimo disconoscimento dell’operazione di scudo fiscale, stante la presenza di disponibilità finanziarie all'estero alla data di presentazione dell’istanza.
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COUNTRY BY COUNTRY REPORTING: INVIO POSTICIPATO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Posticipato al 9 febbraio 2018 il termine per trasmettere le comunicazioni delle informazioni relative all’anno 2016 del country by country reporting. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 11 dicembre, è stato infatti spostato in avanti il termine per l’invio della documentazione CbC con riferimento esclusivo al primo anno di rendicontazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2017.
La proroga riguarda le imprese il cui periodo d’imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude al 31 dicembre 2016 e le imprese il cui periodo d’imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude prima del 31 dicembre 2016.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 28/11/2017, il provvedimento n. 275956/2017, mediante il quale ha adottato le disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 per la trasmissione telematica dei “dati Paese per Paese” da parte dei gruppi multinazionali di grandi dimensioni.
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LE SANZIONI PENALI IN CASO DI VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il regime sanzionatorio attinente alle violazioni degli obblighi antiriciclaggio, disciplinato dal D.Lgs. 231/2007, è stato oggetto di una profonda riforma da parte del legislatore: infatti, l’articolo 5 D.Lgs. 90/2017 ne ha rimodulato i contenuti, perseguendo l’obiettivo di creare misure effettive, proporzionate e dissuasive.
Più precisamente, sono state riformulate le sanzioni penali, le quali risultano enunciate nell'articolo 55 D.Lgs. 231/2007, cosi come modificato dalla riforma in esame, secondo cui le fattispecie incriminatrici sono le seguenti:
- inosservanza degli obblighi di adeguata verifica: i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro nel caso in cui falsifichino dati o informazioni ovvero utilizzino dati e informazioni falsi relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione ...
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LEGITTIMA LA NOTIFICA DELLA SENTENZA PRESSO LA SEDE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente alla sede dell’Agente della Riscossione, anziché presso il procuratore costituito ex articolo 285 c.p.c., è valida e idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, anche se il soggetto destinatario della notifica non è il legale rappresentante dell’ente. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 novembre 2017, n. 27420.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso in appello avverso la decisione della competente Commissione tributaria provinciale, che aveva annullato le cartelle di pagamento impugnate dal contribuente. Tale gravame veniva dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente alla parte. Pertanto, l’Agente della Riscossione proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il contribuente con controricorso.
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I CHIARIMENTI DEL MEF SULLA QUOTA VARIABILE DELLA TARI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Per le pertinenze dell’abitazione la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) deve essere computata una sola volta unitamente all'abitazione, in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. È questo il chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, a seguito della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la relativa questione.
Innanzitutto, si evidenzia che nella circolare citata il MEF ha rammentato la normativa in materia, evidenziando, in ordine alla determinazione della tariffa, che quest’ultima è costituita, ai sensi del D.P.R. 158/1999:
- da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
- e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
In relazione alla questione innanzi prospettata, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica, la quale deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.
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