DECRETO AGOSTO: DIFFERITO IL TERMINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 99 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha apportato modifiche alla disciplina della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione e a quella delle sospensioni dei pignoramenti su stipendi e pensioni.
Più precisamente, la disposizione citata, intervenendo sull’articolo 68, commi 1 e 2-ter, D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) ha disposto, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, il differimento al 15 ottobre 2020 del termine finale di sospensione dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, si tratta dei versamenti in scadenza dal 21 febbraio 2020).
Si rammenta che il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione era precedentemente fissato al 31 agosto 2020 e che la sospensione in parola concerne i seguenti atti:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.
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DECRETO AGOSTO: ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 97 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi sino al 16 settembre 2020.
Più precisamente, la disposizione citata ha previsto che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per un importo pari al restante 50 per cento delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
In ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.
Sul punto, si rammenta che gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) avevano previsto la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).
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REVOCAZIONE: AMMISSIBILE IL RICORSO IN CASO DI MANCATA ALLEGAZIONE DELLA SENTENZA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel processo tributario è sempre previsto che, in sede di costituzione in giudizio, il contribuente debba depositare l’atto impugnato (a seconda dei casi, può trattarsi di un atto impositivo o della riscossione, oppure di una sentenza).
Appare evidente come dalla previsione a pena di inammissibilità o meno di tale adempimento discendano conseguenze di gran lunga differenti per il contribuente.
Di tale vexata quaestio, in relazione al giudizio di revocazione, si è recentemente occupata la Corte di Cassazione, che ha offerto importanti chiarimenti circa l’inapplicabilità dell’articolo 399 c.p.c. al processo tributario.
Sul punto, si rammenta innanzitutto che l’articolo 64 D.Lgs. 546/1992 richiama espressamente l’articolo 395 c.p.c. per quanto concerne i motivi di revocazione, mentre l’articolo 65 del medesimo decreto legislativo riproduce, adattandolo al rito tributario, l’articolo 398 c.p.c.
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PRESCRIZIONE POST CARTELLA ANCHE CON IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI SGRAVIO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella ipotesi in cui il contribuente sia stato destinatario di una o più cartelle di pagamento (non impugnate nel termine di 60 giorni e relative a crediti tributari), alle quali però non abbia fatto seguito l’attività di esecuzione forzata nel termine di legge, né tantomeno un atto interruttivo della prescrizione, è possibile vagliare alcune diverse strategie difensive, che presentano risvolti differenti.
Innanzitutto, è d’uopo rammentare che, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016, si è affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 cod.civ.
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SOSPENSIONE FERIALE E SOSPENSIONE DA COVID-19: SONO CUMULABILI?
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La sospensione feriale dei termini (che dal 2015, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 16 D.L. 132/2014, va dall’1 al 31 agosto) trova applicazione anche al processo tributario.
Ciò è stato precisato dallo stesso Ministero delle finanze con circolare 98/1996, laddove si è affermato che: «L’articolo in esame [n.d.r., il riferimento è all’articolo 21 D.Lgs. 546/1992] non offre novità di contenuti se si tiene conto, anzitutto, che il carattere di perentorietà del termine di impugnativa, espressamente previsto a pena di inammissibilità (60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato), era già ritenuto tale dalla giurisprudenza, fatta comunque salva la sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno) di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile (per ius receptum) anche al processo tributario».
Sennonché, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i vari Decreti legge intervenuti hanno previsto un’ipotesi di sospensione straordinaria dei termini processuali.
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I LIMITI DELL'EFFICACIA ESPANSIVA DEL GIUDICATO ESTERNO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il giudicato si realizza quando la sentenza non è più revocabile per decorso dei termini di impugnazione o esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, avendo come obiettivo quello di eliminare ogni incertezza riguardo all’applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie (cfr. SS.UU. sentenza n. 13916 del 16.6.2006).
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che «nell’ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (cfr. Cassazione, ordinanza n. 27304 del 26.10.2018).
Tuttavia, è d’uopo precisare che nel processo tributario non trova automatica applicazione quanto disposto dall’articolo 2909 cod.civ., poiché si deve tener conto sia del carattere impugnatorio di tale rito, sia di talune peculiarità della materia fiscale (ad esempio, l’autonomia dei periodi d’imposta), che potrebbero incidere sulla forza del giudicato.
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DEDUZIONE AUTOMATICA DEI COSTI CORRELATI AI MAGGIORI RICAVI SOLO PER L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’articolo 109, comma 4, Tuir stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.
Tuttavia, laddove, in ipotesi di accertamento “induttivo” di maggiori ricavi non contabilizzati, non venissero riconosciuti i costi correlati, tale disposizione confliggerebbe con il principio della capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost.
Ed infatti, in deroga al principio di previa imputazione a conto economico, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento “induttivo”, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti; conseguentemente, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi ...
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SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA PER LE QUOTE SOCIALI CEDUTE IN PRESENZA DI UN DEBITO ERARIALE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinata dall’articolo 11 D.Lgs. 74/2000. Si tratta di una fattispecie non nuova nel sistema tributario, in quanto, pur non essendo regolata dalla previgente disciplina contenuta nella L. 516/1982, la fase della riscossione trovava già tutela penale nell'abrogato articolo 97 D.P.R. 602/1973.
Tuttavia, a differenza di quest’ultima, la nuova formulazione non configura più un reato di danno, ma un reato di pericolo concreto, per la cui consumazione è sufficiente, con un giudizio ex ante, che la condotta di sottrazione abbia messo in pericolo l’efficacia di questa procedura.
In tale contesto, allora, il bene giuridico oggetto di tutela viene individuato nell’interesse a rendere possibile la riscossione coattiva da parte dell’erario attraverso l’intangibilità della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell’obbligato, al fine di evitare che il contribuente si sottragga al proprio dovere di concorrere alla spesa pubblica (cfr. Cassazione, sentenza n. 3011 del 20.01.2017).
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AZIENDA: CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI RIQUALIFICAZIONE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
A partire dalla Legge finanziaria 2007 e con successive proroghe, il legislatore ha previsto, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef/Ires i costi sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La misura si caratterizza in funzione degli edifici interessati dall’agevolazione e delle modalità di pagamento delle spese di riqualificazione, anche alla luce del momento di imputazione di tali costi.
Proroga delle detrazioni sulla riqualificazione energetica
L’articolo 1, commi 344-349, L. 296/2006 ha introdotto, per la prima volta, la detrazione Irpef/Ires, pari al 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Successivamente, con l’articolo 14, comma 1, D.L. 63/2013 l’aliquota della detrazione è stata elevata al 65% e negli anni successivi tale misura agevolativa è stata oggetto di ripetute proroghe.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 175, L. 160/2019 ha prorogato la detrazione Irpef/Ires del 65% alle spese sostenute fino al 31.12.2020; tuttavia, in relazione ad alcune tipologie di interventi, la detrazione spetta nella misura del 50% (ad esempio, è il caso di finestre e schermature solari o degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento).
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SPESE DI LITE: IL GIUDICE NON PUÒ DISCOSTARSI DAI VALORI MEDI SENZA MOTIVAZIONE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di spese processuali, la ratio legis è quella di non gravare la parte che è stata costretta a rivolgersi al giudice per tutelare un proprio diritto, ma di chiederne il ristoro a quella che tale diritto ha leso, in ossequio alla tutela del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost.
Infatti, l’articolo 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992 sancisce il principio di soccombenza, prevedendo che le spese del giudizio liquidate con la sentenza debbano essere rimborsate dalla parte soccombente, intendendosi tale quella la cui domanda giudiziale sia stata respinta, anche se per motivi processuali.
A tal fine, il soccombente deve essere individuato facendo ricorso al principio di causalità, per cui obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (cfr., Cassazione ordinanza n. 930/2015).
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