GLI ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs 13/2024, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, ha introdotto l’articolo 38-bis nel D.P.R. 600/1973, avente ad oggetto una specifica disciplina degli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati.

La novella legislativa recepisce la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti e le relative conseguenze in termini sanzionatori affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 34419/2023 e Cassazione n. 34452/2023).

In particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera b), D.Lgs 13/2024, al fine di razionalizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione, ha previsto un “unico procedimento accertativo”, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

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ISTANZA CAUTELARE TRA RECLAMO E DEFINIZIONE SEMPLIFICATA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 220/2023, ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 47, D.Lgs 546/1992, in tema di tutela cautelare, sia in senso prettamente formale (aggiornando l’intero testo normativo alla nuova denominazione degli organi di giustizia tributaria) che sostanziale.

Sotto tale ultimo profilo, innanzitutto, viene estesa la potestà cautelare anche al giudice monocratico. Il novellato articolo 47, D.Lgs. 546/1992, prevede, infatti, che sull’istanza cautelare provveda “il collegio o il giudice monocratico”. Naturalmente, la competenza cautelare spetterà al giudice monocratico (o al collegio), in base al principio della competenza nel merito.

Tuttavia, la modifica più importante apportata al ridetto articolo 47, D.Lgs. 546/1992, è l’introduzione, al comma 4, della possibilità di impugnare l’ordinanza cautelare.

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CONTRADDITTORIO PREVENTIVO “SOSPESO” FINO AL 30.4.2024

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 2 del 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023).

Tra le tante modifiche, vi è l’introduzione dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, rubricato “Principio del contraddittorio”; disposizione normativa che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l’istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell’attuazione del rapporto tributario.

Per la prima volta, infatti, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un contraddittorio effettivo e informato, in quanto previsto a pena di annullabilità dell’atto, nonché attivato dall’Amministrazione finanziaria mediante la comunicazione al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, di uno schema di atto.

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CONTRADDITTORIO PREVENTIVO “SOSPESO” FINO AL 30.4.2024

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 2 del 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023).

Tra le tante modifiche, vi è l’introduzione dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, rubricato “Principio del contraddittorio”; disposizione normativa che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l’istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell’attuazione del rapporto tributario.

Per la prima volta, infatti, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un contraddittorio effettivo e informato, in quanto previsto a pena di annullabilità dell’atto, nonché attivato dall’Amministrazione finanziaria mediante la comunicazione al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, di uno schema di atto.

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ADESIONE AL PVC: DUBBI SULL’ISTITUTO E CONFRONTO CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 13/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2024, dando attuazione alla Legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), ha introdotto rilevanti modifiche in tema di partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.

Tra le tante novità introdotte si segnala la reintroduzione dell’adesione al processo verbale di constatazione (pvc) redatto ai sensi dell’articolo 4, L. 4/1929.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13/2024 ha previsto (mediante l’inserimento del nuovo articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997) la possibilità per il contribuente di prestare adesione alle risultanze del processo verbale di constatazione in due diverse modalità: senza condizioni; ovvero condizionandola alla rimozione di “errori manifesti” (si tratta, ad esempio, di eventuali errori di calcolo).

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE: IL CONTRIBUENTE GIOCA A CARTE SCOPERTE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, dando attuazione ai principi di cui agli articoli 4 e 17, comma 1, lett. b), L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale), ha introdotto, nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), l’articolo 6-bis rubricato “Principio del contraddittorio”.

Tale principio garantisce al destinatario di un atto impositivo il diritto di esporre le proprie difese, una volta completata l’istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e corrisponde al dovere dell’Amministrazione finanziaria, in adempimento dell’articolo 97 Cost., di aggiornare l’istruttoria tenendo conto delle eventuali allegazioni dell’interessato, che è il soggetto più vicino all’oggetto da accertare.

La disposizione citata, contemplando un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, ha reso necessario un intervento di coordinamento tra la stessa e il D.Lgs. 218/1997, concernente il procedimento di accertamento con adesione.

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PROCESSO TRIBUTARIO: I RISCHI “NASCOSTI” DELL’ISTANZA DI SOSPENSIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 47, D.Lgs. 546/1992, consente, al contribuente che impugna un atto innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, di proporre istanza motivata nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria, finalizzata alla sospensione dell’esecuzione dell’atto medesimo, se da questo possa derivargli un danno grave e irreparabile.

È altresì previsto che il presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

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QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE SU RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 220/2023, dando attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), ha abrogato l’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria.

La modifica in esame, alla quale dovrebbe applicarsi soltanto il comma 1, dell’articolo 4, D.Lgs. 220/2023, e non anche il successivo comma 2, è entrata in vigore lo scorso 4.1.2024, per cui l’istituto del reclamo e della mediazione non trova applicazione ai ricorsi notificati successivamente a tale data.

Tale conclusione pone, tuttavia, alcune questioni di diritto intertemporale relative alla disciplina applicabile alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi notificati prima del 4.1.2024 alla sorte delle procedure di reclamo e mediazione tributaria già avviate alla data del 4.1.2024.

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QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE SU RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 220/2023, dando attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), ha abrogato l’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria.

La modifica in esame, alla quale dovrebbe applicarsi soltanto il comma 1, dell’articolo 4, D.Lgs. 220/2023, e non anche il successivo comma 2, è entrata in vigore lo scorso 4.1.2024, per cui l’istituto del reclamo e della mediazione non trova applicazione ai ricorsi notificati successivamente a tale data.

Tale conclusione pone, tuttavia, alcune questioni di diritto intertemporale relative alla disciplina applicabile alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi notificati prima del 4.1.2024 alla sorte delle procedure di reclamo e mediazione tributaria già avviate alla data del 4.1.2024.

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ECCEZIONI DI ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023, che ha dato attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), il legislatore ha delineato un “sistema duale” delle invalidità tributarie, articolato principalmente nei regimi generali della annullabilità e della nullità.

Nello specifico, l’articolo 1, lettera g), D.Lgs. 219/2023, ha inserito nell’impianto normativo dello Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000), l’articolo 7-bis (annullabilità) e l’articolo 7-ter (nullità), oltre agli articoli 7-quater7-quinquies e 7-sexies, i quali, a partire dallo scorso 18.1.2024, sulla falsariga di quanto già previsto in sede amministrativa dagli articoli 21-septies e 21-octies, L. 241/1990, costituiscono la disciplina delle invalidità tributarie.

Tali modifiche, intervenendo sul precedente (e unico) regime di invalidità operante nel settore tributario, esplicano importanti effetti in sede amministrativa e giudiziaria, in quanto impattano giocoforza sul “come e quando far valere i vizi di invalidità” degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

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