D.L. RILANCIO: DALLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI UNA CHANCE PER IL CONTRIBUENTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 157 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede per tutti gli atti accertativi in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 (quindi, relativi al periodo di imposta 2015 o 2014) una proroga dei termini di decadenza al 31 dicembre 2021.
Più precisamente, viene operata una scissione tra emissione e notifica dell’atto, nel senso che questo dovrebbe essere emesso entro il 31 dicembre 2020, ma notificato entro il 31 dicembre 2021, al fine di consentire, come si legge nella relazione illustrativa, la distribuzione degli atti in un più ampio lasso di tempo.
Al di là di qualsivoglia considerazione circa la soluzione giuridica adottata, la vera domanda è: come potrà il contribuente verificare che l’atto sia stato effettivamente emesso entro il 31 dicembre 2020?
Probabilmente, anche al fine di dare concreta attuazione al principio di correttezza e buona fede di cui all’articolo 10 L. 212/2000 (intesi, ovviamente, in senso lato), in un’ottica di tutela del contribuente, la soluzione ideale sembrerebbe essere quella di dare seguito alla riforma, prima avviata e poi stoppata (quantomeno limitatamente all’obbligo di adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti), concernente la c.d. digitalizzazione degli atti amministrativi.
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INCERTA LA PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’articolo 154 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) apporta alcune novità alla disciplina già prevista dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).
Innanzitutto, il comma 1, lett. a) della disposizione citata modifica il termine finale del suddetto periodo di sospensione (originariamente fissato al 31 maggio 2020), prevedendo che sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020 e derivanti da:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, entro il 30 settembre 2020) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.
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INCERTA LA PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’articolo 154 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) apporta alcune novità alla disciplina già prevista dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).
Innanzitutto, il comma 1, lett. a) della disposizione citata modifica il termine finale del suddetto periodo di sospensione (originariamente fissato al 31 maggio 2020), prevedendo che sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020 e derivanti da:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, entro il 30 settembre 2020) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.
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PROROGA ANNUALE DEI TERMINI DI DECADENZA PER AVVISI E ACCERTAMENTI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Dopo il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), al quale, in sede di conversione in legge, si è tentato di porre rimedio, accogliendo le diverse istanze pervenute circa la contestata proroga biennale dei termini di decadenza, anche il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), all’articolo 157, interviene, nuovamente, sulla questione dei termini di decadenza degli atti impositivi in senso lato, partorendo stavolta la scissione tra la data di emissione e la data di notifica degli stessi.
Innanzitutto, appare evidente come la rubrica della norma (“Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”) abbia il chiaro intento di legittimare la tanto decantata finalità della disposizione: ovvero, consentire una distribuzione della notifica degli atti da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.
Ciò detto, l’articolo 157, comma 1 dispone che, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 ...
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DECRETO RILANCIO: SOSPESI I TERMINI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI RELATIVE AL CUT
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 135 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) introduce specifiche misure in materia di giustizia tributaria, prevedendo sia la sospensione del termine per il calcolo delle sanzioni relative al contributo unificato sia la partecipazione alle udienze con modalità telematiche.
In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato tributario, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all’articolo 248 del medesimo decreto.
A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il contributo unificato tributario deve essere versato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, dalla parte che si costituisce per prima, avendo riguardo a ciascun grado di giudizio ex articolo 9 D.P.R. 115/2002.
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DECRETO RILANCIO: SOSPESI I TERMINI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI RELATIVE AL CUT
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 135 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) introduce specifiche misure in materia di giustizia tributaria, prevedendo sia la sospensione del termine per il calcolo delle sanzioni relative al contributo unificato sia la partecipazione alle udienze con modalità telematiche.
In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato tributario, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all’articolo 248 del medesimo decreto.
A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il contributo unificato tributario deve essere versato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, dalla parte che si costituisce per prima, avendo riguardo a ciascun grado di giudizio ex articolo 9 D.P.R. 115/2002.
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D.L. RILANCIO: PROROGATI AL 16 SETTEMBRE I TERMINI DI RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) dispongono la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (c.d. D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia).
Più precisamente, è previsto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre;
e, in ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.
Per quanto concerne i versamenti sospesi, occorre fare riferimento innanzitutto all’articolo 18 D.L. 23/2020.
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LE INCERTEZZE SUI TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO VERSO LA SOLUZIONE DEFINITIVA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), all’articolo 67, comma 4, prevedeva, nella formulazione originaria, la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento mediante un generale rinvio all’articolo 12 D.Lgs. 159/2015.
Infatti, l’articolo 12, comma 2 dispone che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori … per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Quindi, il citato richiamo interessava pacificamente sia gli accertamenti infrannuali in scadenza nel 2020 (è il caso degli accertamenti sull’imposta di registro), sia gli accertamenti sulle imposte dirette e sull’Iva relativi ai periodi di imposta 2015 e 2014, in caso di omessa dichiarazione.
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DECRETO LIQUIDITÀ: I CHIARIMENTI SULLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Al fine di permettere ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione di fronteggiare la crisi di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 18 D.L. 23/2020 prevede la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che vi sia una contrazione del fatturato o dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.
Con circolare 9/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti, anche sotto forma di risposta ai quesiti, circa l’ambito applicativo di tale regime di sospensione.
Innanzitutto, è stato precisato che per la sospensione dei versamenti, tenendo conto del tenore letterale della norma, non è necessaria una contrazione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).
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CORSO E-LEARNING "I REATI TRIBUTARI"
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
I reati tributari sono stati spesso al centro dell'interesse del legislatore. Recentemente, con il Decreto fiscale 2019 (D.L. 124/2019) la disciplina è stata nuovamente modificata, al fine di introdurre nuove e più penalizzanti disposizioni.
Il corso e-learning, progettato dall'Avv. Angelo Ginex in collaborazione con Euroconference, si propone quindi di analizzare, con un approccio pratico, le norme penali-tributarie, studiando nel dettaglio le principali fattispecie di reato, senza dimenticare di esaminare i principi generali del diritto penale tributario e i rapporti tra processo tributario e processo penale.
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