SEQUESTRO E CONFISCA SOLO SUL “COMPENSO” PER CHI EMETTE FATTURE FALSE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, il prezzo del delitto di emissione di fatture false, che può essere oggetto di confisca diretta ovvero, in caso di impossibilità di esecuzione, per equivalente, così come di sequestro preventivo ad essa finalizzato, non coincide con il profitto eventualmente conseguito dai terzi beneficiari delle fatture false, ma con l’eventuale compenso percepito dall’emittente di tali fatture.
È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 20551 depositata ieri 26 maggio, in conformità al consolidato orientamento in materia (cfr., Cass. 11/12/2018, n. 2553; Cass. 4/02/2016, n. 15458; Cass. 26/09/2013, n. 42641).
La fattispecie in esame prende le mosse da una pronuncia della Corte d’appello di Bologna che, confermando quanto statuito dal Gup del Tribunale di Reggio Emilia, condannava l’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due di reclusione per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 8 D.Lgs. 74/2000 e di distruzione o occultamento di documenti contabili ex articolo 10 D.Lgs. 74/2000. Inoltre, la citata pronuncia prevedeva l’irrogazione delle pene accessorie di cui all’articolo 12 D.Lgs. 74/2000, nonché la confisca diretta ovvero, in caso di impossibilità di esecuzione, per equivalente, di ingenti somme di denaro ai sensi dell’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000.
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IL REATO DI FATTURE FALSE SI CONSUMA NELLA DATA DI EMISSIONE DELL’ULTIMA DI ESSE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20053 depositata ieri 24 maggio, è tornata ad occuparsi della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.
Nel caso di specie, il legale rappresentante e amministratore di una società a responsabilità limitata veniva condannato alla pena della reclusione per avere emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire ad altra società a responsabilità limitata l’evasione delle imposte.
In particolare, la Corte d’appello di Torino riformava parzialmente la sentenza di primo grado, da un lato, riducendo la pena prevista nella misura di mesi dieci di reclusione, poiché ravvisava l’intervenuta prescrizione per il reato commesso fino a settembre 2011, ma, dall’altro, confermando nel resto l’impugnata sentenza, che aveva condannato il suddetto amministratore per il delitto di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.
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RIMBORSO DEL CREDITO IVA CON INTERESSI ANCHE NEL PERIODO DI FERMO SUI CONTROCREDITI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’Iva, qualora l’amministrazione si sia avvalsa del fermo amministrativo ex articolo 69 R.D. 2440/1923, l’accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto, comporta che il credito richiesto a rimborso, anche nel periodo di vigenza del fermo, produce interessi, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, anche se il fermo non sia stato impugnato.
È questo il nuovo principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16097 depositata ieri 19 maggio, in tema di effetti del fermo amministrativo sul decorso degli interessi sulla somma da rimborsare, maturati nel periodo della sospensione derivante dall’adozione della misura.
La fattispecie in esame prende le mosse da una richiesta di rimborso del credito Iva pari a 10 milioni di euro, maturato da una società per azioni nel secondo trimestre del 2011. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiesto documentazione giustificativa del credito e il rilascio di una fideiussione, riconobbe il rimborso, ma nella liquidazione ...
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LA VIDIMAZIONE DELL’INTERMEDIARIO NON PROVA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15689 depositata ieri 17 maggio, è tornata ad affrontare il tema della prova necessaria a dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale.
Nel caso di specie, il contribuente, esercente la professione di architetto, risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi professionali, dalla stessa ricostruiti in via presuntiva.
L’architetto impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso. Seguiva ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, però, rigettava anch’essa il gravame.
Così il contribuente proponeva ricorso in Cassazione eccependo cinque motivi di doglianza. Tra gli altri, ai fini che qui interessano, l’architetto lamentava la violazione e falsa applicazione ...
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LA VIDIMAZIONE DELL’INTERMEDIARIO NON PROVA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15689 depositata ieri 17 maggio, è tornata ad affrontare il tema della prova necessaria a dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale.
Nel caso di specie, il contribuente, esercente la professione di architetto, risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi professionali, dalla stessa ricostruiti in via presuntiva.
L’architetto impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso. Seguiva ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, però, rigettava anch’essa il gravame.
Così il contribuente proponeva ricorso in Cassazione eccependo cinque motivi di doglianza. Tra gli altri, ai fini che qui interessano, l’architetto lamentava la violazione e falsa applicazione ...
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APRE IN PUGLIA IL PRIMO "FAMILY OFFICE"
Aiutare le famiglie a gestire i grandi patrimoni: Ginex & Partners si conferma una realtà all’avanguardia, uno studio professionale in grado di trasformarsi, all’occorrenza, anche in “family office”, andando oltre i tradizionali compiti che ci si attende da un avvocato. Dietro queste intuizioni c’è l’Avv. Angelo Ginex, professionista specializzato nella gestione e protezione di patrimoni, con qualifica di Family Officer.
«Il progetto è stato lanciato alcuni anni fa su Milano, terreno fertile dal punto di vista della consulenza sui grandi patrimoni. Ora, riteniamo che i tempi siano maturi per proporre questa soluzione anche nella nostra amata Puglia. D’altronde, gli eventi imprevedibili cui quotidianamente assistiamo (vedi la pandemia da Covid-19, prima, o la guerra in Ucraina, poi), ci insegnano, ancora una volta, che è assolutamente sbagliato non avere cura del proprio patrimonio, sia esso immobiliare o finanziario. Quindi, siamo il primo “Family Office” ad aprire in Puglia e, da pugliesi, siamo orgogliosi di essere noi a farlo».
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NO AL RIMBORSO DELLE ADDIZIONALI ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA PER IL CONSUMATORE FINALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di addizionali all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte, a meno che provi che l’azione di ripetizione di indebito esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa.
Sono questi alcuni dei principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15138, depositata ieri 12 maggio, in conformità a quanto statuito in recenti pronunce in tema di legittimazione attiva a presentare istanza di rimborso per le imposte addizionali all’accisa sull’energia elettrica indebitamente versate (cfr., Cass. n. 15504, n. 15505, n. 15506 del 21/07/2020).
La vicenda in esame trae origine dal diniego di rimborso delle addizionali all’accisa sull’energia elettrica che era stato richiesto dalla società contribuente sia all’Agenzia delle dogane che al fornitore. Avverso tale diniego veniva quindi proposto ricorso dal consumatore finale dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, la quale accoglieva i ricorsi previa riunione.
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TRUST, STRUMENTO VERSATILE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Molto spesso, il family officer e il professionista che si occupa di consulenza patrimoniale, al fine di realizzare le diverse esigenze della clientela, possono individuare un'interessante soluzione nel trust, strumento di gestione patrimoniale che si rivela alquanto versatile.
Il trust rappresenta uno strumento molto utile nella gestione di un patrimonio vincolato al perseguimento di un qualsiasi obiettivo meritevole di tutela. Infatti, la prassi professionale ci ha insegnato come esso si presti a una molteplicità di utilizzi, che di fatto lo rendono uno strumento particolarmente duttile e flessibile.
Basti pensare alla sua struttura mutante, meglio definibile a “geometria variabile”, nel senso che, accanto allo schema base, è possibile replicare molteplici schemi di trust differenti; oppure, si pensi alla possibilità di scegliere la legge regolatrice del trust, ecc.
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NON TASSABILE IL RISARCIMENTO TRANSATTO DAL MEDICO PER LA PERDITA DI CHANCE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposte sui redditi, non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno ottenuto dal medico, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti, in quanto diretto a riparare un pregiudizio di natura diversa da quella caratterizzante il danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. danno emergente); inoltre, è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14842, depositata ieri 10 maggio, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione delle somme percepite dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale ad un proprio dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno da questi lamentato.
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NON TASSABILE IL RISARCIMENTO TRANSATTO DAL MEDICO PER LA PERDITA DI CHANCE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposte sui redditi, non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno ottenuto dal medico, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti, in quanto diretto a riparare un pregiudizio di natura diversa da quella caratterizzante il danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. danno emergente); inoltre, è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14842, depositata ieri 10 maggio, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione delle somme percepite dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale ad un proprio dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno da questi lamentato.
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