IMPOSTE PROPORZIONALI SE IL CLUB DILETTANTISTICO SI TRASFORMA IN SOCIETÀ DI CAPITALI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’atto di trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali che persegua fini di lucro è assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), n. 2 della Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26878, depositata ieri 5 ottobre.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in società a responsabilità limitata, a cui seguiva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Successivamente, l’Agenzia delle entrate notificava l’avviso di liquidazione dell’imposta con irrogazione delle sanzioni, applicando le suddette imposte in misura proporzionale, sul presupposto che si fosse trattato di conferimento ad una società commerciale.
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SOGGETTE A TASSAZIONE LE MANCE DEI LAVORATORI PERCHÉ REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, comma 1, TUIR e sono, pertanto, soggette a tassazione.
È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26510 depositata ieri 30 settembre, la quale rappresenta una novità nel consueto panorama giurisprudenziale.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di un lavoratore, con cui venivano recuperati a tassazione redditi di lavoro dipendente non dichiarati (nella specie, corrispondenti ad euro 77.321,00) relativi a mance percepite nello svolgimento delle sue mansioni di capo ricevimento in hotel.
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ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO SULLE RIMANENZE SE LA DISTRUZIONE DELLA MERCE È PROVATA DAL FORMULARIO DEI RIFIUTI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento, con riferimento alla presunzione di cessione di cui agli articoli 1 e 2 D.P.R. 441/1997, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all’esercizio di tali operazioni in conto di terzi, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti; in tal caso, l’avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione rifiuti di cui all’articolo 15 D.Lgs. 22/1997, contenente le indicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal D.M. 145/1998, sono tassative.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26223, depositata ieri 28 settembre.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in nome collettivo, con i quali l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap ed IVA, i maggiori ricavi derivanti dall’applicazione della presunzione di cessione delle rimanenze che non erano state rinvenute nei luoghi in cui la s.n.c. svolgeva le proprie operazioni.
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LE DICHIARAZIONI DI MADRE E SORELLA SUI VERSAMENTI SOSPETTI NON RAPPRESENTANO UNA VALIDA PROVA CONTRARIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento bancario, le dichiarazioni introdotte dal contribuente, al fine di fornire la prova contraria tale da dimostrare, in modo oggettivo e determinato, natura e origine delle movimentazioni bancarie, e così superare la presunzione legale relativamente alle operazioni di accredito ed addebito, non sono idonee se rese da terzi legati da vincoli familiari, prive di data e provenienza certa, e comunque di ulteriore riscontro probatorio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25804, depositata ieri 23 settembre.
La fattispecie in esame prende le mosse da un accertamento bancario con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava il reddito del contribuente, recuperando a tassazione i (presunti) redditi non dichiarati. Al fine di contestare i maggiori ricavi dedotti dalle movimentazioni bancarie, l’avviso veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. Anche i giudici di appello respingevano il gravame fondato sull’illegittimità del provvedimento impositivo, ritenendo corretta la valutazione del primo giudice circa i presupposti per l’accertamento operato ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973. Infatti, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna riteneva che le prove addotte dal contribuente non avessero offerto elementi di prova sufficienti a superare le presunzioni.
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SOCIETÀ DI CAPITALI ESTINTA: NON CONFIGURABILE UNA RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'EX AMMINISTRATORE PER I DEBITI FISCALI NON PAGATI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento, laddove manchi un atto motivato che accerta la responsabilità dell’ex amministratore di una società di capitali estinta sulla base degli specifici elementi indicati dall’articolo 36 D.P.R. 602/1973, è illegittimo l’avviso di accertamento che si limiti a contestarne la responsabilità diretta per il mancato pagamento delle imposte dovute da detta società, trattandosi di obbligazione propria ex lege, avente natura civilistica e non tributaria, che trova fondamento sulla violazione degli articoli 1176 e 1218 cod.civ.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25530, depositata ieri 21 settembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ad una srl, ai suoi amministratori e al consulente fiscale della stessa, ritenuto l’amministratore di fatto. Con tale atto veniva rideterminato quanto dovuto per Ires, Irap ed IVA e dunque venivano recuperati a tassazione maggiori proventi relativi a costi ritenuti fittizi, iscritti in contabilità, con indebita detrazione degli acquisti.
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AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO NON È CESSIONE D'AZIENDA IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN PIÙ ATTI NEGOZIALI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, è illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro conseguente a riqualificazione giuridica ex articolo 20 D.P.R. 131/1986, in termini di cessione d’azienda, del trasferimento delle quote di una s.r.l. in più atti negoziali, separati fra loro ma collegati in un’unica operazione commerciale, anche se posti in essere prima del 1° gennaio 2018, trovando applicazione retroattiva, fermi i rapporti già esauriti o coperti dal giudicato, gli articoli 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e 1, comma 1084, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), i quali ne hanno limitato la riqualificazione al solo atto presentato alla registrazione, e non anche agli atti a questo esterno ed asseritamente collegati.
È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25071, depositata ieri 16 settembre.
La fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro in seguito alla riqualificazione giuridica ai sensi dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986, in termini di cessione di azienda, di un’operazione di trasferimento delle quote posta in essere da una s.r.l. in più atti negoziali, che, seppur separati tra di loro, venivano ritenuti dall’Amministrazione finanziaria collegati in un’unica operazione commerciale.
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NON ROTTAMABILE LA CAUSA CONTRO IL DINIEGO DI AUTOTUTELA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il diniego di autotutela, in quanto provvedimento avente contenuto precettivo autonomo, sia pure di mera conferma del precedente avviso di accertamento, non rientra tra gli atti definibili ai sensi dell’articolo 6 D.L. 119/2018. È questo l’interessante principio reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24652 depositata ieri 14 settembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica all’amministratore unico di una s.r.l. di un avviso di accertamento in materia di Ires ed Irap a carico della società e della successiva cartella di pagamento per la riscossione delle maggiori imposte dovute. Il contribuente, ritenendo di non poter essere il destinatario della pretesa fiscale concernente la società, proponeva ricorso. Ricevuta un’intimazione di pagamento, questi procedeva a presentare altresì istanza di autotutela, la quale veniva respinta. Tale diniego veniva impugnato rilevando la mancata notifica dell’avviso di accertamento e la Commissione provinciale accoglieva il ricorso, affermando che l’atto rientrasse nel novero di quelli ricorribili ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 546/92 e che l’unico limite all’esercizio del potere di autotutela fosse rappresentato dal giudicato sostanziale.
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NO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA SULL'ACCONTO RELATIVO AD UN PRELIMINARE SIMULATO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Iva, non sussiste il diritto alla detrazione dell’Iva di rivalsa assolta sull’acconto relativo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, che non sia stato seguito dal definitivo per mancato avveramento della condizione sospensiva in esso prevista, laddove se ne accerti la natura simulata sulla base della sussistenza di plurime operazioni sottoposte ad analoga condizione sospensiva, mai verificatasi, nonché dell’elevato e anomalo, in relazione alla prassi corrente, importo versato a titolo di acconto, in relazione al corrispettivo pattuito.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22092, depositata ieri 3 agosto.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria contestava l’indebita detrazione dell’Iva di rivalsa assolta sull’acconto relativo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare per mancato avveramento della condizione sospensiva avente ad oggetto la garanzia del rendimento minimo locativo, in ragione dell’inesistenza di tale operazione.
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CONTESTAZIONE DEL CREDITO IVA CHIESTO A RIMBORSO LEGITTIMA ANCHE CON IL DECORSO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 21765, depositata ieri 29 luglio.
In seguito al fallimento di una società in accomandita semplice, una società per azioni acquisiva un credito Iva maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento e richiesto a rimborso per cessazione dell’attività. L’Agenzia delle entrate negava il rimborso facendo leva sulla relazione del curatore, il quale aveva evidenziato operazioni sospette della società qualificate come «vere e proprie truffe», tali da connotare come illegittima l’intera attività sociale. La società per azioni veniva poi incorporata da un istituto di credito.
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EFFETTIVITÀ DELL'ACQUISTO ED INERENZA DEL BENE AI FINI DELLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Iva, ai fini della detraibilità dell’imposta, occorre accertare l’effettiva inerenza del bene acquistato rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra il concreto svolgimento dell’attività d’impresa; è l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’Iva e, quindi, della detrazione, mentre, l’impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina solo l’entità della detrazione iniziale e quella delle eventuali rettifiche.
È questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21439, depositata ieri 27 luglio.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una s.r.l., con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava il diritto al rimborso Iva e l’illegittima deduzione dei costi sul presupposto che era stato acquistato un capannone al solo scopo di ottenere il pagamento dal Ministero delle Attività Produttive delle ulteriori rate del contributo concesso e il rimborso dell’Iva.
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