CONSIGLI PRATICI PER INCASSARE L’ASSEGNO DI RIMBORSO SPETTANTE ALL’EREDE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Una problematica ricorrente per chi si occupa di fiscalità e questioni ereditarie, è quella relativa alla difficoltà di incassare gli assegni di rimborso intestati al defunto.
Come si avrà modo di approfondire più avanti, in determinate ipotesi, tale questione può essere agevolmente superata, comunicando all’Agenzia delle entrate l’Iban dell’erede. Infatti, la presenza di questa informazione (nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate) consente l’accredito diretto delle somme allo stesso spettanti. In estrema sintesi, è questa la soluzione indicata dall’Amministrazione finanziaria in due recenti faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.
Ad ogni modo, preliminarmente si rileva che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
CONSIGLI PRATICI PER INCASSARE L’ASSEGNO DI RIMBORSO SPETTANTE ALL’EREDE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Una problematica ricorrente per chi si occupa di fiscalità e questioni ereditarie, è quella relativa alla difficoltà di incassare gli assegni di rimborso intestati al defunto.
Come si avrà modo di approfondire più avanti, in determinate ipotesi, tale questione può essere agevolmente superata, comunicando all’Agenzia delle entrate l’Iban dell’erede. Infatti, la presenza di questa informazione (nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate) consente l’accredito diretto delle somme allo stesso spettanti. In estrema sintesi, è questa la soluzione indicata dall’Amministrazione finanziaria in due recenti faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.
Ad ogni modo, preliminarmente si rileva che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
RIFORMA FISCALE: TORNA L’ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La L. 111/2023 (c.d. Legge Delega per la riforma fiscale) introduce importanti modifiche anche in materia di accertamento. E, infatti, la bozza di D.Lgs. in materia di procedimento accertativo (che è stato emanato in attuazione della stessa Legge delega), così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 3.11.2023, prevede la reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione.
Nello specifico, l’articolo 1 di tale schema di D.Lgs, al fine di favorire una migliore partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, interviene sull’impianto normativo delineato dal D.Lgs. 218/1997, abrogando il vecchio articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, che aveva introdotto il c.d. invito obbligatorio, e introducendo il "nuovo" articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 (si rammenta che il vecchio articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997, concernente l’adesione ai verbali di constatazione è stato abrogato dalla L. 190/2014).
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
RIFORMA FISCALE: TORNA L’ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La L. 111/2023 (c.d. Legge Delega per la riforma fiscale) introduce importanti modifiche anche in materia di accertamento. E, infatti, la bozza di D.Lgs. in materia di procedimento accertativo (che è stato emanato in attuazione della stessa Legge delega), così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 3.11.2023, prevede la reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione.
Nello specifico, l’articolo 1 di tale schema di D.Lgs, al fine di favorire una migliore partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, interviene sull’impianto normativo delineato dal D.Lgs. 218/1997, abrogando il vecchio articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, che aveva introdotto il c.d. invito obbligatorio, e introducendo il "nuovo" articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 (si rammenta che il vecchio articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997, concernente l’adesione ai verbali di constatazione è stato abrogato dalla L. 190/2014).
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
PROCESSO TRIBUTARIO DIGITALE E PROVA TESTIMONIALE SCRITTA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Dopo un lungo periodo di esclusione, la legge di riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale scritta nel processo tributario.
In particolare, il nuovo comma 4, dell’articolo 7, D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, ha stabilito che le Corti di Giustizia Tributaria possano ammettere la prova testimoniale scritta, nei casi in cui la ritengano necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti.
Quanto alle forme dell’assunzione, occorre sottolineare che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 e dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la procedura da seguire è quella contenuta nell’articolo 257-bis, cod. proc. civ.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
SONO SEQUESTRABILI ANCHE LE SOMME DI DENARO ACCREDITATE SUL C/C DOPO IL SEQUESTRO?
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 158/2015 ha formalmente introdotto, nell’alveo della disciplina dei reati tributari, l’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, secondo cui, in ipotesi di condanna (o di patteggiamento) per un illecito penale tributario, è obbligatoria la confisca, anche per equivalente (laddove vi ricorrano i presupposti), dei beni che costituiscono il profitto e/o il prezzo del reato.
Tuttavia, a ben vedere, tale norma aveva solo in parte carattere innovativo, in quanto si limitava ad inserire, nel corpo del D.Lgs. 74/2000, una disposizione il cui contenuto normativo era già contemplato nel comma 143, dell’articolo 1, L. 244/2007, in tema di confisca obbligatoria per delitti tributari, dandole solo una collocazione più adeguata.
Dovendo inquadrare la disciplina in commento nel nostro sistema normativo, si rammenta che la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall’articolo 240 c.p. la quale, ponendo un vincolo di indisponibilità sui beni del reo, si realizza con l’espropriazione a favore dello Stato del prezzo o del profitto del reato.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
SANZIONE APPLICABILE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IVA SUCCESSIVAMENTE VERSATA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra gli istituti deflattivi del contenzioso è possibile annoverare il c.d. ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, il quale consente all’autore di omissioni o irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di una rilevante riduzione delle sanzioni in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.
Nello specifico, ai fini del perfezionamento della procedura di ravvedimento, il contribuente è tenuto al versamento: delle imposte dovute; delle sanzioni previste per la specifica violazione commessa; dei relativi interessi legali. È altresì necessario che il contribuente presenti la dichiarazione (laddove sia stata omessa) o invii un'eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.
In tale contesto, molto spesso, si è discusso delle possibili interazioni tra l’istituto del ravvedimento operoso e l’apparato delle sanzioni amministrative applicabili in relazione alla fattispecie concreta.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
L’IMPUGNAZIONE DI RUOLI E DELLE CARTELLE INVALIDAMENTE NOTIFICATE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La vexata quaestio, concernente l’impugnazione di ruolo e cartella di pagamento invalidamente notificati, ha avuto origine con la nota sentenza n. 19704/2015. In particolare, nel contesto di tale arresto giurisprudenziale, le Sezioni Unite avevano affermato che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.
Ciò, in considerazione del fatto che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato, unitamente all’atto successivo notificato (ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992), non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza: non può, quindi, essere esclusa la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, in quanto l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, a meno che sussista la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
IMPLICAZIONI PRATICHE CONSEGUENTI ALL’ABROGAZIONE DEL COACERVO SUCCESSORIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.
A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
IMPLICAZIONI PRATICHE CONSEGUENTI ALL’ABROGAZIONE DEL COACERVO SUCCESSORIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.
A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
