LA DECADENZA DALL'ACCETTAZIONE BENEFICIATA DELL'EREDITÀ
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario consente agli eredi di assicurarsi gli effetti di cui all'art. 490 cod. civ. Tuttavia, occorre prestare attenzione al compimento di determinati atti, poiché questi potrebbero comportare la decadenza dal suddetto beneficio ai sensi dell'art. 493 cod. civ.
L'accettazione dell'eredità, da cui consegue la successione dell'erede in tutti i rapporti giuridici facenti capo al defunto, può essere “pura e semplice” o con “beneficio d'inventario”.
L'accettazione “pura e semplice”, che può realizzarsi attraverso tre diverse modalità (ovvero, mediante accettazione espressa, tacita o presunta), comporta la successione dell'erede in tutti i rapporti giuridici, sia attivi che passivi, di cui il defunto era titolare, senza alcuna limitazione di responsabilità.
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È DETRAIBILE L’IVA SULL’ACQUISTO DELLO STUDIO, ANCHE SE ACCATASTATO COME ABITAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È detraibile l’Iva relativa al fabbricato acquistato dal contribuente di professione avvocato e da questi pacificamente utilizzato come studio legale, anche se iscritto in catasto quale civile abitazione, in ragione della natura di bene strumentale allo svolgimento dell’attività professionale.
È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13259 depositata ieri 28 aprile, la quale consolida l’orientamento dalla stessa espresso in materia di detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di fabbricati utilizzati in maniera difforme dalla destinazione catastale.
La controversia in esame trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’Iva pagata dal contribuente di professione avvocato per l’acquisto di un immobile classificato catastalmente come civile abitazione. In particolare, l’Ufficio sosteneva che l’Iva fosse stata indebitamente detratta in violazione dell’articolo 19-bis, comma 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.
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IL CD ROM CON LA CONTABILITÀ IN NERO COSTITUISCE CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il cd rom reperito in sede di verifica fiscale presso la sede della società, sulla base del quale venga rilevata l’illegittima contabilizzazione di costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, rientra nella nozione di scritture contabili ove di pacifica provenienza di tale società; conseguentemente, tale documentazione extracontabile assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto confessione stragiudiziale proveniente dallo stesso imprenditore sulla deduzione di costi non inerenti alla propria attività di impresa.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 12993, depositata ieri 26 aprile.
La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata, che svolge attività di trasporto per conto di terzi. Nel corso dell’ispezione, i verificatori fiscali reperivano un cd rom contenente documentazione extracontabile. Nel processo verbale di constatazione veniva rilevata l’errata contabilizzazione di costi per carburante, ritenuti indeducibili perché non inerenti. Seguiva, quindi, la notifica di un avviso di accertamento finalizzato a riprendere a tassazione tutte le varie rettifiche operate alla dichiarazione dei redditi della citata S.r.l.
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IL CD ROM CON LA CONTABILITÀ IN NERO COSTITUISCE CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il cd rom reperito in sede di verifica fiscale presso la sede della società, sulla base del quale venga rilevata l’illegittima contabilizzazione di costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, rientra nella nozione di scritture contabili ove di pacifica provenienza di tale società; conseguentemente, tale documentazione extracontabile assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto confessione stragiudiziale proveniente dallo stesso imprenditore sulla deduzione di costi non inerenti alla propria attività di impresa.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 12993, depositata ieri 26 aprile.
La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata, che svolge attività di trasporto per conto di terzi. Nel corso dell’ispezione, i verificatori fiscali reperivano un cd rom contenente documentazione extracontabile. Nel processo verbale di constatazione veniva rilevata l’errata contabilizzazione di costi per carburante, ritenuti indeducibili perché non inerenti. Seguiva, quindi, la notifica di un avviso di accertamento finalizzato a riprendere a tassazione tutte le varie rettifiche operate alla dichiarazione dei redditi della citata S.r.l.
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ACCERTAMENTO SINTETICO: VA DIMOSTRATA LA “DURATA” DEL POSSESSO DEI REDDITI ESENTI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12600, depositata ieri 20 aprile, è tornata ad affrontare il tema della prova contraria in caso di accertamento sintetico, con specifico riferimento, però, all’ipotesi in cui questo sia stato emesso prima che l'articolo 38 D.P.R. 600/1973 venisse modificato dal D.L. 78/2010.
Più precisamente, la vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si contestava un maggior reddito sulla base delle spese sostenute dal contribuente e delle rilevazioni del redditometro.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria, che, in accoglimento del ricorso proposto, procedeva al suo annullamento. Anche la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettando il gravame avanzato dall’Agenzia delle Entrate, confermava la pronuncia di primo grado. In particolare, i giudici di appello rilevavano che il contribuente avesse fornito la prova contraria richiesta dall’articolo 38 D.P.R. 600/1973, ovvero la disponibilità di risorse costituenti redditi esenti. Questi, inoltre, precisavano che la norma citata non richiedesse la prova che tali risorse fossero state effettivamente destinate al sostenimento delle spese poste a base dell’accertamento sintetico.
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SOGGETTO A TASSAZIONE IL TFM SE IL SOCIO AMMINISTRATORE VI RINUNCIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12222, depositata ieri 14 aprile, è tornata a pronunciarsi in tema di regime fiscale del trattamento di fine mandato (TFM) in caso di rinuncia da parte del socio amministratore.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento relativo ad Irpef, emesso in conseguenza della rinuncia del contribuente (in qualità di amministratore) al trattamento di fine mandato che era stato accantonato in suo favore dal 1998 al 2006 dalla S.r.l. di cui era anche socio.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che però rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in accoglimento del gravame, affermava che: «il nostro ordinamento giuridico ammette ipotesi di fictio che però sono espressamente previste dal legislatore e la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale».
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SOGGETTO A TASSAZIONE IL TFM SE IL SOCIO AMMINISTRATORE VI RINUNCIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12222, depositata ieri 14 aprile, è tornata a pronunciarsi in tema di regime fiscale del trattamento di fine mandato (TFM) in caso di rinuncia da parte del socio amministratore.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento relativo ad Irpef, emesso in conseguenza della rinuncia del contribuente (in qualità di amministratore) al trattamento di fine mandato che era stato accantonato in suo favore dal 1998 al 2006 dalla S.r.l. di cui era anche socio.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che però rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in accoglimento del gravame, affermava che: «il nostro ordinamento giuridico ammette ipotesi di fictio che però sono espressamente previste dal legislatore e la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale».
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PRELIMINARE SOGGETTO A IMPOSTA FISSA ANCHE SE LA NOMINA È TARDIVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel caso di contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo, la nomina tardiva o inefficace determina l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa, sia nei confronti dell’originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita graverà sulle parti che hanno stipulato l’atto.
Sono questi i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 11831 depositata ieri 12 aprile.
La vicenda in esame trae origine dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita con cui il promittente venditore si impegnava a trasferire al promissario acquirente, suo fratello o a persona da nominare nell’atto definitivo, quota parte di un immobile sito in Venezia per una determinata somma considerata già corrisposta mediante compensazione di crediti vantanti nei confronti del fratello promittente venditore.
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IL DIFENSORE ANTISTATARIO RICORRE ALL'OTTEMPERANZA SENZA PASSAGGIO IN GIUDICATO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di processo tributario, il pagamento delle spese di lite in favore del contribuente o del difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza e, in caso di mancata esecuzione della stessa, è possibile promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima.
Sono questi i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11286, depositata ieri 7 aprile.
La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di un atto impositivo, da parte di un difensore tributario (nella specie, si trattava di un avvocato), in favore del contribuente dallo stesso assistito. La commissione tributaria adita, nell’accogliere il ricorso proposto, condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
Notificata la sentenza e constatato l’inadempimento dell’ente impositore, l’avvocato instaurava il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale riteneva che ...
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L'INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI BENI IMMOBILI
Tra gli strumenti a disposizione del consulente patrimoniale che, in una visione olistica dei desiderata del proprio cliente, è chiamato ad assicurare anche la "riservatezza" sulle disponibilità immobiliari, vi è certamente l'intestazione fiduciaria. Infatti, nell'ipotesi in cui un soggetto intenda evitare, per motivi personali o commerciali, che soggetti terzi vengano a conoscenza delle proprie disponibilità immobiliari o finanche dell'immobile che si sta per acquistare, è possibile conferire incarico a un soggetto professionalmente competente, di intestarsi tali immobili a proprio nome ma per suo ordine e conto.
Il contratto di intestazione fiduciaria di beni immobili, in cui il fiduciario è una società fiduciaria, operante in conformità alla legge n. 1966 del 1939, permette al soggetto fiduciante di mantenere la proprietà effettiva dei beni in parola e il controllo gestionale degli stessi, poiché la società fiduciaria, che è solo un mero intestatario formale, non può disporre liberamente del bene, ma lo deve amministrare sulla base di precise istruzioni scritte rilasciate dal soggetto fiduciante.
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