IL “DECRETO BOLLETTE” INTRODUCE UNA CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ DEI REATI TRIBUTARI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti (si fa riferimento, ad esempio, alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie o alla rottamazione dei carichi iscritti a ruolo).

Un problema pratico non indifferente sussisteva in relazione al mancato coordinamento delle citate misura agevolative con il processo penale.

Al riguardo si rammenta che l’articolo 13 D.Lgs. 74/2000, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 158/2015, prevede speciali istituti premiali, finalizzati al “ravvedimento” del contribuente e alla riscossione del debito fiscale da questi dovuto.

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COMPILAZIONE DEL QUADRO RW IN DICHIARAZIONE PER I REDDITI ESTERI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 4 D.L. 167/1990, rubricato “Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività”, disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti e attività all’estero di natura patrimoniale e finanziaria.

La ratio di tale disposizione è quella di assicurare il controllo fiscale all’Amministrazione, in virtù di quanto sancito dal principio di tassazione mondiale di cui all’articolo 3 Tuir, secondo cui il soggetto residente in Italia è soggetto passivo di imposta per i redditi ovunque prodotti (c.d. worldwide taxation principle).

Sotto il profilo operativo è stabilito che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, siano tenuti ad indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi mediante compilazione del quadro RW.

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RECLAMO: LA COSTITUZIONE “ANTICIPATA” LO RENDE DEFINIBILE CON IL 100% DELL’IMPOSTA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, commi 186-205, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto una “nuova” definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli Enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.

Con specifico riferimento ai benefici derivanti dalla definizione agevolata, occorre rilevare che le disposizioni citate prevedono, oltre all’annullamento di sanzioni e interessi, il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire alla data del 1° gennaio 2023.

Tra i vari dubbi interpretativi sui quali ci si era soffermati a seguito di una prima lettura delle norme richiamate, vi è quello se nel caso di ricorso/reclamo notificato e depositato entro la data del 1° gennaio 2023, in difetto del decorso del termine di 90 giorni previsto per il procedimento di mediazione, sia comunque possibile beneficiare della riduzione al 90 per cento del valore della controversia dovuto.

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LA SCISSIONE COME STRUMENTO PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sovente accade che, al fine di realizzare il passaggio generazionale della propria impresa, l’imprenditore ponga in essere una scissione societaria.

Trattasi di un’operazione straordinaria mediante la quale, ai sensi dell’articolo 2506 cod. civ., una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni ai soci.

Detto in altri termini, la scissione consiste nel “frazionamento” del patrimonio della società scissa in più parti e nella loro attribuzione a una o più società (c.d. società beneficiarie), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite ai soci della scissa, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella stessa.

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