ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO SULLE RIMANENZE SE LA DISTRUZIONE DELLA MERCE È PROVATA DAL FORMULARIO DEI RIFIUTI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento, con riferimento alla presunzione di cessione di cui agli articoli 1 e 2 D.P.R. 441/1997, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all’esercizio di tali operazioni in conto di terzi, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti; in tal caso, l’avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione rifiuti di cui all’articolo 15 D.Lgs. 22/1997, contenente le indicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal D.M. 145/1998, sono tassative.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26223, depositata ieri 28 settembre.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in nome collettivo, con i quali l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap ed IVA, i maggiori ricavi derivanti dall’applicazione della presunzione di cessione delle rimanenze che non erano state rinvenute nei luoghi in cui la s.n.c. svolgeva le proprie operazioni.
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LE DICHIARAZIONI DI MADRE E SORELLA SUI VERSAMENTI SOSPETTI NON RAPPRESENTANO UNA VALIDA PROVA CONTRARIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento bancario, le dichiarazioni introdotte dal contribuente, al fine di fornire la prova contraria tale da dimostrare, in modo oggettivo e determinato, natura e origine delle movimentazioni bancarie, e così superare la presunzione legale relativamente alle operazioni di accredito ed addebito, non sono idonee se rese da terzi legati da vincoli familiari, prive di data e provenienza certa, e comunque di ulteriore riscontro probatorio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25804, depositata ieri 23 settembre.
La fattispecie in esame prende le mosse da un accertamento bancario con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava il reddito del contribuente, recuperando a tassazione i (presunti) redditi non dichiarati. Al fine di contestare i maggiori ricavi dedotti dalle movimentazioni bancarie, l’avviso veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. Anche i giudici di appello respingevano il gravame fondato sull’illegittimità del provvedimento impositivo, ritenendo corretta la valutazione del primo giudice circa i presupposti per l’accertamento operato ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973. Infatti, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna riteneva che le prove addotte dal contribuente non avessero offerto elementi di prova sufficienti a superare le presunzioni.
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I PIR ALTERNATIVI: NOVITÀ, VANTAGGI E LIMITI DI TALE REGIME
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato sulla rivista “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 34/2021”
Con la Legge di Bilancio 2017 è stata introdotta la disciplina fiscale dei piani individuali di risparmio. Essa prevede, nel caso di investimenti operati tramite i piani individuali di risparmio a lungo termine e aventi determinate caratteristiche, un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi dei proventi di natura finanziaria, redditi di capitale e redditi diversi, nonché un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione. Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto dei limiti all’operatività degli investimenti e il D.L. 124/2019 ha previsto nuovi criteri per l’ammissibilità dei Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, oltre a regole specifiche per le casse di previdenza e per i fondi pensione. Al fine di potenziare le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese, l’articolo 136, D.L. 34/2020 ha introdotto i c.d. “Pir alternativi”, cioè dei piani finalizzati a incentivare gli investimenti sia in capitale di rischio sia in capitale di debito.
Il c.d. Decreto Agosto è intervenuto prevedendo che gli investitori (a eccezione delle casse di previdenza e dei fondi pensione) possano destinare ai Pir alternativi somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all’anno, raddoppiando quindi la soglia annuale, e a 1.500.000 euro complessivi.
Infine, la Legge di Bilancio 2021, in relazione ai Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, ha previsto l’introduzione di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021 detenuti per almeno 5 anni.
Ai Pir alternativi si applica la disciplina generale prevista per i Pir, ossia, nello specifico, l’articolo 1, commi dal 100 al 114, L. 232/2016.

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SOCIETÀ DI CAPITALI ESTINTA: NON CONFIGURABILE UNA RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'EX AMMINISTRATORE PER I DEBITI FISCALI NON PAGATI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento, laddove manchi un atto motivato che accerta la responsabilità dell’ex amministratore di una società di capitali estinta sulla base degli specifici elementi indicati dall’articolo 36 D.P.R. 602/1973, è illegittimo l’avviso di accertamento che si limiti a contestarne la responsabilità diretta per il mancato pagamento delle imposte dovute da detta società, trattandosi di obbligazione propria ex lege, avente natura civilistica e non tributaria, che trova fondamento sulla violazione degli articoli 1176 e 1218 cod.civ.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25530, depositata ieri 21 settembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ad una srl, ai suoi amministratori e al consulente fiscale della stessa, ritenuto l’amministratore di fatto. Con tale atto veniva rideterminato quanto dovuto per Ires, Irap ed IVA e dunque venivano recuperati a tassazione maggiori proventi relativi a costi ritenuti fittizi, iscritti in contabilità, con indebita detrazione degli acquisti.
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AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO NON È CESSIONE D'AZIENDA IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN PIÙ ATTI NEGOZIALI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, è illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro conseguente a riqualificazione giuridica ex articolo 20 D.P.R. 131/1986, in termini di cessione d’azienda, del trasferimento delle quote di una s.r.l. in più atti negoziali, separati fra loro ma collegati in un’unica operazione commerciale, anche se posti in essere prima del 1° gennaio 2018, trovando applicazione retroattiva, fermi i rapporti già esauriti o coperti dal giudicato, gli articoli 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e 1, comma 1084, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), i quali ne hanno limitato la riqualificazione al solo atto presentato alla registrazione, e non anche agli atti a questo esterno ed asseritamente collegati.
È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25071, depositata ieri 16 settembre.
La fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro in seguito alla riqualificazione giuridica ai sensi dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986, in termini di cessione di azienda, di un’operazione di trasferimento delle quote posta in essere da una s.r.l. in più atti negoziali, che, seppur separati tra di loro, venivano ritenuti dall’Amministrazione finanziaria collegati in un’unica operazione commerciale.
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NON ROTTAMABILE LA CAUSA CONTRO IL DINIEGO DI AUTOTUTELA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il diniego di autotutela, in quanto provvedimento avente contenuto precettivo autonomo, sia pure di mera conferma del precedente avviso di accertamento, non rientra tra gli atti definibili ai sensi dell’articolo 6 D.L. 119/2018. È questo l’interessante principio reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24652 depositata ieri 14 settembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica all’amministratore unico di una s.r.l. di un avviso di accertamento in materia di Ires ed Irap a carico della società e della successiva cartella di pagamento per la riscossione delle maggiori imposte dovute. Il contribuente, ritenendo di non poter essere il destinatario della pretesa fiscale concernente la società, proponeva ricorso. Ricevuta un’intimazione di pagamento, questi procedeva a presentare altresì istanza di autotutela, la quale veniva respinta. Tale diniego veniva impugnato rilevando la mancata notifica dell’avviso di accertamento e la Commissione provinciale accoglieva il ricorso, affermando che l’atto rientrasse nel novero di quelli ricorribili ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 546/92 e che l’unico limite all’esercizio del potere di autotutela fosse rappresentato dal giudicato sostanziale.
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SU "AMAZING BARI" L'INTERVISTA ALL'AVV. ANGELO GINEX
Ginex & Partners è uno studio concepito per essere una “boutique” legale e tributaria dove, con un approccio “tailor made”, vengono individuate soluzioni innovative e specifiche per il singolo caso concreto.
A fondarlo e plasmarlo è stato Angelo Ginex, avvocato e dottore di ricerca in diritto tributario, impegnato anche nel campo della formazione (è docente al corso di diritto tributario con il professor Nicolò Pollari dell’Università LUM di Casamassima, nonché in master e seminari organizzati dalle principali scuole di formazione presenti in Italia), autore di opere monografiche e abituale contributor di quotidiani e riviste giuridiche sui temi della fiscalità, della protezione patrimoniale e del diritto dei trust.
Lo studio ha sedi a Bari e Milano ed è composto da avvocati e commercialisti che vantano significative esperienze e competenze nei settori della consulenza legale e tributaria, garantendo un'assistenza completa, integrata e, al tempo stesso, altamente specialistica.
Riassume così l'intervista all'Avv. Angelo Ginex il Direttore del magazine "Amazing Bari", Dott. Fabio Mollica.
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