DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL TRUST NON COMMERCIALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel nostro ordinamento giuridico il trust ha trovato legittima applicazione con la L. 364/1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, la quale ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985.
A distanza di più di quindici anni dalla sottoscrizione di tale Convenzione, lo Stato italiano, con la Legge finanziaria per l’anno 2007 (L. 296/2006), ha definito la disciplina fiscale deltrust, operando una "personificazione" dello strumento mediante il suo assoggettamento ad Ires.
Nello specifico, la citata Legge finanziaria, andando a modificare l’articolo 73 Tuir, ha individuato tre categorie di soggetti passivi ai fini Ires: i trusts residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; i trusts residenti nel territorio dello Stato che “non” hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; i trusts, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
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TRUST INTERPOSTO: DUBBI E CRITICITÀ APPLICATIVE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di trust, si parla di “interposizione” quando il patrimonio segregato in trust sia rimasto de facto a disposizione del disponente o sia ascrivibile alla disponibilità di uno o più beneficiari.
La questione è stata affrontata, a più riprese nel corso degli anni, anche dall’Amministrazione finanziaria, che considera il fenomeno dell’interposizione un elemento invalidante dello strumento in esame.
Infatti, ai fini dell’imposizione fiscale, i trusts sono caratterizzati da una gestione e amministrazione del trust fund che deve realizzarsi “in autonomia” rispetto ai disponenti e/o ai beneficiari. Sicché, laddove emerga che il trustee sia privo di poteri sostanziali e/o decisionali sul patrimonio del trust oppure che il disponente e/o i beneficiari si ingeriscano in maniera significativa sulla gestione del trust fund, i trusts – a prescindere dalla loro validità civilistica – non avrebbero la capacità di essere un centro di imputazione per il diritto tributario.
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NULLO L’ACCERTAMENTO SU CREDITI R&S PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE TECNICA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella pratica professionale si assiste sempre più frequentemente al disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design (CIRSID).
Come noto, il credito d’imposta R&S, previsto nell’ambito del Piano Transizione 4.0 e finanziato con le risorse del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rappresenta una misura di incentivazione rivolta alle imprese residenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di sostenere la competitività delle stesse, stimolando gli investimenti privati nei settori della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Si tratta di una forma di agevolazione fiscale – attiva sin dall’anno 2015, con il D.M. 27.05.2015, e più volte rivisitata dalle successive Leggi di Bilancio – la quale, agendo in riduzione, mediante compensazione, sull’importo annuo complessivo dovuto a titolo di tassazione dalle imprese nazionali, permette loro di operare un significativo taglio alle imposte dovute e al contempo di rendersi più competitive e innovative sul mercato.
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DEFINIZIONE DI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO E DISCIPLINA CONVENZIONALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, l’articolo 165 Tuir reca la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero da soggetti passivi d’imposta in Italia.
In via generale, la definizione di “redditi prodotti all’estero” è desumibile dal comma 2 dell’articolo 165 citato, il quale stabilisce che si considerano tali quelli territorialmente collocabili in un Paese diverso dall’Italia sulla base dei medesimi criteri di collegamento prescritti dall’articolo 23 Tuir per i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti.
Per quanto possa apparire chiara, però, tale disposizione ha suscitato una serie di dubbi interpretativi in ordine all’applicazione dei suddetti criteri.
Innanzitutto ci si è chiesto se i distinti criteri di collegamento in base ai quali ciascuna categoria reddituale si considera prodotta in Italia dai “soggetti non residenti”, valgano anche per i redditi prodotti all’estero da soggetti passivi d’imposta in Italia.
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PROFILI IVA DELLA HOLDING DI FAMIGLIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di holding di famiglia una questione particolarmente interessante concernente l’applicabilità della disciplina Iva, poiché appare evidente che, laddove si giungesse ad una risposta positiva, si porrebbe l’ulteriore quesito relativo alla detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972.
Nel caso di specie la risposta corretta è “dipende”. Sul tema è intervenuta con molteplici pronunce la Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr., CGUE sent. C-60/90; CGUE sent. C-142/99; CGUE sent. C-16/00), sottolineando che la holding debba essere considerata un soggetto economico ai fini Iva qualora svolga un’attività economica.
Ciò significa che anche la holding di famiglia può assumere la qualifica di soggetto Iva ogni qualvolta eserciti una concreta attività in favore delle società partecipate, disponendo di strutture proprie dirette all’attività di indirizzo e coordinamento o ad altri interventi nella gestione delle società partecipate.
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IL CREDITO PER LE IMPOSTE ESTERE IN IPOTESI DI DICHIARAZIONE OMESSA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 165 Tuir contiene la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero da soggetti passivi d’imposta in Italia.
Tale disposizione risponde alla finalità di eliminare (o quantomeno limitare) il fenomeno della doppia imposizione internazionale, consentendo l’esercizio del diritto di scomputare dalle imposte dovute in Italia quelle assolte all’estero su redditi ivi prodotti. L’attribuzione di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in relazione a redditi tassati anche in Italia opera sia ai fini della determinazione dell’Ires, sia ai fini dell’Irpef.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 165 Tuir, il credito d’imposta è riconosciuto quando ricorrono congiuntamente le tre condizioni di seguito indicate ...
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