LEVERAGE CASH OUT: NECESSARIA UNA VALUTAZIONE CASE BY CASE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione suggerisce una valutazione case by base delle operazioni di leverage cash out, ammettendone la liceità anche quando risultano caratterizzate da un contenuto “circolare”, laddove si ravvisi la sussistenza di una effettiva sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali.

Nelle riorganizzazioni societarie finalizzate al passaggio generazionale, vengono realizzate sempre più spesso operazioni di leverage cash out. Si tratta di operazioni di cessione di partecipazioni previamente rivalutate, da parte di persone fisiche socie di società di capitali, a una (o più) NewCo partecipata (totalmente o parzialmente) dagli stessi cedenti, con pagamento del corrispettivo a debito e successivo rimborso mediante i dividendi distribuiti alla NewCo da parte della società partecipata.

L'implementazione di tali operazioni di leverage cash out porta con sé il rischio che l'amministrazione finanziaria consideri abusiva del diritto la pluralità di atti posti in essere dal contribuente, ravvisando un indebito vantaggio fiscale nella minore tassazione di cui questi può beneficiare in occasione della rivalutazione, pagando un'imposta sostitutiva inferiore rispetto a quella che sconterebbe in caso di diretta percezione dei dividendi della società target.

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LEVERAGE CASH OUT: NECESSARIA UNA VALUTAZIONE CASE BY CASE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione suggerisce una valutazione case by base delle operazioni di leverage cash out, ammettendone la liceità anche quando risultano caratterizzate da un contenuto “circolare”, laddove si ravvisi la sussistenza di una effettiva sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali.

Nelle riorganizzazioni societarie finalizzate al passaggio generazionale, vengono realizzate sempre più spesso operazioni di leverage cash out. Si tratta di operazioni di cessione di partecipazioni previamente rivalutate, da parte di persone fisiche socie di società di capitali, a una (o più) NewCo partecipata (totalmente o parzialmente) dagli stessi cedenti, con pagamento del corrispettivo a debito e successivo rimborso mediante i dividendi distribuiti alla NewCo da parte della società partecipata.

L'implementazione di tali operazioni di leverage cash out porta con sé il rischio che l'amministrazione finanziaria consideri abusiva del diritto la pluralità di atti posti in essere dal contribuente, ravvisando un indebito vantaggio fiscale nella minore tassazione di cui questi può beneficiare in occasione della rivalutazione, pagando un'imposta sostitutiva inferiore rispetto a quella che sconterebbe in caso di diretta percezione dei dividendi della società target.

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TRUST ESTERO DISCREZIONALE: NOVITÀ SUL MONITORAGGIO FISCALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con la risposta a interpello n. 693/2021, l'Agenzia delle entrate ha rimescolato le carte in materia di obblighi di monitoraggio fiscale in caso di trust estero discrezionale, escludendo altresì i benefici dell'amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria di detto trust.

La risposta all'interpello n. 693 dell'8 ottobre 2021, riprendendo quanto già espresso nella bozza in consultazione della cosiddetta “circolare sul trust” dell'11 agosto, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in tema di monitoraggio fiscale e amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria, in ipotesi di trust estero discrezionale.

Come noto, il D.l. 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina sul “monitoraggio fiscale”, individua gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, prevedendone altresì i casi di esonero.

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HOLDING DI FAMIGLIA: SI COMPLICA IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Qualora si abbia un doppio livello di detenzione delle partecipazioni nell'azienda di famiglia, potrebbe essere escluso il beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni previsto per l'ipotesi del passaggio generazionale mediante patto di famiglia.

La holding di famiglia rappresenta un interessante strumento di pianificazione e protezione del patrimonio familiare. Esso consente infatti di realizzare alcuni importanti obiettivi, quali il soddisfacimento di esigenze produttive e commerciali, la tutela del patrimonio aziendale, l'ottimizzazione fiscale e la pianificazione del passaggio generazionale.

Può verificarsi l'ipotesi in cui una società operativa sia detenuta da una super-holding, la quale, a sua volta, sia detenuta da due holding di famiglia, facenti capo agli imprenditori di due distinti rami familiari e che uno di questi, al fine di pianificare il passaggio generazionale, intenda trasferirne le partecipazioni ai tre figli mediante il patto di famiglia, beneficiando dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990.

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SPORTIVI E CALCIATORI: È IL FAMILY OFFICER L'INTERLOCUTORE IDEALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Se non vogliono rischiare di ritrovarsi senza soldi a fine carriera o di compiere scelte sbagliate, gli sportivi professionisti devono rivolgersi a un family officer, professionista specializzato nella protezione, gestione e trasmissione di grandi patrimoni familiari.

Diversi studi con un focus particolare al mondo del calcio (ma la questione interessa gli sportivi professionisti in generale) evidenziano come quasi la metà dei calciatori che decide di appendere le scarpette al chiodo, rischi di versare in condizioni di difficoltà economica entro 5 anni dal ritiro.

È noto a tutti come i calciatori e gli sportivi di successo guadagnino cifre astronomiche in un arco temporale relativamente breve (dai 20 ai 35 anni circa), e questo fa sì che essi perdano completamente il contatto con la realtà, ritrovandosi con ben pochi risparmi a fine carriera.

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SPORTIVI E CALCIATORI: È IL FAMILY OFFICER L'INTERLOCUTORE IDEALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Se non vogliono rischiare di ritrovarsi senza soldi a fine carriera o di compiere scelte sbagliate, gli sportivi professionisti devono rivolgersi a un family officer, professionista specializzato nella protezione, gestione e trasmissione di grandi patrimoni familiari.

Diversi studi con un focus particolare al mondo del calcio (ma la questione interessa gli sportivi professionisti in generale) evidenziano come quasi la metà dei calciatori che decide di appendere le scarpette al chiodo, rischi di versare in condizioni di difficoltà economica entro 5 anni dal ritiro.

È noto a tutti come i calciatori e gli sportivi di successo guadagnino cifre astronomiche in un arco temporale relativamente breve (dai 20 ai 35 anni circa), e questo fa sì che essi perdano completamente il contatto con la realtà, ritrovandosi con ben pochi risparmi a fine carriera.

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SU "AMAZING BARI" L'INTERVISTA ALL'AVV. ANGELO GINEX

Ginex & Partners è uno studio concepito per essere una “boutique” legale e tributaria dove, con un approccio “tailor made”, vengono individuate soluzioni innovative e specifiche per il singolo caso concreto.

A fondarlo e plasmarlo è stato Angelo Ginex, avvocato e dottore di ricerca in diritto tributario, impegnato anche nel campo della formazione (è docente al corso di diritto tributario con il professor Nicolò Pollari dell’Università LUM di Casamassima, nonché in master e seminari organizzati dalle principali scuole di formazione presenti in Italia), autore di opere monografiche e abituale contributor di quotidiani e riviste giuridiche sui temi della fiscalità, della protezione patrimoniale e del diritto dei trust.

Lo studio ha sedi a Bari e Milano ed è composto da avvocati e commercialisti che vantano significative esperienze e competenze nei settori della consulenza legale e tributaria, garantendo un'assistenza completa, integrata e, al tempo stesso, altamente specialistica.

Riassume così l'intervista all'Avv. Angelo Ginex il Direttore del magazine "Amazing Bari", Dott. Fabio Mollica.

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POLIZZE VITA ED EREDI LEGITTIMI: IL TRASFERIMENTO DELLA RICCHEZZA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nella pratica degli affari, molto spesso accade che nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, lo stipulante individui genericamente i beneficiari del diritto ai vantaggi della prestazione negli “eredi legittimi e/o testamentari”.

La generica individuazione dei beneficiari della polizza vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” ha suscitato negli anni un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, incentrato sulle modalità di individuazione dei beneficiari dell'assicurazione e della misura dell'indennizzo da liquidare in loro favore.

Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, a composizione del contrasto sorto, con sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 hanno chiarito che la designazione consente la fuoriuscita della somma assicurata dal patrimonio dello stipulante con acquisto iure proprio, in capo al beneficiario, del diritto ai vantaggi dell'assicurazione.

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POLIZZE VITA ED EREDI LEGITTIMI: IL TRASFERIMENTO DELLA RICCHEZZA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nella pratica degli affari, molto spesso accade che nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, lo stipulante individui genericamente i beneficiari del diritto ai vantaggi della prestazione negli “eredi legittimi e/o testamentari”.

La generica individuazione dei beneficiari della polizza vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” ha suscitato negli anni un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, incentrato sulle modalità di individuazione dei beneficiari dell'assicurazione e della misura dell'indennizzo da liquidare in loro favore.

Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, a composizione del contrasto sorto, con sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 hanno chiarito che la designazione consente la fuoriuscita della somma assicurata dal patrimonio dello stipulante con acquisto iure proprio, in capo al beneficiario, del diritto ai vantaggi dell'assicurazione.

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IL PATTO DI FAMIGLIA PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il patto di famiglia rappresenta un valido strumento per regolamentare il passaggio generazionale nell'impresa, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste, sempreché l'operazione venga realizzata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Con la riforma operata dalla legge 55/2006, nel nostro ordinamento giuridico, è stato introdotto l'istituto del patto di famiglia, al fine di consentire all'imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, l'azienda, e al titolare di partecipazioni societarie di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti, nei limiti e nel rispetto delle norme sulle società e di quelle sull'impresa familiare.

Si tratta, sostanzialmente, di un contratto inter vivos a effetti reali che comporta il trasferimento immediato della proprietà, così anticipando le disposizioni successorie, e che consente, da un lato, di prevenire liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie e, dall'altro, di assegnare tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità dell'impresa.

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