IL LEGITTIMARIO PRETERITO PUÒ AGIRE IN SIMULAZIONE SENZA ACCETTAZIONE BENEFICIATA?
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 18/2018"
In materia di diritto successorio, è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20971/2018, la vexata quaestio concernente la preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, in una successione ab intestato, da parte del legittimario pretermesso, che propone una domanda di simulazione relativa di una compravendita unitamente all’azione di riduzione della donazione dissimulata.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!
LA CONOSCENZA DEL DISSESTO NON SCRIMINA L'OMESSA IVA DEL LIQUIDATORE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell’Iva, non rileva come causa di forza maggiore, idonea a scriminare la condotta del liquidatore, la presenza di uno stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che al momento dell’accettazione dell’incarico il reo fosse consapevole della crisi di liquidità e potesse fronteggiarla mediante idonee iniziative. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 52851 del 23.11.2018.
La vicenda muove dalla condanna del liquidatore di una società per omesso versamento dell’Iva ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, confermata poi in appello dai giudici di seconde cure.
Avverso detto provvedimento di condanna il reo proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, ex articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 e per illogicità della motivazione, sull’assunto che quanto statuito dai giudici del gravame contrasterebbe con i principi generali in tema di colpevolezza ed elemento soggettivo, uniformanti l’ordinamento penale.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
LA CONOSCENZA DEL DISSESTO NON SCRIMINA L'OMESSA IVA DEL LIQUIDATORE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell’Iva, non rileva come causa di forza maggiore, idonea a scriminare la condotta del liquidatore, la presenza di uno stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che al momento dell’accettazione dell’incarico il reo fosse consapevole della crisi di liquidità e potesse fronteggiarla mediante idonee iniziative. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 52851 del 23.11.2018.
La vicenda muove dalla condanna del liquidatore di una società per omesso versamento dell’Iva ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, confermata poi in appello dai giudici di seconde cure.
Avverso detto provvedimento di condanna il reo proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, ex articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 e per illogicità della motivazione, sull’assunto che quanto statuito dai giudici del gravame contrasterebbe con i principi generali in tema di colpevolezza ed elemento soggettivo, uniformanti l’ordinamento penale.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL SOSTITUITO RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31742 del 07.12.2018, ha preso atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di sostituzione a titolo di acconto, con riferimento alla sussistenza dell’obbligo, a carico del sostituito e in solido col sostituto, di corrispondere la ritenuta d’acconto eseguita, ma non versata, trasmettendo al Primo Presidente il ricorso per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
La vicenda che ha portato la Suprema Corte a doversi esprimere sulla vexata quaestio in rassegna ha avuto origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a carico di un soggetto, il sostituito d’imposta, a causa dell’omesso versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal sostituto.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
DAL CONTO IN ROSSO È POSSIBILE PRESUMERE RICAVI EVASI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La presenza di un saldo negativo di cassa, ravvisabile allorché le voci di spesa superino gli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile legittimante l’esecuzione di un accertamento induttivo del reddito d’impresa, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28715 del 09.11.2018.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito di accertamento induttivo ex articoli 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria contestava maggiori ricavi non dichiarati, in quanto non fatturati, derivanti da attività di prestazione di servizi e da un canone di locazione.
La società contribuente impugnava, dunque, detto atto impositivo, il quale veniva parzialmente annullato.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
DAL CONTO IN ROSSO È POSSIBILE PRESUMERE RICAVI EVASI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La presenza di un saldo negativo di cassa, ravvisabile allorché le voci di spesa superino gli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile legittimante l’esecuzione di un accertamento induttivo del reddito d’impresa, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28715 del 09.11.2018.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito di accertamento induttivo ex articoli 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria contestava maggiori ricavi non dichiarati, in quanto non fatturati, derivanti da attività di prestazione di servizi e da un canone di locazione.
La società contribuente impugnava, dunque, detto atto impositivo, il quale veniva parzialmente annullato.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di contenzioso tributario, l’appello incidentale tardivo è sempre ammissibile allorquando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale muti l’assetto di interessi facenti capo all'appellato, ancorché quest’ultimo abbia prestato acquiescenza alla sentenza. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29593 del 16.11.2018.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento e del ruolo in essa incorporato. Nella specie, il contribuente contestava l’iscrizione a ruolo di somme derivanti da un’operazione di cessione di partecipazioni qualificate, in quanto non aventi finalità speculative, come tali tassabili ex articolo 67, comma 1, lett. c), Tuir, ma di investimento nella gestione collettiva del risparmio.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata


