AMMISSIBILE LA FALCIDIA DELL'IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È ammissibile la domanda di pagamento parziale dei crediti tributari, ivi compresi quelli relativi all'IVA e alle ritenute fiscali, avanzata attraverso una qualsivoglia proposta di concordato preventivo, sempreché un professionista terzo e indipendente attesti che tale proposta è maggiormente satisfattiva per l'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa fallimentare.
È questo il nuovo orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con circolare 16/E/2018, nella quale, in adesione alla più recente giurisprudenza comunitaria in tema di falcidia dell’IVA (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14), ha superato la linea interpretativa prospettata nella circolare AdE 19/E/2015, per poi soffermarsi sulle modifiche introdotte dal nuovo articolo 182-ter L.F., il quale, al comma 1,dispone che con il piano concordatario di cui all'articolo 160 L.F. il debitore può proporre il pagamento parziale dei tributi “esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo”.
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CARTELLA NULLA IN CASO DI MANCATA ALLEGAZIONE DELL'ATTO RICHIAMATO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di riscossione, va dichiarata la nullità per difetto di motivazione della cartella di pagamento che faccia rinvio ad un altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, allorché tale atto non sia stato previamente allegato e comunicato al contribuente. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18224 dell’11.07.2018, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di una cartella di pagamento per Irpef emessa sulla base di un controllo formale ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, che veniva annullata dalla Commissione tributaria provinciale adita. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, confermando la pronuncia dei giudici di prime cure, statuiva che la mancata allegazione della comunicazione di irregolarità indicata in cartella, non comunicata previamente al contribuente, inficiava la validità della motivazione della stessa.
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EMENDABILE IN SEDE CONTENZIOSA L'ERRORE DEL MODELLO DICHIARATIVO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente ha la possibilità di rettificare gli errori di fatto o di diritto compiuti, sia entro il termine previsto dalla legge per presentare istanza di rimborso, sia opponendosi in sede giudiziale alla maggiore pretesa impositiva vantata dall'Amministrazione finanziaria. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16244 del 20.06.2018.
La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento, emessa a seguito di un controllo automatico ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, recante rettifiche in aumento sui redditi dichiarati da un contribuente. La pretesa impositiva derivava dall'errore commesso dal dichiarante all'atto della redazione del Modello Unico, in quanto egli aveva utilizzato un modello non previsto per l’anno corrente e nel quale aveva inserito dati reddituali dell’anno precedente, pur correttamente versando le somme dovute sulla base reddituale dell’anno in corso.
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ERRATA STATUIZIONE SULLE SPESE: RICORSO PER CORREZIONE DELLA SENTENZA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di processo tributario, l’errata statuizione sulle spese di lite, derivante dalla condanna al pagamento di quest’ultime in favore della stessa parte soccombente, non determina un contrasto insanabile tra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione, non incidendo sulla idoneità del provvedimento, nella totalità delle sue componenti, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione, con la conseguenza che la medesima può essere emendata nella forma della procedura per correzione di errore materiale. È questo l’interessante principio enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15315 del 12.06.2018.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad Ici, che veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale. L’Ente locale interessato proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che ne dichiarava l’inammissibilità per violazione dell’articolo 52 D.Lgs. 546/1992 vigente ratione temporis, stante il mancato deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di prime cure.
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OPZIONE PUT: PER LA CASSAZIONE È LECITA E MERITEVOLE DI TUTELA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. opzione put) entro un dato termine ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17498 del 4.07.2018.
La fattispecie trae origine da una pronuncia del Tribunale di Milano, successivamente avvallata anche dalla Corte d’appello, che sanciva la nullità del patto parasociale, con cui uno dei contraenti, nell'ambito dell’organizzazione di una “cordata” per l’acquisizione di una banca, concedeva all'altro un’opzione put in merito all'acquisto del 14,99% del capitale sociale della banca medesima, da esercitare entro un preciso lasso temporale e comprensiva anche degli interessi e dei versamenti eseguiti a patrimonio netto.
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