AUTORIZZAZIONE DEL P.M. NECESSARIA SOLO SE I LOCALI E NON L'IMMOBILE SONO AD USO PROMISCUO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di verifica fiscale, ai fini della legittimità dell’accesso e dell’attività di indagine, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica è necessaria solo nell’ipotesi in cui siano i locali, e non l’immobile nel quale essi si trovano, ad avere destinazione promiscua, venendo contestualmente utilizzati per l’attività lavorativa e per la vita familiare.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6861, depositata ieri 11 marzo, nella quale vengono operate importanti precisazioni in ordine all’autorizzazione all’accesso in locali adibiti ad uso promiscuo ex articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.

La vicenda trae origine da un’attività di verifica fiscale eseguita presso un immobile al cui interno vi erano alcuni locali destinati ad ospitare la sede legale della S.r.l. oggetto di indagine e altri concessi in comodato a soggetti terzi. Detta attività si concludeva con la redazione di un processo verbale di constatazione, da cui è poi derivato un avviso di accertamento che riprendeva a tassazione costi non deducibili e non inerenti, ammortamenti indeducibili e IVA non detraibile.

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I RICAVI "APPIATTITI" SULLO STUDIO DI SETTORE LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In caso di accertamento fondato non solo sugli di studi di settore, ma anche su altri e prevalenti indici rivelatori dell’esistenza di un’operatività economica non dichiarata, è legittima, anche in assenza di contraddittorio con il contribuente, la rideterminazione dei ricavi congrui ma appiattiti sugli studi di settore, applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico media aziendale rilevata all’esito della verifica fiscale.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6474, depositata ieri 9 marzo, la quale consolida quel filone giurisprudenziale secondo cui il fatto che l’accertamento sia basato sullo studio di settore non esclude che esso possa trovare anche altre giustificazioni come, ad esempio, riscontrate irregolarità contabili o la ritenuta antieconomicità della gestione aziendale (cfr., Cass. Ord. 5.12.2019, n. 31814).

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento analitico-induttivo, basato anche sugli studi di settore, ad un imprenditore esercente l’attività di bar con annessa rivendita di giornali, generi di monopolio e ricevitoria, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione da questi presentata ai fini Irpef, Irap e Iva in relazione al periodo di imposta 2006.

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DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA ANTIELUSIVA ANCHE IN GIUDIZIO E SENZA INTERPELLO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il contribuente che intenda far valere l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione in ordine al mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o di altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, per l’impossibilità, in concreto, del verificarsi di effetti elusivinon è tenuto obbligatoriamente ad avanzare istanza di interpello disapplicativo, incorrendo altrimenti nella decadenza dal diritto ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, ma può far valere la medesima pretesa direttamente in sede giudiziale, con correlativo obbligo del giudice di pronunciarsi in merito.

È questo l’innovativo principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5953, depositata ieri 4 marzo, la quale è intervenuta per la prima volta sul punto, richiamando gli arresti giurisprudenziali in tema di impugnabilità o meno dell’atto di diniego all’istanza di interpello disapplicativo.

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società a responsabilità limitata di un avviso di accertamento, relativo al periodo d’imposta 2003, con cui era stata accertata una maggiore Irpeg a seguito del disconoscimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, per difetto dei requisiti di cui all’articolo 123, comma 5, Tuirdell’utilizzo in compensazione di perdite fiscali pregresse maturate da altre società incorporate nella citata S.r.l.

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PRESTITO DI PERSONALE ALLA CONTROLLATA: IVA DETRAIBILE SOLO SE IL RIMBORSO È SUPERIORE AL MERO COSTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di Iva, la controllata che riceve dalla controllante il prestito o distacco di personale ha diritto alla detrazione Iva solo nel caso in cui questa rimborsi una somma superiore rispetto alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante. In difetto di prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’esistenza di un reddito imponibile, la controllata ha diritto altresì a dedurre detto costo dalla base imponibile Irap.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5615, depositata ieri 2 marzo, la quale si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con sentenza 7.11.2011, n. 23021.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica a due società (controllante e controllata) degli avvisi di accertamento ai fini Iva, Irap e Ires emessi dall’Agenzia delle entrate nei loro confronti in relazione alla prestazione di prestito di personale dalla controllante alla controllata.

Le due società proponevano ricorso avverso i predetti atti dinanzi alla competente CTP, che, in accoglimento parziale, rilevava che la controllante non avesse soltanto prestato il proprio personale alla controllata, ma aveva altresì reso ulteriori prestazioni, consistenti nell’utilizzo di strutture e apparecchiature della società.

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PRESTITO DI PERSONALE ALLA CONTROLLATA: IVA DETRAIBILE SOLO SE IL RIMBORSO È SUPERIORE AL MERO COSTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di Iva, la controllata che riceve dalla controllante il prestito o distacco di personale ha diritto alla detrazione Iva solo nel caso in cui questa rimborsi una somma superiore rispetto alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante. In difetto di prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’esistenza di un reddito imponibile, la controllata ha diritto altresì a dedurre detto costo dalla base imponibile Irap.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5615, depositata ieri 2 marzo, la quale si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con sentenza 7.11.2011, n. 23021.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica a due società (controllante e controllata) degli avvisi di accertamento ai fini Iva, Irap e Ires emessi dall’Agenzia delle entrate nei loro confronti in relazione alla prestazione di prestito di personale dalla controllante alla controllata.

Le due società proponevano ricorso avverso i predetti atti dinanzi alla competente CTP, che, in accoglimento parziale, rilevava che la controllante non avesse soltanto prestato il proprio personale alla controllata, ma aveva altresì reso ulteriori prestazioni, consistenti nell’utilizzo di strutture e apparecchiature della società.

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FUORI CAMPO IVA LE CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE SE OCCASIONALI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le operazioni di cessione relative ad azioni o partecipazioni in una società non rientrano nella sfera di applicazione dell’Iva, salvo che sia accertato che sono state effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di acquisizione di titoli per realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si è realizzata l’acquisizione di partecipazioni o che costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell’attività imponibile.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5156, depositata ieri 25 febbraio, la quale richiama l’orientamento euro-unitario formatosi in materia (cfr., CGUE, sent. 29 ottobre 2009, SKF, causa C-29/08).

La vicenda trae origine dalla notifica alla società Alfa S.p.A. di un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004, con cui veniva accertata un’indebita detrazione dell’Iva, dal momento che detto sodalizio aveva detratto l’intero ammontare dell’IVA sugli acquisti senza calcolare il pro rata per la cessione della partecipazione nella società Beta S.p.A., dalla stessa fatturata in esenzione.

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AVVISO DI LIQUIDAZIONE ILLEGITTIMO SE FA RIFERIMENTO ALLA SENTENZA SENZA ALLEGARLA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, l’avviso di liquidazione emesso ex articolo 54, commi 3 e 5, D.P.R. 131/1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’articolo 7 L. 212/2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4736, depositata ieri 23 febbraio 2021, in conformità al consolidato orientamento di legittimità inaugurato dai giudici di vertice con sentenza 10 agosto 2010, n. 18532 (in senso conforme, ex multis Cassazione, sentenza n. 9299 del 17.04.2013;  Cassazione, ordinanza n. 17911 del 13.08.2014Cassazione, ordinanza n. 12468 del 17.06.2015;  Cassazione, ordinanza n. 29402 del 07.12.2017Cassazione, ordinanza n. 13402 del 01.07.2020).

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile recante lo scioglimento di una comunione ereditaria, con attribuzione al contribuente di bene immobile dietro versamento di conguaglio.

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AVVISO DI LIQUIDAZIONE ILLEGITTIMO SE FA RIFERIMENTO ALLA SENTENZA SENZA ALLEGARLA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, l’avviso di liquidazione emesso ex articolo 54, commi 3 e 5, D.P.R. 131/1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’articolo 7 L. 212/2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4736, depositata ieri 23 febbraio 2021, in conformità al consolidato orientamento di legittimità inaugurato dai giudici di vertice con sentenza 10 agosto 2010, n. 18532 (in senso conforme, ex multis Cassazione, sentenza n. 9299 del 17.04.2013;  Cassazione, ordinanza n. 17911 del 13.08.2014Cassazione, ordinanza n. 12468 del 17.06.2015;  Cassazione, ordinanza n. 29402 del 07.12.2017Cassazione, ordinanza n. 13402 del 01.07.2020).

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile recante lo scioglimento di una comunione ereditaria, con attribuzione al contribuente di bene immobile dietro versamento di conguaglio.

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IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA ANCHE SE L'ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO È SOSPESA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l’esecutorietà dello stesso venga sospesa; ciò perché solo l’intervento di una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex articolo 37 D.P.R. 131/1986.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4327, depositata ieri 18 febbraio 2021, in conformità all’orientamento di legittimità secondo cui soltanto una sentenza passata in giudicato può porre nel nulla l’imposizione (cfr., Cassazione, sentenza n. 11663 del 17.09.2001).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativo ad un decreto ingiuntivo emesso con la formula della provvisoria esecuzione.

La società destinataria proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, assumendo che l’imposta di registro non fosse dovuta poiché, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la provvisoria esecutorietà dello stesso era stata “revocata”.

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LA DEFINIZIONE DELLA LITE PER SGRAVIO LEGITTIMA IL RIMBORSO DELLE SANZIONI AGEVOLATE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Qualora sia intervenuta la definizione della lite in virtù dello sgravio della pretesa tributaria disposto dall’amministrazione finanziaria, sussiste in capo a tale ente l’obbligo giuridico di rimborsare le sanzioni, richieste nei termini per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo, anche se versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. 472/1997. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3984, depositata ieri 16 febbraio 2021.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione dell'imposta sulle successioni con contestuale irrogazione delle sanzioni ad una associazione. Quest’ultima proponeva ricorso, ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni di cui all’articolo 3 D.Lgs. 346/1990, che esenta dall’imposta sulle successioni le associazioni senza scopo di lucro, e chiedeva contestualmente, nei termini per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo, il rimborso delle sanzioni versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. 472/1997.

La competente Commissione tributaria provinciale dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento al diritto alle agevolazioni, riconosciuto dall’amministrazione finanziaria che, nelle more del giudizio, aveva provveduto allo sgravio a seguito della modifica di cui all’articolo 8 L. 161/2014, e accoglieva la domanda di rimborso delle sanzioni pagate dall’ente.

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