DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il cittadino italiano che vive e lavora all’estero deve prestare attenzione alla dichiarazione dei redditi in quanto potrebbe essere tenuto a dichiarare in Italia i redditi conseguiti nel Paese estero.

Un elemento fondamentale da prendere in considerazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2 Tuir, è quello della “residenza fiscale”.

Infatti, la disposizione citata stabilisce che una persona fisica si considera fiscalmente residente in Italia in presenza di tre condizioni alternative: se è iscritta nella anagrafe della popolazione residente per almeno 183 giorni all’anno oppure ha il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato. Dunque, è sufficiente la sussistenza di uno solo dei requisiti sopra indicati affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia (cfr., Corte di Cassazione, sentenza n. 19484 del 30.09.2016).

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IL “DECRETO BOLLETTE” INTRODUCE UNA CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ DEI REATI TRIBUTARI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti (si fa riferimento, ad esempio, alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie o alla rottamazione dei carichi iscritti a ruolo).

Un problema pratico non indifferente sussisteva in relazione al mancato coordinamento delle citate misura agevolative con il processo penale.

Al riguardo si rammenta che l’articolo 13 D.Lgs. 74/2000, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 158/2015, prevede speciali istituti premiali, finalizzati al “ravvedimento” del contribuente e alla riscossione del debito fiscale da questi dovuto.

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COMPILAZIONE DEL QUADRO RW IN DICHIARAZIONE PER I REDDITI ESTERI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 4 D.L. 167/1990, rubricato “Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività”, disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti e attività all’estero di natura patrimoniale e finanziaria.

La ratio di tale disposizione è quella di assicurare il controllo fiscale all’Amministrazione, in virtù di quanto sancito dal principio di tassazione mondiale di cui all’articolo 3 Tuir, secondo cui il soggetto residente in Italia è soggetto passivo di imposta per i redditi ovunque prodotti (c.d. worldwide taxation principle).

Sotto il profilo operativo è stabilito che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, siano tenuti ad indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi mediante compilazione del quadro RW.

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RECLAMO: LA COSTITUZIONE “ANTICIPATA” LO RENDE DEFINIBILE CON IL 100% DELL’IMPOSTA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, commi 186-205, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto una “nuova” definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli Enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.

Con specifico riferimento ai benefici derivanti dalla definizione agevolata, occorre rilevare che le disposizioni citate prevedono, oltre all’annullamento di sanzioni e interessi, il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire alla data del 1° gennaio 2023.

Tra i vari dubbi interpretativi sui quali ci si era soffermati a seguito di una prima lettura delle norme richiamate, vi è quello se nel caso di ricorso/reclamo notificato e depositato entro la data del 1° gennaio 2023, in difetto del decorso del termine di 90 giorni previsto per il procedimento di mediazione, sia comunque possibile beneficiare della riduzione al 90 per cento del valore della controversia dovuto.

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LA SCISSIONE COME STRUMENTO PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sovente accade che, al fine di realizzare il passaggio generazionale della propria impresa, l’imprenditore ponga in essere una scissione societaria.

Trattasi di un’operazione straordinaria mediante la quale, ai sensi dell’articolo 2506 cod. civ., una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni ai soci.

Detto in altri termini, la scissione consiste nel “frazionamento” del patrimonio della società scissa in più parti e nella loro attribuzione a una o più società (c.d. società beneficiarie), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite ai soci della scissa, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella stessa.

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TRUST: ACCORGIMENTI UTILI PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE FRA TRUSTEE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il subentro di un “nuovo” trustee al precedente rappresenta un momento delicato della vita del trust, oltre che per il trustee stesso, anche per i beneficiari.

Per tale ragione è bene porsi il problema sin dalla redazione dell’atto istitutivo, in quanto l’individuazione di una legge che regoli adeguatamente la fase del “passaggio di consegne”, consentirà di assicurare una tutela soddisfacente sia della posizione del trustee uscente che di quella dei beneficiari.

Le leggi straniere disciplinano in modo differente il subentro di un “nuovo” trustee al precedente: alcune riconoscono in capo al trustee uscente la facoltà di ritenzione del fondo in trust (ad esempio, Bahamas, Jersey, Guernsey e Belize), mentre altre non prevedono nulla al riguardo. Alcune leggi prevedono l’automatico trasferimento del fondo in trust in favore del “nuovo” trustee (vedi le leggi inglese, scozzese e australiana), mentre altre non contemplano un simile effetto (ad esempio, Jersey, Guernsey e Belize).

Inoltre occorre precisare che il “passaggio di consegne” può essere disciplinato anche mediante la tecnica del c.d. “depecage”, ovvero adottando una legge diversa da quella regolatrice del trust.

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CHIARIMENTI SUGLI EFFETTI PENALI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, commi 174–178, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto il c.d. ravvedimento operoso speciale delle violazioni tributarie.

Tale disposizione introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, riguardanti dichiarazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

La regolarizzazione comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.

È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023, mentre sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

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ROTTAMAZIONE-QUATER: UTILE LA PRESENTAZIONE DI PIÙ ISTANZE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 1, commi 231–252, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, tra le altre misure agevolative, la c.d. rottamazione-quater che consente di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il beneficio previsto dalla “nuova” rottamazione consiste nel pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, al netto: delle sanzioni comprese nei carichi; degli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973; delle sanzioni civili di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999; degli interessi iscritti a ruolo; delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 112/1999.

Nel caso poi delle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli importi sono dovuti ...

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DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI: AMBITO DI APPLICAZIONE E BENEFICI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 186–205, L. 197/2022) ha introdotto una "nuova" definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli Enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.

È opportuno fornire chiarimenti su alcuni aspetti che sono risultati incerti ad una prima interpretazione delle norme richiamate.

Innanzitutto, si ritiene che lo qualifica di parte processuale assume rilevanza esclusivamente sotto un profilo formale, nel senso che potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo i giudizi instaurati direttamente nei confronti dei soggetti sopra indicati, ma anche quelli nei quali i medesimi siano intervenuti volontariamente o perché chiamati in causa, sempre entro il 1° gennaio 2023. Tale interpretazione è stata sostenuta anche dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare AdE 2/E/2023.

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FATTURE FALSE: QUANDO C’È CONSAPEVOLEZZA DELL’UTILIZZATORE?

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In ambito penale-tributario, una delle fattispecie incriminatrici maggiormente ricorrenti è quella concernente le c.d. fatture false, la quale dà luogo al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 74/2000.

Una tematica particolarmente interessante concerne l’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato di cui al citato articolo 2, il quale prevede che esso sia punito unicamente a titolo di dolo specifico.

Ciò significa che, ai fini della ricorrenza di tale reato, è necessario che il soggetto attivo: non solo si sia rappresentato ed abbia voluto tanto la registrazione in contabilità o la detenzione ai fini di prova di una fattura o di altro documento equipollente relativo ad operazioni inesistenti, quanto l’indicazione nella dichiarazione degli elementi passivi fittizi in esso rappresentati; ma anche che abbia agito al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva.

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