NULLA L'IPOTECA “A SORPRESA” IN DANNO DEL CONTRIBUENTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di riscossione coattiva delle imposte, costituisce principio generale dell’ordinamento quello per cui l’Agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, con la conseguenza che l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.
È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12237 del 09.05.2019.
La vicenda trae origine dall’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di un contribuente, a garanzia di un credito derivante dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
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NULLA L'IPOTECA “A SORPRESA” IN DANNO DEL CONTRIBUENTE
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In tema di riscossione coattiva delle imposte, costituisce principio generale dell’ordinamento quello per cui l’Agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, con la conseguenza che l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.
È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12237 del 09.05.2019.
La vicenda trae origine dall’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di un contribuente, a garanzia di un credito derivante dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
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L'INTEGRATIVA NON SCRIMINA LA DICHIARAZIONE INFEDELE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, la presentazione di una dichiarazione integrativa ha effetti solo in sede amministrativa, non escludendo la responsabilità penale del contribuente per il delitto di dichiarazione infedele, in quanto reato istantaneo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23810 del 29.05.2019.
La vicenda trae origine dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto, in cui era riportato un reddito imponibile esiguo, cui seguiva la presentazione in termini di una dichiarazione integrativa, con la quale veniva emendato quanto erroneamente indicato nella prima dichiarazione.
Il dichiarante veniva, tuttavia, indagato e condannato a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per il delitto di dichiarazione infedele, di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, e detta statuizione era altresì confermata in sede di appello.
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L'INTEGRATIVA NON SCRIMINA LA DICHIARAZIONE INFEDELE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, la presentazione di una dichiarazione integrativa ha effetti solo in sede amministrativa, non escludendo la responsabilità penale del contribuente per il delitto di dichiarazione infedele, in quanto reato istantaneo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23810 del 29.05.2019.
La vicenda trae origine dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto, in cui era riportato un reddito imponibile esiguo, cui seguiva la presentazione in termini di una dichiarazione integrativa, con la quale veniva emendato quanto erroneamente indicato nella prima dichiarazione.
Il dichiarante veniva, tuttavia, indagato e condannato a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per il delitto di dichiarazione infedele, di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, e detta statuizione era altresì confermata in sede di appello.
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PRESENTABILI ANCHE IN APPELLO LE MERE DIFESE PER DINIEGHI DI RIMBORSO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di liti di rimborso, le argomentazioni mediante le quali l’Amministrazione finanziaria nega la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dal contribuente, il quale è per l’occasione attore in senso sostanziale, hanno natura di mere difese, e come tali non sono soggette a preclusione processuale, potendo essere proposte dall’Amministrazione finanziaria, anche per la prima volta, nel giudizio di appello.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14046 del 23.05.2019.
La vicenda trae origine dall’acquisto, da parte di un istituto bancario, di un credito di rimborso vantato da una società verso l’Erario, cui seguiva un’istanza di sollecito alla ripetizione, la quale tuttavia rimaneva inesitata, formandosi silenzio-rifiuto.
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IL GIUDICATO FAVOREVOLE ALLA SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIALE SI RIFLETTE SUI SOCI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il giudicato favorevole alla società a ristretta base sociale, che esclude il conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini del pagamento di una determinata imposta, esplica efficacia riflessa, nonostante la diversità delle imposte, nel giudizio relativo ai soci come prova per contestare il proprio reddito di partecipazione.
È questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13989 del 23.05.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di più avvisi di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria, contestando la ristretta base sociale ad una S.r.l. e presumendo la distribuzione di utili extrabilancio in capo ai soci, imputava a questi ultimi il maggior reddito da partecipazione.
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IL GIUDICATO FAVOREVOLE ALLA SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIALE SI RIFLETTE SUI SOCI
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Il giudicato favorevole alla società a ristretta base sociale, che esclude il conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini del pagamento di una determinata imposta, esplica efficacia riflessa, nonostante la diversità delle imposte, nel giudizio relativo ai soci come prova per contestare il proprio reddito di partecipazione.
È questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13989 del 23.05.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di più avvisi di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria, contestando la ristretta base sociale ad una S.r.l. e presumendo la distribuzione di utili extrabilancio in capo ai soci, imputava a questi ultimi il maggior reddito da partecipazione.
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LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO PER IMPORTI SUPERIORI A QUELLI INDICATI NEL PVC
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il sol fatto che la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli emergenti dal prodromico processo verbale di constatazione, atteso che non da quest'ultimo dipende necessariamente l’atto impositivo, solo in esso esternandosi ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria. È questo il singolare principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13490 del 18.05.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di due avvisi di accertamento, relativi alle imposte dirette e all'Iva, emessi a seguito di indagini finanziarie di cui all'articolo 32 D.P.R. 600/1973.
Detti atti impositivi venivano ritualmente impugnati, ma i ricorsi venivano rigettati dai competenti giudici di prime cure e la decisione veniva altresì confermata in sede d'appello.
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AMMISSIBILE IL RICORSO MULTIPLO SU QUESTIONI IDENTICHE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È ammissibile nel rito tributario il ricorso cumulativo-collettivo, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa, non essendo prevista dal D.Lgs. 546/1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi ed essendo applicabile l'articolo 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo, in forza del rinvio generale alle norme del codice di procedura civile ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10150 del 11.04.2019.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un diniego di rimborso dell'Iva indebitamente versata sulla Tarsu, poi mutata in Tia.
In particolare, il ricorso introduttivo era stato proposto da ben tredici contribuenti, i quali avevano ricevuto distinti atti impositivi, accomunati solo dalla tipologia del tributo richiesto.
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È ANCORA REATO EVADERE L'IVA ALL'IMPORTAZIONE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di reati tributari, l'evasione dell'Iva all'importazione, la quale resta penalmente rilevante per importi evasi superiori a euro 49.993,03, costituisce un reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l'attività diretta a consentire l'illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza l'assolvimento del tributo ed è punita con la pena congiunta della multa e della reclusione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19233 del 20.04.2019.
La vicenda trae origine dal provvedimento di rigetto dell’appello proposto avverso il rigetto della revoca del sequestro preventivo di un velivolo importato a titolo definitivo nel territorio comunitario, senza assolvimento dei relativi diritti di confine.
Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per plurimi profili, tra i quali figurava la nullità dell'ordinanza per avere il giudice confermato la misura cautelare del sequestro in relazione ad un reato già prescritto e per depenalizzazione del reato di cui all'articolo 70 D.P.R. 633/1972, che rinvia all'articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973.
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