IL NOTAIO È RESPONSABILE SOLIDALE SOLO PER L'IMPOSTA PRINCIPALE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare o non sia direttamente desumibile dall’atto, ma richieda l’accesso ad elementi extra-testuali o anche l’esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio dell’avviso di liquidazione integrativo. Al contrario, essa dovrà emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento nei confronti delle parti contraenti in relazione ad un’imposta che ha natura necessariamente complementare.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3456 depositata ieri, la quale richiama precedenti analoghi in materia di riqualificazione dell’atto ex articolo 20 D.P.R. 131/1986 (cfr., Cass. sent. 19.05.2008, n. 12608; Cass. sent. 16.01.2019, n. 881; Cass. sent. 7.06.2019, n. 15450).
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria notificava ad un notaio apposito avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro in relazione ad un contratto di mandato a suo rogito. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado favorevole al notaio.
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INUTILIZZABILI SOLO I DOCUMENTI NON ESIBITI A FRONTE DI UNA PUNTUALE RICHIESTA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.
È questo l’interessante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3090, depositata ieri 9 febbraio 2021, la quale si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza n. 45/2000.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale, cui seguiva la notifica di un avviso di accertamento ai fini Ires e Irap, che recuperava a tassazione, ai fini che qui rilevano, l’ammortamento di beni strumentali, in quanto effettuato con coefficienti superiori a quelli massimi, anche alla luce del fatto che la società non aveva esibito in sede di verifica i documenti attestanti le modalità di utilizzo dei beni che giustificassero coefficienti più elevati.
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LA SPECIALE TENUITÀ NON SCRIMINA L'EVASIONE DI POCO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI PUNIBILITÀ
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel 2015 il legislatore ha introdotto, con l’articolo 131-bis c.p., la causa di non punibilità per tenuità del fatto in ossequio ai principi di proporzionalità della pena e di economia processuale.
Tale disposizione prevede che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (ovvero la pena pecuniaria, da sola o congiunta con la prima), la punibilità sia esclusa qualora, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno (o del pericolo), l’offesa risulti di particolare tenuità e il comportamento non risulti essere abituale.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato l’applicazione di tale istituto anche ai reati tributari per i quali è prevista una soglia di punibilità.
Con specifico riferimento ai reati di omesso versamento, la causa di non punibilità in commento è applicabile a tutte le fattispecie criminose, ivi incluse quelle in cui siano previste soglie al di sotto delle quali è esclusa la rilevanza penale.
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Nel 2015 il legislatore ha introdotto, con l’articolo 131-bis c.p., la causa di non punibilità per tenuità del fatto in ossequio ai principi di proporzionalità della pena e di economia processuale.
Tale disposizione prevede che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (ovvero la pena pecuniaria, da sola o congiunta con la prima), la punibilità sia esclusa qualora, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno (o del pericolo), l’offesa risulti di particolare tenuità e il comportamento non risulti essere abituale.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato l’applicazione di tale istituto anche ai reati tributari per i quali è prevista una soglia di punibilità.
Con specifico riferimento ai reati di omesso versamento, la causa di non punibilità in commento è applicabile a tutte le fattispecie criminose, ivi incluse quelle in cui siano previste soglie al di sotto delle quali è esclusa la rilevanza penale.
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LEGGE DI BILANCIO 2021: GLI INCENTIVI PER LE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.
In particolare, l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 ha previsto che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 Tuir alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
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L'INVITO AL CONTRADDITTORIO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NELLE RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L'obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 è previsto nel nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 introdotto dal D.L. 34/2019. Tuttavia, tenuto conto di quanto poi disposto dalla disciplina emergenziale post Covid-19, la citata modifica troverà applicazione pratica soltanto agli avvisi di accertamento che verranno notificati a partire dal 2021.
Ambito applicativo
L’obbligo di invito al contraddittorio previsto dal nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.
La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza specificamente motivata o di fondato pericolo per la riscossione, nonché quelli di partecipazione del contribuente già previsti.
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L'INVITO AL CONTRADDITTORIO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NELLE RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE
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L'obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 è previsto nel nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 introdotto dal D.L. 34/2019. Tuttavia, tenuto conto di quanto poi disposto dalla disciplina emergenziale post Covid-19, la citata modifica troverà applicazione pratica soltanto agli avvisi di accertamento che verranno notificati a partire dal 2021.
Ambito applicativo
L’obbligo di invito al contraddittorio previsto dal nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.
La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza specificamente motivata o di fondato pericolo per la riscossione, nonché quelli di partecipazione del contribuente già previsti.
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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI AI NASTRI DI PARTENZA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
A decorrere dal 1° gennaio 2021 parte definitivamente la cd. lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.
L’avvio era inizialmente previsto per il 1° luglio 2020, ma il decreto Rilancio ne ha disposto il differimento dei termini di decorrenza, a causa dell’emergenza da Covid-19.
Infatti, tale evento straordinario ha reso difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria a partire dalla prevista data del 1° luglio.
Spostata quindi al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, la data di esordio della prima estrazione settimanale è fissata al 14 gennaio 2021, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio.
Possono parteciparvi i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.
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ACCERTAMENTO INDUTTIVO AD AMPIO RAGGIO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’accertamento induttivo o extracontabile è disciplinato dall’articolo 39, comma 2, D.P.R. 602/1973, il quale consente la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo sulla base di dati o notizie raccolti dall’Amministrazione finanziaria o venuti a sua conoscenza, nonché sulla base di presunzioni semplicissime, ovvero anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Dunque, tale tipologia di accertamento, che consente di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili, «rappresenta un sistema eccezionale, che si pone evidentemente all’estremo opposto di quello analitico-contabile ed applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati» dal comma 2 del citato articolo 39, così come sottolineato dalla stessa Guardia di Finanza nella nota circolare n. 1/2018.
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PROCESSO TRIBUTARIO: LE REGOLE TECNICO-OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DA REMOTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, l’articolo 27 D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.
Più precisamente, tale disposizione ha previsto che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, a meno che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
In tal caso, lo svolgimento delle udienze potrà avvenire con modalità telematiche, previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante decreto motivato da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
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