DECRETO AGOSTO: ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 97 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi sino al 16 settembre 2020.
Più precisamente, la disposizione citata ha previsto che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per un importo pari al restante 50 per cento delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
In ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.
Sul punto, si rammenta che gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) avevano previsto la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).
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REVOCAZIONE: AMMISSIBILE IL RICORSO IN CASO DI MANCATA ALLEGAZIONE DELLA SENTENZA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel processo tributario è sempre previsto che, in sede di costituzione in giudizio, il contribuente debba depositare l’atto impugnato (a seconda dei casi, può trattarsi di un atto impositivo o della riscossione, oppure di una sentenza).
Appare evidente come dalla previsione a pena di inammissibilità o meno di tale adempimento discendano conseguenze di gran lunga differenti per il contribuente.
Di tale vexata quaestio, in relazione al giudizio di revocazione, si è recentemente occupata la Corte di Cassazione, che ha offerto importanti chiarimenti circa l’inapplicabilità dell’articolo 399 c.p.c. al processo tributario.
Sul punto, si rammenta innanzitutto che l’articolo 64 D.Lgs. 546/1992 richiama espressamente l’articolo 395 c.p.c. per quanto concerne i motivi di revocazione, mentre l’articolo 65 del medesimo decreto legislativo riproduce, adattandolo al rito tributario, l’articolo 398 c.p.c.
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PRESCRIZIONE POST CARTELLA ANCHE CON IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI SGRAVIO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella ipotesi in cui il contribuente sia stato destinatario di una o più cartelle di pagamento (non impugnate nel termine di 60 giorni e relative a crediti tributari), alle quali però non abbia fatto seguito l’attività di esecuzione forzata nel termine di legge, né tantomeno un atto interruttivo della prescrizione, è possibile vagliare alcune diverse strategie difensive, che presentano risvolti differenti.
Innanzitutto, è d’uopo rammentare che, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016, si è affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 cod.civ.
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SOSPENSIONE FERIALE E SOSPENSIONE DA COVID-19: SONO CUMULABILI?
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La sospensione feriale dei termini (che dal 2015, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 16 D.L. 132/2014, va dall’1 al 31 agosto) trova applicazione anche al processo tributario.
Ciò è stato precisato dallo stesso Ministero delle finanze con circolare 98/1996, laddove si è affermato che: «L’articolo in esame [n.d.r., il riferimento è all’articolo 21 D.Lgs. 546/1992] non offre novità di contenuti se si tiene conto, anzitutto, che il carattere di perentorietà del termine di impugnativa, espressamente previsto a pena di inammissibilità (60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato), era già ritenuto tale dalla giurisprudenza, fatta comunque salva la sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno) di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile (per ius receptum) anche al processo tributario».
Sennonché, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i vari Decreti legge intervenuti hanno previsto un’ipotesi di sospensione straordinaria dei termini processuali.
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