GLI EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso attraverso cui è possibile definire totalmente o parzialmente la controversia pendente dinanzi al giudice tributario, anche attraverso la fattiva opera di collaborazione e di incentivazione da parte degli organi giudicanti.
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015, gli articoli 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992 prevedono che la definizione concordata tra le parti in causa possa verificarsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e regionale.
In particolare, il novellato articolo 48 D.Lgs. 546/1992, rubricato “Conciliazione fuori udienza”, prevede che, in caso di accordo fuori udienza, le parti possano presentare un’istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia.
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ELEVATA A 50.000 EURO LA SOGLIA PER RECLAMO E MEDIAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Un importante istituto deflattivo del contenzioso tributario è rappresentato dal procedimento di reclamo/mediazione, che è finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare l’instaurazione di un giudizio.
Quindi, tale procedimento consiste in una fase amministrativa diretta a risolvere in via stragiudiziale la controversia insorta tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Esso è disciplinato dall’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D.L. 98/2011 e, successivamente, più volte modificato sino ad arrivare alla riforma operata dal D.Lgs. 156/2015.
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IL RAPPORTO TRA LA REVOCAZIONE E L'APPELLO DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La revocazione è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale, in quanto esperibile dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata per i motivi tassativi previsti nell'articolo 395 c.p.c., in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 64 D.Lgs. 546/1992.
In particolare, le norme succitate distinguono tra:
- revocazione ordinaria, che si fonda su vizi emergenti dalla sentenza stessa o riguardanti elementi conosciuti o conoscibili dalla parte e va proposta entro gli ordinari termini di impugnazione, in caso di errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa (c.d. errore revocatorio) o conflitto teorico tra giudicati;
- revocazione straordinaria, che può essere proposta entro 60 giorni dalla scoperta del vizio revocatorio o anche dopo lo spirare dei termini ordinari di impugnazione, in caso di dolo di una delle parti in danno dell’altra, falsità di documenti, rinvenimento di nuovi documenti e dolo del giudice.
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IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI "MULTIREDDITI" DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con provvedimento n. 91828 del 12 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate dà attuazione all’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, mettendo a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti possibili anomalie dei redditi, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di compliance tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Le categorie di reddito interessate sono molteplici: redditi dei fabbricati ex articoli 25 e seguenti Tuir, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione della cedolare secca sugli affitti ex articolo 3 D.Lgs. 23/2011, alternativo al regime ordinario; redditi di lavoro dipendente e assimilati ex articoli 49 e seguenti Tuir; assegni periodici ex articoli 50 e seguenti Tuir; redditi di partecipazione ex articoli 4, 5 e 6 Tuir, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria ex articolo 116 Tuir; redditi diversi ex articolo 67 Tuir; redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1 e 2, Tuir; redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti a Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex articolo 44, comma 1, lettera e) e lettera f), Tuir; redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive ex articoli 86 e 88 Tuir.
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SPONSORIZZAZIONE ALLE ASD NON CONTESTABILE FINO A 200.000 EURO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di spese di sponsorizzazione opera una presunzione legale secondo cui le medesime sono inerenti/deducibili sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate a società sportive dilettantistiche (ASD).
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 6 aprile 2017, n. 8981.
La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di un avviso di accertamento Ires, con cui l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione i costi di pubblicità, in quanto ritenuti non inerenti all’attività d’impresa e, quindi, indeducibili, oltre che antieconomici.
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LA PERIZIA DELLA BANCA MUTUANTE SUPPORTA L'ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di accertamento immobiliare, l’unico criterio oggettivo che possa essere utilizzato è quello di determinare il valore del fabbricato attraverso la perizia di stima effettuata dalla banca mutuante. Questo valore ha il pregio di essere determinato in un quadro che si presume di terzietà e di costituire un punto fermo per l’Istituto di credito nel momento in cui si determina a concedere il mutuo e, a cascata, anche per l’acquirente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 28 febbraio 2017, n. 5190.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, rettificava il reddito prodotto dalla società in relazione alla vendita di 13 immobili presuntivamente avvenuta a un corrispettivo inferiore rispetto a quello effettivo.
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ACCERTAMENTO "A TAVOLINO" CON CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È nullo l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controllo “a tavolino” senza la preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, la cui obbligatoria attivazione, exarticolo 12, comma 7, L. 212/2000, è posta a garanzia e tutela del contribuente, nonché a presidio di valori costituzionalmente tutelati, oltre ad essere espressione di civiltà giuridica.
È questo il principio sancito dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 3 gennaio 2017, n. 2, che consolida il filone interpretativo che si sta affermando nella giurisprudenza di merito (cfr., Ctr Toscana, sentenza 18 gennaio 2016, n. 736) contrariamente a quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza del 9 dicembre 2015, n. 24823.
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DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI
A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l’articolo 11 D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), il quale introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:
- attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate;
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,
possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.
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SULL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE L'ONERE DI CHIAMARE IN CAUSA L'ENTE IMPOSITORE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nella ipotesi in cui il contribuente proponga ricorso avverso un atto tributario solo nei confronti dell’Agente della riscossione, l’onere di chiamare in causa l’ente creditore grava in capo a quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 3 marzo 2017, n. 5474.
La vicenda trae origine dalla notifica a un contribuente di due cartelle di pagamento avverso le quali lo stesso spiegava opposizione dinanzi al competente Giudice di Pace. A seguito di impugnazione, il Tribunale annullava la decisione del giudice di primo grado, ritenendo non integro il contraddittorio, per non essere stato chiamato in causa l’ente impositore.
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SULL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE L'ONERE DI CHIAMARE IN CAUSA L'ENTE IMPOSITORE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nella ipotesi in cui il contribuente proponga ricorso avverso un atto tributario solo nei confronti dell’Agente della riscossione, l’onere di chiamare in causa l’ente creditore grava in capo a quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 3 marzo 2017, n. 5474.
La vicenda trae origine dalla notifica a un contribuente di due cartelle di pagamento avverso le quali lo stesso spiegava opposizione dinanzi al competente Giudice di Pace. A seguito di impugnazione, il Tribunale annullava la decisione del giudice di primo grado, ritenendo non integro il contraddittorio, per non essere stato chiamato in causa l’ente impositore.
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