SÌ AL BENEFICIO FISCALE PER IL DONATARIO D'AZIENDA CHE NE TRASFERISCE LA NUDA PROPRIETÀ

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il proprietario di azienda ricevuta con atto a titolo gratuito, che entro il termine di cinque anni dall’acquisto trasferisce a terzi la sola nuda proprietà della medesima o di un ramo di essa mantenendone l’usufrutto, non decade dall’esenzione dell’imposta di donazione di cui ha beneficiato ex articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, poiché ciò gli consente di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa. È questo l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 231/E/2019.

L’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell’istanza proposta da un contribuente, che chiedeva se l’atto di cessione della nuda proprietà dell’azienda comportasse la decadenza dall’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.

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SÌ AL BENEFICIO FISCALE PER IL DONATARIO D'AZIENDA CHE NE TRASFERISCE LA NUDA PROPRIETÀ

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il proprietario di azienda ricevuta con atto a titolo gratuito, che entro il termine di cinque anni dall’acquisto trasferisce a terzi la sola nuda proprietà della medesima o di un ramo di essa mantenendone l’usufrutto, non decade dall’esenzione dell’imposta di donazione di cui ha beneficiato ex articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, poiché ciò gli consente di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa. È questo l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 231/E/2019.

L’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell’istanza proposta da un contribuente, che chiedeva se l’atto di cessione della nuda proprietà dell’azienda comportasse la decadenza dall’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.

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IL CREDITO PRESCRITTO È DEDUCIBILE SOLO SE IL CREDITORE SI È PRODIGATO NEL RECUPERO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La prescrizione del credito costituisce elemento certo e preciso legittimante la deduzione della perdita su crediti, sempreché l’inattività del creditore nel suo recupero non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale va desunta dai fatti e dalle circostanze del caso concreto. È questo l’indirizzo espresso l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 197/E/2019.

L’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell’istanza con cui una società chiedeva se fosse possibile dedurre le perdite relative a crediti vantati nei confronti di imprese estere inadempienti e oramai prescritti.

In particolare, l’istante vantava crediti nei confronti di imprese residenti in un Paese extra-UE, interessato da crisi economica, e risultanti cessate.

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È FUORI CAMPO IVA LA CESSIONE DI UN TERRENO EDIFICABILE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sconta l’imposta di registro proporzionale e non l'Iva la cessione di un terreno divenuto edificabile di proprietà di un imprenditore agricolo e da lui in precedenza coltivato, non potendo essere compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi ad Iva, in caso di cessione ad altri soggetti. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20149 del 25.07.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento mediante il quale veniva ripresa a tassazione l’Iva non versata in relazione alla vendita di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo presso i competenti giudici tributari, ma la domanda di annullamento veniva rigettata tanto in primo, quanto in secondo grado.

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È FUORI CAMPO IVA LA CESSIONE DI UN TERRENO EDIFICABILE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sconta l’imposta di registro proporzionale e non l'Iva la cessione di un terreno divenuto edificabile di proprietà di un imprenditore agricolo e da lui in precedenza coltivato, non potendo essere compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi ad Iva, in caso di cessione ad altri soggetti. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20149 del 25.07.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento mediante il quale veniva ripresa a tassazione l’Iva non versata in relazione alla vendita di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo presso i competenti giudici tributari, ma la domanda di annullamento veniva rigettata tanto in primo, quanto in secondo grado.

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IL REGIME DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione in sede civile, è valida la notifica con modalità telematica di copia informatica per immagine della sentenza, se la relazione di notificazione contiene l’attestazione di conformità della medesima all'originale formato su supporto analogico. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19517 del 19.07.2019.

La fattispecie in esame trae origine da un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, con il quale un soggetto conveniva un avvocato per ivi sentirlo condannare al pagamento di un risarcimento in denaro per responsabilità professionale.

Al rigetto della domanda attorea seguiva gravame presso il competente tribunale monocratico, il quale riformava la sentenza, condannando il professionista al risarcimento del danno.

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APPLICAZIONE RETROATTIVA PER LO STUDIO DI SETTORE PIÙ EVOLUTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento standardizzato, il progressivo affinamento degli studi di settore giustifica la prevalenza e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e più affidabile, con la conseguenza che il risultato di congruità emergente dall'applicazione del nuovo studio non può essere escluso ove applicato a un anno anterioreÈ questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19172/2019 del 17.07.2019.

La vicenda muove dalla notifica di un avviso di accertamento mediante studi di settore, attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria procedeva a rideterminare il reddito d’impresa di una società, recuperando a tassazione la maggiore IresIrap e Iva.

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IL MUTUO NON ESCLUDE, MA DILUISCE LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce nel tempo la capacità contributiva, sicché dalla spesa accertata deve essere detratto il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19192 del 17.07.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria procedeva a determinare sinteticamente maggiori redditi in relazione ad incrementi patrimoniali conseguenti all'acquisto di quote di una società e all'acquisto di un fabbricato, con contestuale stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario di pari importo rispetto al cespite.

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SOLTANTO LA PROVA DELLA FRODE NEGA LA DETRAZIONE IVA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Al fine di negare il diritto alla detrazione dell’Iva, l’acquisto di beni al termine di una vendita a catena e il ricevimento della merce da un soggetto diverso da colui che compare come fornitore sulla fattura non è sufficiente per classificare come abusiva l’operazione, dovendo l’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dell’indebito vantaggio fiscale di cui abbia goduto il soggetto passivo, ovvero gli altri componenti della catena di vendita.

È questo l’interessante principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 10 luglio 2019, n. C-273/18.

La vicenda trae origine da operazioni di vendita a catena di beni di una società lituana, al termine delle quali una società lettone acquistava i beni da un’altra società nazionale, trasportandoli però dalla Lituania nel proprio Paese.

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IRPEF RIMBORSABILE ANCHE DOPO IL TERMINE PER L'INTEGRATIVA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In caso di maggiori imposte non dovute il contribuente può presentare istanza di rimborso dei versamenti diretti entro il termine di decadenza di due anni dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998. È questo l’importante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza  n. 17956 del 04.07.2019.

La vicenda muove dalla dimenticanza di un soggetto nell’inserire nel quadro RP della dichiarazione dei redditi entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, gli oneri contributivi versati, con conseguente maggiore versamento di somme a titolo di Irpef.

Dalla presa di coscienza della negligenza scaturiva un’istanza di rimborso, sulla quale peraltro si formava silenzio rifiuto.

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