LA CONDOTTA ANTIECONOMICA LEGITTIMA L'ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Tra le varie tipologie di accertamento vi è quello analitico-induttivo di cui all'articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, il quale consente di rettificare la dichiarazione fiscale quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni sono ricavate, in via indiretta, dalle presunzioni di cessione e di acquisto o dalle presunzioni semplici, a condizione che esse siano gravi, precisi e concordanti.

Quindi, l’accertamento è analitico-induttivo nelle ipotesi in cui l’operato dei verificatori fiscali si fondi sulla valorizzazione di elementi che indirettamente, mediante ragionamento logico-deduttivo, consentono di ricostruire un volume d’affari diverso e superiore da quello dichiarato dal contribuente, anche sulla base di una condotta commerciale antieconomica.

A tal proposito, occorre rilevare che con ordinanza n. 20431 del 25 agosto 2017 la Corte di Cassazione ha affermato tout court che è legittimo l’accertamento analitico-induttivo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere la gestione aziendale antieconomica.

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IL PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO/MEDIAZIONE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il procedimento di reclamo/mediazione opera nella ipotesi in cui il contribuente voglia contestare in via giudiziale un atto di valore sino a 20.000 euro (50.000 euro dall'1.1.2018): in tal caso, egli è tenuto infatti a notificare, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica, il ricorso/reclamo, che, in via eventuale, può contenere anche una proposta di mediazione.

Se quest’ultima è presente e, su iniziativa di una delle parti, si giunge alla definizione della controversia, negoziando la pretesa fiscale in contestazione e fruendo di una riduzione delle sanzioni, occorre provvedere, ai fini del perfezionamento della mediazione, al pagamento delle somme dovute o della prima rata nei termini prescritti.

In linea generale, alla luce dei diversi rinvii normativi, la disciplina sui versamenti è contenuta negli articoli 8 e 15-bis D.Lgs. 218/1997 e 15-ter D.P.R. 602/1973.

Sotto il profilo temporale, si rileva che ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997, il versamento della totalità delle somme o della prima rata deve essere eseguito entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di mediazione tramite versamento unitario, fatte salve le ipotesi in cui siano contemplate altre modalità di pagamento in ragione della tipologia del tributo.

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FUNZIONE STRUMENTALE DELL'IMMOBILE E DEDUZIONE DEI RELATIVI COSTI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, D.P.R. 917/1986, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all'attività della azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è in re ipsa, e potendosi prescindere, ai fini dell’accertamento della strumentalità, dall'utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19219 del 2 agosto 2017.

La vicenda trae origine dalla impugnazione di due avvisi di accertamento per Iva, Irap e Irpeg relativi agli anni 2000 e 2001 – emessi a seguito di una verifica della Guardia di finanza – con i quali venivano recuperati a tassazione una serie di costi (alcuni ritenuti non inerenti, altri non documentati, altri non di competenza).

La suddetta impugnazione veniva rigettata sia in primo che in secondo grado di giudizio e, pertanto, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con particolare riferimento alla contestata deduzione dei canoni di leasing e delle spese condominiali, la violazione dell’articolo 109, comma, 5 D.P.R. 917/1986 e l’errata interpretazione dell’articolo 43 D.P.R. 917/1986.

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LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME DEI NEO DOMICILIATI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'articolo 24-bis D.P.R. 917/1986 ha introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell’Irpef, cui possono accedere le persone fisiche (e, su loro richiesta, uno o più familiari di cui all'articolo 433 cod. civ.) che trasferiscono la residenza in Italia, dopo almeno nove periodi d'imposta sui dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, in relazione ai redditi prodotti all'estero.

In particolare, tale opzione prevede che sui redditi di fonte estera della persona fisica sia dovuta un’imposta sostitutiva forfetaria annuale pari a 100.000 euro, fermo restando però l’obbligo di assolvere l’imposizione ordinaria sui redditi di fonte italiana. In caso di estensione dell’opzione ad uno o più familiari, ciascuno di essi è invece tenuto a versare un’imposta sostitutiva forfettaria annuale pari a 25.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 3, citato, l’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole ad una specifica istanza di interpello “probatorio”, presentata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b), L. 212/2000.

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LA DECLINAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il processo tributario ha carattere dispositivo in quanto la materia del contendere è delineata dalle parti e non può essere ampliata dal giudice.

Infatti, ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, i poteri istruttori del giudice si esplicano nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, potendo soltanto integrare gli elementi probatori dalle medesime offerti, ma non svolgere un ruolo sostitutivo o supplente.

Pertanto, esiste, nel processo tributario, un onere di allegazione dei fatti che incombe sulle parti, con la conseguenza che il giudice non può fondare la decisione su fatti da esse non dedotti.

In linea generale, l’Amministrazione finanziaria è tenuta alla allegazione dei fatti costitutivi della maggiore pretesa vantata, cui adempie motivando adeguatamente l’atto impositivo. Invece, il contribuente deve allegare (e, successivamente, provare, se contestati) i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa fiscale o i fatti che fondano i propri diritti.

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TRASPORTO DI DENARO IN CASO DI VIAGGIO DA/VERSO PAESI UE O EXTRA UE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Carta Doganale del Viaggiatore è uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che interessano tutti coloro che arrivino o partano dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari.

Nell'ambito della stessa l’Agenzia delle Dogane chiarisce che il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli Uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro.

La misura si applica a tutti i movimenti da e verso Paesi UE o extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

a) per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a 10.000 euro, il sequestro amministrativo nella misura del 30 per cento di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10 al 30 per cento dell’importo eccedente il limite;
b) per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a 10.000 euro, il sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30 al 50 per cento dell’importo eccedente il limite.

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ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI DELLA GUARDIA DI FINANZA – PARTE SECONDA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Come fatto presente in un precedente contributo, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale, sono disciplinati, in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.

Sequestro di documenti e di scritture

I verificatori fiscali possono:

  1. eseguire o fare eseguire copie o estratti di documenti e scritture contabili;
  2. apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla, insieme con la data ed il bollo d’ufficio;
  3. adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione e la sottrazione dei libri e dei registri.

In caso di impossibilità di riprodurne o farne constare il contenuto a verbale ovvero in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale, i verificatori possono procedere al sequestro di documenti e scritture contabili.

Il provvedimento di sequestro non è soggetto ad autorizzazione della magistratura, avendo soltanto natura amministrativa, ed è circoscritto alle ipotesi delineate dalla norma, ovvero a documenti e scritture contabili, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica.

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ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI DELLA GUARDIA DI FINANZA - PARTE PRIMA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale sono disciplinati dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.

In particolare, tali norme prevedono che gli impiegati degli uffici delle imposte e i militari della Guardia di Finanza possano eseguire le seguenti tipologie di accesso:

- accesso presso i locali ove viene esercitata l’attività imprenditoriale/professionale, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del capo dell’ufficio;
- accesso presso i locali ad uso promiscuo (ovvero, i locali utilizzati sia per l’esercizio dell’attività commerciale/professionale sia come abitazione), che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M.;
- accesso presso l’abitazione del contribuente, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M., la quale, a sua volta, può essere emessa solo in presenza di gravi indizi di evasione.

L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

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ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI DELLA GUARDIA DI FINANZA - PARTE PRIMA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale sono disciplinati dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.

In particolare, tali norme prevedono che gli impiegati degli uffici delle imposte e i militari della Guardia di Finanza possano eseguire le seguenti tipologie di accesso:

- accesso presso i locali ove viene esercitata l’attività imprenditoriale/professionale, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del capo dell’ufficio;
- accesso presso i locali ad uso promiscuo (ovvero, i locali utilizzati sia per l’esercizio dell’attività commerciale/professionale sia come abitazione), che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M.;
- accesso presso l’abitazione del contribuente, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M., la quale, a sua volta, può essere emessa solo in presenza di gravi indizi di evasione.

L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

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AMMISSIBILE IN APPELLO LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 58 D.Lgs. 546/1992, norma che consente la produzione, nel giudizio di appello, di documenti non prodotti o prodotti tardivamente in primo grado. È questo il principio statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 14 luglio 2017.

La vicenda trae origine dalla impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo dell’auto di proprietà, notificatogli dall’Agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativo a dieci cartelle di pagamento per Tarsu, Iva, Irpef e Irap, deducendo, tra gli altri motivi, l’omessa notifica delle cartelle richiamate nel predetto avviso.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo annullava, rilevando la mancata prova documentale della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, pur rigettando la domanda di annullamento delle medesime.

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