PROCESSO TRIBUTARIO DIGITALE E PROVA TESTIMONIALE SCRITTA  

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Dopo un lungo periodo di esclusione, la legge di riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale scritta nel processo tributario.

In particolare, il nuovo comma 4, dell’articolo 7, D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, ha stabilito che le Corti di Giustizia Tributaria possano ammettere la prova testimoniale scritta, nei casi in cui la ritengano necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti.

Quanto alle forme dell’assunzione, occorre sottolineare che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 e dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la procedura da seguire è quella contenuta nell’articolo 257-bis, cod. proc. civ.

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SONO SEQUESTRABILI ANCHE LE SOMME DI DENARO ACCREDITATE SUL C/C DOPO IL SEQUESTRO?

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 158/2015 ha formalmente introdotto, nell’alveo della disciplina dei reati tributari, l’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, secondo cui, in ipotesi di condanna (o di patteggiamento) per un illecito penale tributario, è obbligatoria la confisca, anche per equivalente (laddove vi ricorrano i presupposti), dei beni che costituiscono il profitto e/o il prezzo del reato.

Tuttavia, a ben vedere, tale norma aveva solo in parte carattere innovativo, in quanto si limitava ad inserire, nel corpo del D.Lgs. 74/2000, una disposizione il cui contenuto normativo era già contemplato nel comma 143, dell’articolo 1, L. 244/2007, in tema di confisca obbligatoria per delitti tributari, dandole solo una collocazione più adeguata.

Dovendo inquadrare la disciplina in commento nel nostro sistema normativo, si rammenta che la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall’articolo 240 c.p. la quale, ponendo un vincolo di indisponibilità sui beni del reo, si realizza con l’espropriazione a favore dello Stato del prezzo o del profitto del reato.

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SANZIONE APPLICABILE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IVA SUCCESSIVAMENTE VERSATA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra gli istituti deflattivi del contenzioso è possibile annoverare il c.d. ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, il quale consente all’autore di omissioni o irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di una rilevante riduzione delle sanzioni in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.

Nello specifico, ai fini del perfezionamento della procedura di ravvedimento, il contribuente è tenuto al versamento: delle imposte dovute; delle sanzioni previste per la specifica violazione commessa; dei relativi interessi legali. È altresì necessario che il contribuente presenti la dichiarazione (laddove sia stata omessa) o invii un'eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.

In tale contesto, molto spesso, si è discusso delle possibili interazioni tra l’istituto del ravvedimento operoso e l’apparato delle sanzioni amministrative applicabili in relazione alla fattispecie concreta.

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L’IMPUGNAZIONE DI RUOLI E DELLE CARTELLE INVALIDAMENTE NOTIFICATE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La vexata quaestio, concernente l’impugnazione di ruolo e cartella di pagamento invalidamente notificati, ha avuto origine con la nota sentenza n. 19704/2015. In particolare, nel contesto di tale arresto giurisprudenziale, le Sezioni Unite avevano affermato che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.

Ciò, in considerazione del fatto che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato, unitamente all’atto successivo notificato (ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992), non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza: non può, quindi, essere esclusa la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, in quanto l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, a meno che sussista la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

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IMPLICAZIONI PRATICHE CONSEGUENTI ALL’ABROGAZIONE DEL COACERVO SUCCESSORIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.

A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).

La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.

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IMPLICAZIONI PRATICHE CONSEGUENTI ALL’ABROGAZIONE DEL COACERVO SUCCESSORIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.

A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).

La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.

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TRUST E ISTITUTI AFFINI: AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il Decreto MIMIT 29.9.2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9.10.2023, inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 D.M. 55/2022. In particolare, entro il prossimo 11.12.2023, i trust e gli istituti giuridici affini – al pari di quanto previsto per le società di capitali e gli enti dotati di personalità giuridica – dovranno comunicare le generalità dei loro titolari effettivi:

  • al nuovo Registro (Registro T.E.), istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
  • mediante un’apposita procedura telematica all’uopo dedicata.

Per titolare effettivo si intende, secondo la normativa antiriciclaggio, la persona fisica che possiede oppure controlla un’entità giuridica, ovvero ne risulta beneficiaria.

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NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.

In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n.  3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie" “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.

In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

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NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.

In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n.  3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie" “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.

In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

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TESTAMENTO: LE PRESSIONI DEI FIGLI POSSONO INTEGRARE IL DOLO?

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’invalidità del testamento può assumere la forma della nullità e quella dell’annullabilità.

Per quanto concerne la prima ipotesi, si rammenta che il testamento è nullo, ad esempio, in caso di:

  • motivo illecito determinante;
  • patti successori istitutivi o rinunciativi (articolo 458, cod. civ.);
  • testamento reciproco (articolo 589, cod. civ.);
  • testamento a favore di soggetti incapaci a ricevere (articoli 596599, cod. civ.);
  • disposizione in favore di persona incerta (articolo 628, cod. civ.).

Con riferimento alla seconda fattispecie occorre rilevare, invece, che il testamento è soltanto annullabile nell’ipotesi in cui:

  • si abbia un difetto di forma che non rende incerta l’autenticità della disposizione (es. la mancanza della data o l’eventuale incompletezza della disposizione);
  • la volontà del testatore è stata oggetto di errore, violenza o dolo.

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