LEGGE DI BILANCIO 2023: ALCUNE NOVITÀ PER FARE PACE CON IL FISCO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti. Tra le altre misure fiscali, il testo depositato alla Camera per l’iter di approvazione parlamentare contempla la definizione agevolata delle controversie tributarie, la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e la definizione agevolata delle somme dovute da controllo automatizzato.
Per quanto concerne la definizione agevolata delle liti tributarie, l’articolo 42 prevede la possibilità di definire, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate (quindi avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della stessa.
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TRUST “DOPO DI NOI”: ESENZIONE IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI PER PREMORIENZA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La circolare AdE 34/E/2022, intervenuta al fine di fornire indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trusts, ha affrontato anche le fattispecie del c.d. “Trust sul Dopo di noi” e dei cc.dd. fondi speciali.
Innanzitutto è opportuno rammentare che il trust è stato annoverato, per la prima volta, tra gli strumenti che possono essere impiegati nella tutela dei soggetti più deboli, con l’emanazione della c.d. Legge “Dopo di noi” (L. 112/2016), recante la disciplina per l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave.
Tale istituto rappresenta una validissima alternativa all’amministrazione di sostegno prevista con L. 6/2004, in quanto, da un lato, consente di sostituire l’autonomia privata all’intervento del giudice senza violare alcuna prescrizione inderogabile dell’ordinamento, così riducendo in maniera netta i tempi di risposta alle diverse istanze che dovessero di volta in volta presentarsi, e, dall’altro, si pone come uno strumento duttile che si adatta meglio al caso concreto.
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PROCESSO TRIBUTARIO: LA RIFORMA PORTA I “MAGISTRATI TRIBUTARI”
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Uno dei problemi strutturali che negli anni ha animato numerosi dibattiti concerne la figura del giudice tributario.
Da più parti si è spesso sottolineato che nella giurisdizione tributaria risulterebbe violato uno dei principi cardine della nostra carta costituzionale, ossia quello di autonomia e indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 108 Cost.
Ad ogni buon conto il giudice delle leggi, quando è stato chiamato a valutare la questione dell’indipendenza del giudice tributario, ha sempre negato l’incostituzionalità della disciplina con diverse motivazioni.
Di certo vi è però che, così come spesso contestato dagli operatori del diritto, sussistono perplessità in ordine all’inquadramento della giustizia tributaria nel Ministero dell’economia, all’appartenenza del personale amministrativo assegnato alla giurisdizione tributaria a tale Ministero, all’assenza di poteri di disposizione su tale personale da parte del giudice tributario e, infine, al trattamento economico irrisorio.
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RECLAMO E MEDIAZIONE: SPESE DEL GIUDIZIO A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha modificato, tra gli altri istituti, il procedimento di reclamo e mediazione di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992.
Al riguardo si rammenta che per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, ovvero si considera l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Sono poi previste specifiche eccezioni per le controversie di valore indeterminabile e per i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
Il ricorso è improcedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo e mediazione. Trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
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TRUST “LIQUIDATORIO”: LA TASSAZIONE DIPENDE DALL’ATTRIBUZIONE DEL RESIDUO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In data 11 agosto 2021 l’Amministrazione finanziaria aveva posto in pubblica consultazione la bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei trusts, consentendo ai soggetti interessati di poter inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino al successivo 30 settembre.
Valutate le osservazioni e proposte trasmesse dai vari operatori del diritto, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare, a distanza di più di un anno, in data 20 ottobre 2022 l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato la circolare 34/E/2022, con l’intento di fornire chiare indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trusts.
Tra gli altri chiarimenti, si segnalano quelli intervenuti in materia di trust “liquidatorio” o “di garanzia”.
Come noto, nella pratica si riscontrano spesso trusts di scopo, i quali, a differenza dei c.d. trusts familiari che generalmente individuano beneficiari con finalità successorie, sono invece privi di soggetti beneficiari ...
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PROCESSO TRIBUTARIO: CONCILIAZIONE ANCHE SU PROPOSTA DEL GIUDICE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha modificato l’istituto della conciliazione, attualmente disciplinato dagli articoli 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992, con l’intento di allargare il novero dei soggetti abilitati alla presentazione di tale istanza (in udienza o fuori udienza).
In particolare l’articolo 4, comma 1, lettera g), D.L. 130/2022 ha introdotto, dopo il citato articolo 48-bis, una nuova disposizione, l’articolo 48-bis.1, la cui rubrica “Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria” rende subito evidente come l’istituto, ora, possa essere attivato anche dallo stesso giudice tributario.
La disposizione citata, infatti, stabilisce che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, la Corte di Giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
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PROCESSO TRIBUTARIO: DAL 1° SETTEMBRE 2023 PARTE LA “GIUSTIZIA DIGITALE”
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha modificato l’articolo 16 D.L. 119/2018, rubricato “Giustizia tributaria digitale”, al fine di favorire la completa digitalizzazione del processo tributario consentendo la celebrazione delle udienze, innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche mediante collegamento audiovisivo.
Innanzitutto occorre sottolineare che le nuove disposizioni, così come espressamente previsto dal comma 4-bis dell’articolo 4 D.L. 130/2022, troveranno applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dall’1 settembre 2023.
Ciò detto, passiamo ad analizzare cosa prevede la novella normativa. L’articolo 4, comma 4, D.L. 130/2022 ha sostituito il comma 4 dell’articolo 16 citato, prevedendo che nel processo tributario, la partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 D.Lgs. 546/1992, da parte dei contribuenti e dei loro difensori ...
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SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO: ESONERO DALLA GARANZIA CON BOLLINO ISA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario è intervenuta anche in materia di effetti premiali in favore dei soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA), prevedendo all’articolo 2 L. 130/2022 la modifica dell’istituto della tutela cautelare di cui all’articolo 47 D.Lgs. 546/1992.
Innanzitutto è opportuno rammentare che l’articolo 9-bis D.L. 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l’intento di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, nonché il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Al comma 2 della disposizione citata è testualmente previsto che gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale ...
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SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO: ESONERO DALLA GARANZIA CON BOLLINO ISA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario è intervenuta anche in materia di effetti premiali in favore dei soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA), prevedendo all’articolo 2 L. 130/2022 la modifica dell’istituto della tutela cautelare di cui all’articolo 47 D.Lgs. 546/1992.
Innanzitutto è opportuno rammentare che l’articolo 9-bis D.L. 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l’intento di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, nonché il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Al comma 2 della disposizione citata è testualmente previsto che gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale ...
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LITI PENDENTI IN CASSAZIONE: MODALITÀ E TERMINI PER LA “NUOVA” DEFINIZIONE AGEVOLATA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione concernente la definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 5 L. 130/2022, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o che a questo è subentrato o che ne ha la legittimazione, ha la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in sede di legittimità.
La finalità perseguita dalla norma citata è quella di ridurre il numero dei giudizi in attesa di essere decisi dalla Corte di Cassazione e, quindi, di smaltire l’arretrato.
È previsto che la definizione possa intervenire secondo differenti percentuali di pagamento: previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 100.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 50.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.
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