UTILIZZO E VALENZA DELLE RISULTANZE DELLE INDAGINI FINANZIARIE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con circolare 1/2018, la Guardia di Finanza, a distanza di ben dieci anni dal suo ultimo contributo, si è dotata di nuove direttive per contrastare il fenomeno dell’evasione e delle frodi fiscali, tenendo conto dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale intervenuta in materia.
Di notevole rilevanza è la questione relativa all'utilizzo e alla valenza della documentazione bancaria e finanziaria, dal momento che essa è l’unico materiale, fatta eccezione per la documentazione extracontabile relativa alla contabilità nera rinvenuta durante gli accessi fiscali, che attesta l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie e la reale entità delle operazioni.
Gli articoli 32, comma 1, n. 2) D.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2) D.P.R. 633/1972 attribuiscono alla documentazione bancaria e finanziaria efficacia probatoria di tipo presuntivo, con la conseguenza che si determina un’inversione dell’onere della prova dall’Amministrazione finanziaria al contribuente, il quale deve provare di aver tenuto conto di tali dati nell’elaborazione della dichiarazione.
La disciplina delle indagini finanziarie, contenuta nelle norme supra indicate, trova applicazione, segnatamente, con riferimento sia alle imposte sui redditi che all’Iva.
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UTILIZZO E VALENZA DELLE RISULTANZE DELLE INDAGINI FINANZIARIE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con circolare 1/2018, la Guardia di Finanza, a distanza di ben dieci anni dal suo ultimo contributo, si è dotata di nuove direttive per contrastare il fenomeno dell’evasione e delle frodi fiscali, tenendo conto dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale intervenuta in materia.
Di notevole rilevanza è la questione relativa all'utilizzo e alla valenza della documentazione bancaria e finanziaria, dal momento che essa è l’unico materiale, fatta eccezione per la documentazione extracontabile relativa alla contabilità nera rinvenuta durante gli accessi fiscali, che attesta l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie e la reale entità delle operazioni.
Gli articoli 32, comma 1, n. 2) D.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2) D.P.R. 633/1972 attribuiscono alla documentazione bancaria e finanziaria efficacia probatoria di tipo presuntivo, con la conseguenza che si determina un’inversione dell’onere della prova dall’Amministrazione finanziaria al contribuente, il quale deve provare di aver tenuto conto di tali dati nell’elaborazione della dichiarazione.
La disciplina delle indagini finanziarie, contenuta nelle norme supra indicate, trova applicazione, segnatamente, con riferimento sia alle imposte sui redditi che all’Iva.
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GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Gli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998 stabiliscono che le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui agli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972.
Ai fini delle imposte dirette, l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore:
- è sempre consentito in caso di credito derivante dalla correzione di errori contabili o di credito che scaturisce da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva;
- è consentito, con riferimento al versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, in caso di dichiarazione trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma entro il termine per l’accertamento.
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IL PAGAMENTO PARZIALE NON INTERROMPE LA PRESCRIZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di riscossione, il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, se non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito e, come tale, non è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 3 gennaio 2018, n. 18.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello territorialmente competente annullava l’intimazione di pagamento notificata alla società contribuente e dichiarava l’insussistenza del debito contributivo, fermi restando i pagamenti parziali già eseguiti, essendo il credito avente ad oggetto le residue somme portate nella cartella di pagamento non opposta estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Pertanto, l’Inps proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia di secondo grado, lamentando che la Corte territoriale:
1. non avesse ritenuto atti interruttivi della prescrizione i pagamenti parziali dei debiti portati nella cartella esattoriale in questione, eseguiti dalla società prima della maturazione del quinquennio;
2. avesse applicato la prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte.
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IMPRESA FAMILIARE SENZA LITISCONSORZIO NECESSARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nel giudizio di impugnazione avverso l’avviso di accertamento concernente la rettifica del reddito di un’impresa familiare non sussiste il litisconsorzio necessario tra il titolare dell’impresa familiare e i familiari che lo collaborano. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 22 dicembre 2017, n. 30842.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ad un soggetto esercente l’attività di intermediario nel commercio di auto usate. Questi impugnava tale atto dinanzi alla competente Commissione tributaria, che però rigettava il ricorso.
Pertanto, il contribuente proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, eccependo la violazione del vincolo litisconsortile derivante dalla mancata partecipazione dei familiari al giudizio di primo grado.
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COMPENSAZIONI SOSPETTE E PAGAMENTI DELLE PA: LE NOVITÀ
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia di accertamento e riscossione, tra le novità residuali apportate dalla L. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018), si segnala la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di bloccare preventivamente le compensazioni sospette e, per le Pubbliche Amministrazioni, di bloccare i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000.
Per quanto concerne il blocco delle compensazioni sospette, si evidenzia che l’articolo 1, comma 990, L. 205/2017 ha inserito, nell’articolo 37 D.L. 223/2006, il comma 49-ter, che prevede un meccanismo preventivo di controllo delle compensazioni eseguite mediante modello F24.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo di durata fino a 30 giorni, l’esecuzione della delega di pagamento di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
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LEGGE DI BILANCIO 2018: NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’articolo 1, comma 87, L. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) ha modificato gli articoli 20 e 53-bis D.P.R. 131/1986 (c.d. Testo unico dell’imposta di registro), rubricati rispettivamente “interpretazione degli atti” e “attribuzioni e poteri degli uffici”, con l’intento di bloccare l’orientamento giurisprudenziale che consente di riqualificare gli atti portati alla registrazione sulla base degli effetti economici complessivamente raggiunti da più atti collegati.
A seguito della citata novella normativa, l’articolo 20 D.P.R. 131/1986 prevede infatti che, al fine di applicare correttamente l’imposta di registro, l’interpretazione dell’atto presentato alla registrazione deve essere operata con esclusivo riguardo allo stesso, senza considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo (ad esempio, atti collegati o altri elementi extratestuali).
Quindi, l’Amministrazione finanziaria non potrà più valorizzare elementi estranei all’atto da registrare, ma dovrà concentrarsi soltanto sugli effetti giuridici da esso prodotti.
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È IL FISCO A DOVER PROVARE L'INTENTO ELUSIVO DELLA DONAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29182 del 06/12/2017, è tornata ad esaminare un argomento molto interessante, ovvero la configurabilità del carattere elusivo, ex articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973, di un’operazione di donazione di terreno edificabile in favore dei parenti prossimi del donante, seguita da una cessione dello stesso da parte del donatario.
La ragione per la quale tale fattispecie potrebbe risultare elusiva è abbastanza semplice: essa consiste nella possibilità di realizzare una plusvalenza minore rispetto a quella che si realizzerebbe in caso di vendita diretta, senza l’interposizione del donatario.
Ai fini della determinazione della plusvalenza, l’articolo 68, comma 2, Tuir distingue a seconda che l’area oggetto di cessione sia stata acquistata a titolo oneroso oppure a titolo gratuito (donazione e/o successione mortis causa).
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