ISPEZIONE FISCALE CONSEGUENTE A DENUNCIA ANONIMA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’attività istruttoria ha la finalità di indagare per acquisire la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione impositiva. L’obiettivo è portare alla luce pratiche di evasione fiscale, operazioni elusive e, più in generale, la falsità di una dichiarazione fiscale o, addirittura, la sua omissione.
L’esercizio di tale attività non è prerogativa esclusiva dell’Agenzia delle entrate, come nel caso dell’emissione dell’avviso di accertamento, potendo essere condotta anche dal Corpo della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività di polizia giudiziaria.
Ai verificatori fiscali competono tutti i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall’articolo 33, D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 52, D.P.R. 633/1972, ai quali fanno da contraltare i diritti e le garanzie dei contribuenti sottoposti a verifica fiscale di cui all’articolo 12, L. 212/2000, così come recentemente modificato dal D.Lgs. 219/2023 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).
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ISPEZIONE FISCALE CONSEGUENTE A DENUNCIA ANONIMA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’attività istruttoria ha la finalità di indagare per acquisire la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione impositiva. L’obiettivo è portare alla luce pratiche di evasione fiscale, operazioni elusive e, più in generale, la falsità di una dichiarazione fiscale o, addirittura, la sua omissione.
L’esercizio di tale attività non è prerogativa esclusiva dell’Agenzia delle entrate, come nel caso dell’emissione dell’avviso di accertamento, potendo essere condotta anche dal Corpo della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività di polizia giudiziaria.
Ai verificatori fiscali competono tutti i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall’articolo 33, D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 52, D.P.R. 633/1972, ai quali fanno da contraltare i diritti e le garanzie dei contribuenti sottoposti a verifica fiscale di cui all’articolo 12, L. 212/2000, così come recentemente modificato dal D.Lgs. 219/2023 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).
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NOTIFICA AGLI EX SOCI DELL’ATTO IMPOSITIVO INTESTATO ALLA SOCIETÀ
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il tema dell’estinzione di società e, soprattutto, delle conseguenze sulla intestazione e notifica degli atti impositivi, impegna da molti anni la Corte di Cassazione, la quale è intervenuta, in più occasioni, per cercare di chiarire la corretta interpretazione delle norme di legge in materia.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 2495 cod. civ. (ai fini civilistici) e nell’articolo 36, D.P.R. 602/1973 (ai fini tributari), così come modificato dall’articolo 28, D.Lgs. 175/2014, in vigore dal 13.12.2014. In conseguenza delle modifiche intervenute:
per le cancellazioni richieste sino al 12.12.2014, la cancellazione dal registro delle imprese comporta “immediatamente” l’estinzione della società, con la conseguenza che l’ente estinto perde la personalità e/o soggettività giuridica;
per le cancellazioni richieste dal 13.12.2014, la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese comporta sempre l’estinzione della società, ma gli effetti della stessa sono sospesi, ai fini fiscali, per un periodo di 5 anni decorrenti proprio da tale richiesta.
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CONSULTAZIONE SEMPLIFICATA ALLA PROVA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con l’entrata in vigore lo scorso 18.1.2024 dell’articolo 10-octiese dell’articolo 10-nonies, introdotti nell’impianto normativo dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ad opera del D.Lgs. 219/2023, attuativo della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), hanno debuttato nel nostro ordinamento giuridico due nuovi istituti: si tratta, rispettivamente, della consulenza giuridica e della consultazione semplificata.
L’articolo 10-octies, L. 212/2000, si pone la finalità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico la disciplina della consulenza giuridica, ovvero dell’attività interpretativa svolta dall’Amministrazione finanziaria e finalizzata all’individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, che non riguardano singoli contribuenti.
Ciò significa che l’istituto della consulenza giuridica non può mai tradursi in un interpello generalizzato. Infatti, al comma 1, della disposizione citata, è espressamente previsto che i soggetti legittimati alla presentazione di istanze di consulenza giuridica sono...
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RIFORMA FISCALE: PECULIARITÀ DEL NUOVO INTERPELLO “A PAGAMENTO”
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La disciplina dell’interpello, contenuta nell’articolo 11, L. 212/2000, è stata interamente sostituita dal D.Lgs. 219/2023, che - come noto - ha apportato rilevanti modifiche, entrate in vigore lo scorso 18.1.2024, allo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di dare attuazione alle previsioni della Legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), che ne ha disposto, oltre che una razionalizzazione, anche una riduzione.
In particolare, è ora previsto che il contribuente possa interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una fattispecie concreta e personale relativamente alla: applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (c.d. interpello interpretativo); corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili (c.d. interpello qualificatorio); disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (c.d. interpello antiabuso) ...
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RIFORMA FISCALE: DEBUTTO PER L’AUTOTUTELA OBBLIGATORIA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra le importanti modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000) introdotte dal D.Lgs. 219/2023, attuativo della legge delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, vi è l’istituto dell’autotutela.
La novella, mediante l’introduzione dell’articolo 10-quatere dell’articolo 10-quinquiesnella L. 212/2000, entrati in vigore lo scorso 18.1.2024, ha previsto, per la prima volta, che l’esercizio del potere di autotutela possa essere, oltre che facoltativo, anche obbligatorio.
Innanzitutto, occorre precisare che l’ambito applicativo di tale istituto è vasto, giacché l’autotutela può avere ad oggetto tutti gli atti caratterizzati da una pretesa impositiva, nonché quelli destinati ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (es. comunicazione di irregolarità, avviso di accertamento, atto di contestazione, rigetto di istanza di rimborso).
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CRITERIO SOSTANZIALE ALLA BASE DELLA SPECIFICITÀ DEI MOTIVI DI APPELLO
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel processo tributario, il ricorso in appello deve contenere: l’indicazione della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto; le generalità dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto; gli estremi della sentenza impugnata; l’esposizione sommaria dei fatti; l’oggetto della domanda; i motivi specifici dell’impugnazione.
Tale disposizione normativa, contenuta nell’articolo 53, D.Lgs. 546/1992, rubricato “Forma dell’appello”, ha suscitato un ampio dibattito, soprattutto nella pratica giurisprudenziale, sul tema della specificità dei motivi di appello, e cioè di quali caratteristiche devono essere soddisfatte, affinché si possa ritenere che i motivi dell’impugnazione siano specifici, così come richiesto dalla legge.
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MAGGIORI TUTELE PER IL CONTRIBUENTE SULL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), operata dal D.Lgs. 219/2023, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, ha introdotto, con decorrenza dallo scorso 18.1.2024, rilevanti modifiche, anche in tema di chiarezza e motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
Nello specifico, mediante la riformulazione dell’articolo 7, L. 212/2000, il Legislatore delegato è intervenuto sulla disciplina concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, al fine di armonizzare il testo normativo con gli approdi più recenti della giurisprudenza interna, eurounitaria e internazionale, nonché di eliminare alcune aporie indotte dal testo precedente.
La riforma ha operato, altresì, il coordinamento della disposizione citata con alcune novità normative, al fine di ottenere un risultato sistematicamente coerente...
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SEQUESTRO PREVENTIVO: QUESTIONI PROPONIBILI IN SEDE DI RIESAME
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 321 c.p.p. conferisce al Giudice il potere di adottare, nelle more del procedimento penale, un decreto di sequestro preventivo con il quale apporre un vincolo di indisponibilità su una determinata res a fini cautelari. Tale misura cautelare “reale”, imponendo limitazioni sulla disponibilità di cose o beni, grava sul patrimonio dell’indagato ed è finalizzata all’esecuzione della futura confisca, diretta o per equivalente, delle cose che servirono (o furono destinate) a commettere il reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Con specifico riferimento ai reati tributari, l’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, nel contemplare la confisca e, quindi, il sequestro preventivo ad essa finalizzato, stabilisce che tale provvedimento possa avere ad oggetto i beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; e, in mancanza di questi, i beni nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
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LA RIFORMA FISCALE “TIPIZZA” I DOCUMENTI DI PRASSI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 219/2023, attuativo della L. 111/2023 (legge delega fiscale) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 dello scorso 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000).
In via generale, la citata novella, pur enfatizzando la vocazione costituzionale ed europea delle disposizioni normative contenute nello Statuto del contribuente, proprio perché dirette all’attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ex articolo 1, L. 212/2000), finisce per normare il “dominio assoluto” della prassi.
Entrando più nello specifico, infatti, appare evidente come il citato decreto sia finalizzato a “tipizzare” i documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria con la finalità di supporto (e non di sostituzione, ci auguriamo) alla platea di contribuenti nell’attività di interpretazione e applicazione della complessa normativa tributaria.
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