LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE NEI VARI GRADI DI GIUDIZIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti. Tra le diverse misure fiscali essa contempla la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, oggetto, tra l’altro, della recentissima circolare 2/E/2023.
Più precisamente, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in primo grado alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
Le liti relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo dovrebbero poter essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia.
La definizione agevolata trova applicazione alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023.
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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti.
Tra le diverse misure fiscali essa contempla la definizione agevolata degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con adesione.
Più precisamente l’articolo 1, comma 180, L. 197/2022 ha previsto che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, così come quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 218/1997, entro il termine per la proposizione del ricorso, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Al successivo comma 181 è altresì stabilito che la medesima definizione in acquiescenza trova applicazione anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 ...
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PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: SOLUZIONI E STRUMENTI PER EVITARE I CONFLITTI TRA FRATELLI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È noto come una delle principali cause di instabilità o addirittura “fallimento” delle imprese familiari, nella fase di gestione ordinaria così come in quella del passaggio generazionale, sia rappresentata dal rapporto conflittuale che viene inevitabilmente ad instaurarsi tra i vari membri del gruppo famiglia, siano essi coetanei o, peggio ancora, di seconda generazione.
Le ragioni di tali conflittualità discendono precipuamente dal fatto che i diversi attori, oltre a perseguire un obiettivo economico che generalmente dovrebbe essere il medesimo, dispongono inevitabilmente di un capitale socio-emotivo (a volte anche totalmente) differente, con la conseguenza che si generano dispute e conflitti in grado di minare non solo la continuità, ma la stessa sopravvivenza del business aziendale.
In tale contesto, quindi, risulta particolarmente importante riuscire ad anticipare o, quantomeno, a governare la turbolenta fase di gestione ordinaria o di passaggio generazionale che si viene ad innescare.
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PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: SOLUZIONI E STRUMENTI PER EVITARE I CONFLITTI TRA FRATELLI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È noto come una delle principali cause di instabilità o addirittura “fallimento” delle imprese familiari, nella fase di gestione ordinaria così come in quella del passaggio generazionale, sia rappresentata dal rapporto conflittuale che viene inevitabilmente ad instaurarsi tra i vari membri del gruppo famiglia, siano essi coetanei o, peggio ancora, di seconda generazione.
Le ragioni di tali conflittualità discendono precipuamente dal fatto che i diversi attori, oltre a perseguire un obiettivo economico che generalmente dovrebbe essere il medesimo, dispongono inevitabilmente di un capitale socio-emotivo (a volte anche totalmente) differente, con la conseguenza che si generano dispute e conflitti in grado di minare non solo la continuità, ma la stessa sopravvivenza del business aziendale.
In tale contesto, quindi, risulta particolarmente importante riuscire ad anticipare o, quantomeno, a governare la turbolenta fase di gestione ordinaria o di passaggio generazionale che si viene ad innescare.
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GLI ASPETTI FISCALI NEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il conferimento di partecipazioni sociali è un’operazione mediante la quale un soggetto (c.d. conferente) trasferisce (o meglio apporta) un bene in una società o ente (c.d. conferitario), ricevendo come corrispettivo una partecipazione al capitale sociale di tale società o ente.
In conseguenza di ciò, la società conferitaria procede all’aumento del proprio capitale sociale e all’assegnazione delle nuove azioni o quote al soggetto conferente che sostituisce il bene apportato con le partecipazioni ricevute in cambio.
Sotto il profilo civilistico, in via di estrema sintesi, è d’uopo sottolineare che le operazioni di conferimento comportano l’espletamento di formalità differenti a seconda che questo venga effettuato nelle società di persone, nelle società di capitali in genere ovvero nelle società a responsabilità limitata.
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LEGGE DI BILANCIO 2023: TASSAZIONE E MONITORAGGIO DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ad oggi non esiste una disciplina sulla tassazione delle operazioni su cripto-attività.
Per tale ragione, il Disegno di Legge di Bilancio 2023 introduce all’articolo 31 una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività, andando a modificare il D.P.R. 917/1986 (c.d. Tuir).
In particolare, la disposizione citata assoggetta ad imposizione le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, introducendo nel comma 1 dell’articolo 67 Tuir la lettera c-sexies).
Quest’ultima stabilisce che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti. Viene stabilito che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.
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LEGGE DI BILANCIO 2023: ALCUNE NOVITÀ PER FARE PACE CON IL FISCO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti. Tra le altre misure fiscali, il testo depositato alla Camera per l’iter di approvazione parlamentare contempla la definizione agevolata delle controversie tributarie, la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e la definizione agevolata delle somme dovute da controllo automatizzato.
Per quanto concerne la definizione agevolata delle liti tributarie, l’articolo 42 prevede la possibilità di definire, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate (quindi avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della stessa.
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TRUST “DOPO DI NOI”: ESENZIONE IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI PER PREMORIENZA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La circolare AdE 34/E/2022, intervenuta al fine di fornire indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trusts, ha affrontato anche le fattispecie del c.d. “Trust sul Dopo di noi” e dei cc.dd. fondi speciali.
Innanzitutto è opportuno rammentare che il trust è stato annoverato, per la prima volta, tra gli strumenti che possono essere impiegati nella tutela dei soggetti più deboli, con l’emanazione della c.d. Legge “Dopo di noi” (L. 112/2016), recante la disciplina per l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave.
Tale istituto rappresenta una validissima alternativa all’amministrazione di sostegno prevista con L. 6/2004, in quanto, da un lato, consente di sostituire l’autonomia privata all’intervento del giudice senza violare alcuna prescrizione inderogabile dell’ordinamento, così riducendo in maniera netta i tempi di risposta alle diverse istanze che dovessero di volta in volta presentarsi, e, dall’altro, si pone come uno strumento duttile che si adatta meglio al caso concreto.
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PROCESSO TRIBUTARIO: LA RIFORMA PORTA I “MAGISTRATI TRIBUTARI”
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Uno dei problemi strutturali che negli anni ha animato numerosi dibattiti concerne la figura del giudice tributario.
Da più parti si è spesso sottolineato che nella giurisdizione tributaria risulterebbe violato uno dei principi cardine della nostra carta costituzionale, ossia quello di autonomia e indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 108 Cost.
Ad ogni buon conto il giudice delle leggi, quando è stato chiamato a valutare la questione dell’indipendenza del giudice tributario, ha sempre negato l’incostituzionalità della disciplina con diverse motivazioni.
Di certo vi è però che, così come spesso contestato dagli operatori del diritto, sussistono perplessità in ordine all’inquadramento della giustizia tributaria nel Ministero dell’economia, all’appartenenza del personale amministrativo assegnato alla giurisdizione tributaria a tale Ministero, all’assenza di poteri di disposizione su tale personale da parte del giudice tributario e, infine, al trattamento economico irrisorio.
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RECLAMO E MEDIAZIONE: SPESE DEL GIUDIZIO A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha modificato, tra gli altri istituti, il procedimento di reclamo e mediazione di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992.
Al riguardo si rammenta che per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, ovvero si considera l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Sono poi previste specifiche eccezioni per le controversie di valore indeterminabile e per i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
Il ricorso è improcedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo e mediazione. Trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
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